Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2389 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 2389 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10051/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1162/2024 depositata il 07/11/2024.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega verbale dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udita l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1162/2024, pubblicata il 7 novembre 2024, che, respingendone l’appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Paola, ha confermato il rigetto dell’originaria impugnativa del licenziamento intimato al COGNOME dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Successivamente, le parti hanno depositato un’istanza congiunta di differimento della trattazione della causa, in pendenza di trattative volte a una conciliazione della lite.
Alla pubblica udienza, udita la requisitoria del Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso, i procuratori delle parti hanno discusso la causa, che è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l’istanza di differimento dell’udienza, che le parti hanno avanzato congiuntamente e che hanno fondato sulla semplice pendenza di trattative di bonario componimento della lite.
Fuori dei casi di rinuncia ex art. 390 c.p.c., la Corte di cassazione può tenere conto dell’intervenuto accordo tra le parti e pronunciare una decisione processuale di cessazione della materia del contendere solo in presenza di un accordo formalizzato. Ciò in quanto il giudizio di cassazione verte sulla sentenza impugnata e sulla sua idoneità a regolare il rapporto controverso, sicché è solo in un caso del genere che la Corte ha la possibilità di accertare che, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la sentenza impugnata ha perso
automaticamente efficacia (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018 e successive conformi).
In mancanza di un accordo formalizzato, da cui sia ricavabile che le parti hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina e così rinunciare a valersi dell’efficacia della sentenza impugnata, la Corte deve pervenire a una decisione su di essa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 55 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 3 del regolamento per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE con delibera di Giunta comunale n. 9 del 19.1.2013.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE del Comune di RAGIONE_SOCIALE, come costituito nel 2018, a irrogare il licenziamento nei suoi confronti. La sentenza impugnata avrebbe trascurato che i fatti addebitati risalgono al 2013 e che dunque l’UPD avrebbe dovuto essere composto secondo i criteri ratione temporis dettati dal testo dell’art. 55 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001 allora vigente, e dunque secondo quanto stabilito dal regolamento per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adottato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE nel 2013.
Ad avviso del ricorrente, i due UPD presenterebbero rilevanti differenze, posto che il nuovo UPD sarebbe stato individuato dal regolamento comunale a seguito della riforma degli artt. 55bis e ss. del d.lgs. n. 165 del 2001 operata dal d.lgs. n. 75 del 2017 e sarebbe composto da soggetti esterni all’ente, al fine di garantire maggiormente la terzietà dell’organo.
Ne sarebbe conferma la circostanza che l’art. 22, comma 13, del d.lgs. n. 75 del 2017, modificativo dell’art. 55 -bis , stabilisca che le
disposizioni di cui al capo VII del decreto legislativo si applicano agli illeciti RAGIONE_SOCIALE commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
La prospettiva del ricorrente non può essere condivisa.
In materia di procedimento disciplinare e competenza dell’UPD, questa Corte ha statuito che il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stabilito dagli artt. 55, comma 1, e 55bis , comma 4, (ora comma 2), del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’U.P.D (Cass., Sez. L, Sentenza n. 20721 del 31/07/2019).
Ne consegue che, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di difesa, non costituiscono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto, anche eventualmente per effetto di modifiche dell’assetto regolamentare della singola amministrazione, al mutamento della composizione dell’organo, mediante sostituzione di taluno dei componenti dell’ufficio stesso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 20721 del 31/07/2019, cui adde Sez. L, Sentenza n. 7267 del 19/03/2024).
Né può dirsi correttamente invocata la pronuncia di questa Corte n. 2168 del 2004.
In quell’occasione, la RAGIONE_SOCIALE ha bensì affermato che tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale è anche l’organo competente alla irrogazione delle sanzioni, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la conseguenza che la violazione di tale
regola rende illegittimo il procedimento instaurato e nulla la sanzione irrogata.
14. Tale affermazione va tuttavia calata nel contesto del caso allora esaminato dalla Corte.
15. Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza n. 2168 del 2004, all’epoca in cui il procedimento disciplinare era stato iniziato, presso l’amministrazione di cui il lavoratore licenziato era dipendente l’ufficio competente per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era stato ancora costituito, cosicché la sanzione era stata irrogata dal responsabile del personale, vale a dire da una figura del tutto priva dei requisiti di terzietà richiesti già allora dalla legge. Ed è solo in questo senso che la pronuncia richiamata dal ricorrente ha affermato che la violazione delle regole sulla competenza dell’UPD determina la nullità della sanzione irrogata per violazione di norme imperative.
16. Nel caso oggi all’esame, invece, l’intero procedimento disciplinare nei confronti del COGNOME si è svolto dinanzi all’organo tempo per tempo competente, con l’unica differenza che, tra la fase di avvio del procedimento e il momento di sua conclusione, si è registrata una modifica della composizione dell’UPD, dovuta a un mutamento dell’assetto organizzativo interno del Comune di RAGIONE_SOCIALE, ben consentito dalla nuova formulazione dell’art. 55 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
17. Non è riscontrabile, dunque, alcun difetto di competenza in senso proprio, né alcuna violazione o falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, della norma indicata. Anzi, la Corte d’appello di Catanzaro ha fatto piana e corretta applicazione della norma che, al momento della irrogazione della sanzione espulsiva, attribuiva all’UPD così costituito la competenza all’adozione delle decisioni RAGIONE_SOCIALE.
18. Quanto alla norma transitoria contenuta nel d.lgs. n. 75 del 2017, essa evidentemente si riferisce ad altri aspetti dell’art. 55 -bis , posto che, rispetto alla composizione dell’UPD, il vecchio e il nuovo testo di tale
disposizione non differiscono sostanzialmente. Entrambi i testi, sia pure con lievi differenze lessicali, rimettono all’autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione il compito di delineare la composizione dell’UPD. E in questa autonomia rientra certamente anche la facoltà di modificare tale composizione nel corso del tempo, salva la necessità di assicurarne la terzietà.
Né di per sé rileva che, a seguito della modifica della sua composizione, dell’UPD del Comune controricorrente facessero parte soggetti esterni all’ente.
Neanche in questo caso il precedente citato da parte ricorrente a sostegno della propria tesi può dirsi invocato appropriatamente.
21. La pronuncia cui la difesa del COGNOME fa riferimento (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5317 del 02/03/2017, seguita da Sez. L, Sentenza n. 7267 del 19/03/2024) si è infatti limitata ad affermare che «il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei RAGIONE_SOCIALE, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto. La singola amministrazione, pertanto, può individuare l’ufficio dei RAGIONE_SOCIALE anche in un organo dotato di altri poteri, che, nella scala gerarchica dell’ente, lo rendono sovraordinato rispetto ai dipendenti nei confronti dei quali viene esercitato il potere disciplinare, purché venga garantita la distinzione, che è l’unica imposta dal legislatore, fra l’ufficio dei RAGIONE_SOCIALE e la struttura, intesa come singolo ufficio o unità operativa, nella quale l’incolpato opera».
22. È allora evidente come -in base a questo orientamento, che il Collegio intende confermare -la legge non imponga l’imparzialità dell’UPD, intesa come sua estraneità all’organizzazione dell’ente, accontentandosi della sua terzietà, ma neppure vieti che tale terzietà sia rafforzata, attraverso la previsione che, dell’UPD comunque incardinato nell’ente, facciano parte soggetti esterni a esso. In tal modo, a essere rafforzata è la complessiva indipendenza dell’organo decidente e di ciò certo non può dolersi il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
23. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 154 -ter del d. lgs. n. 271 del 1981 ( rectius , 1989), per avere il giudice d’appello errato nella valutazione della eccepita nullità del procedimento disciplinare, per riapertura dello stesso in assenza del deposito delle motivazioni della sentenza penale.
24. Il motivo è infondato.
25. L’art. 154 -ter del d.lgs. n. 271 del 1989 (erroneamente indicato in ricorso come 1981) si limita a stabilire che la cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un pubblico dipendente debba comunicarne il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, debba trasmettere copia integrale del provvedimento.
26. Nulla dice invece sulle modalità con cui l’amministrazione debba procedere, una volta ricevuto il dispositivo o la sentenza integrale, ai fini dell’irrogazione della eventuale sanzione disciplinare. La norma che si assume violata non è rivolta al l’ente che irroga la sanzione, ma alla cancelleria del giudice penale.
27. Si rivela pertanto inconferente l’invocazione dell’art. 154 -ter , che la sentenza non ha menzionato e di cui non ha fatto applicazione, non essendo tenuta a prenderlo in considerazione.
28. Del resto, l’art. 55 -quater del d.lgs. n. 165 del 2001, non impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento
penale e, ove questa sia disposta, al comma 4 stabilisce un termine massimo per la riapertura del procedimento disciplinare dopo la conclusione di quello penale, non certo un termine minimo o una condizione specifica per farlo.
29. Quanto alla pretesa compressione del diritto di difesa, anche a voler sorvolare sulla carente base normativa della sua invocazione, va osservato che, in mancanza di una norma specifica che precluda all’organo disciplinare di riavviare il procedimento sospeso in attesa della definizione del processo penale se in possesso del solo dispositivo della sentenza penale -e si è visto che tale norma non può essere desunta dall’art. 154 -ter disp. att. cod. proc. pen. -una simile iniziativa dell’UPD può dirsi censurabile solo quando si sia tradotta di fatto in una lesione del diritto di difesa.
30. Ciò, tuttavia, non può dirsi avvenuto nella specie, visto che, per ammissione dello stesso ricorrente, l’UPD, dopo aver preso atto dell’esito irrevocabile del giudizio penale nei confronti del COGNOME, lo ha convocato per essere ascoltato a sua difesa e solo dopo ha adottato il provvedimento disciplinare espulsivo.
31. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, 3 del CCNL 2008 e 59 del CCNL 2018, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistito nell’omesso esame della gravità dei fatti addebitati ai fini del licenziamento.
32. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente la valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta e l’assenza di valutazione delle prove documentali addotte.
33. Con tali motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe avallato l’operato dell’UPD, che ha proceduto all’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva in via automatica, sulla base cioè degli esiti del procedimento penale, senza procedere a un’autonoma valutazione degli elementi a suo carico (n. 3), in particolare omettendo di esaminare un fatto decisivo consistente nella (limitata) gravità dei fatti addebitati (n. 5) e omettendo di pronunciarsi sul motivo d’appello concernente la proporzionalità della sanzione disciplinare la valutazione di alcune circostanze emergenti dalla produzione documentale (n. 4).
34. Ora, nella parte in cui si fonda sull’art. 360, primo comma, n. 5 e denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, il motivo è inammissibile perché la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti. Trova pertanto applicazione il quarto comma dello stesso art. 360 c.p.c., che preclude il ricorso per cassazione ai sensi del primo comma, n. 5, nel caso di cd. doppia conforme.
35. Nella parte in cui si fonda sull’art. 360, primo comma, n. 3, e denuncia la violazione dell’art. 5 della legge n. 97 del 2001 e di alcune norme della contrattazione collettiva, il motivo è infondato.
36. L’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 si limita a prevedere che, in caso di pronuncia irrevocabile di condanna, il licenziamento del pubblico dipendente può avvenire solo all’esito di un procedimento disciplinare, senza tuttavia imporre alcuna peculiare modalità di svolgimento di tale procedimento. Ne consegue che, ove il procedimento disciplinare sia stato avviato mediante la contestazione degli addebiti, sia stato poi sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale e infine, all’esito di questo, sia stato riavviato, l’UPD non è obbligato a riavviare il procedimento dall’inizio e a ignorare quanto emerso nelle precedenti fasi.
37. Alla luce di questa premessa, deve dirsi corretta l’applicazione che dell’art. 5 ha fatto la sentenza impugnata, allorché ha considerato legittimo l’operato dell’UPD, che, nel riaprire il procedimento disciplinare, ha fatto riferimento alle precedenti incolpazioni e ai propri pregressi provvedimenti di contestazione e sospensione.
38. Per quanto concerne la asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., la doglianza è inammissibile, perché il ricorso, nel denunciare che il giudice d’appello avrebbe richiamato in toto le motivazioni della sentenza di primo grado, non riporta il contenuto di quest’ultima: in tal modo non ha assolto all’onere posto a suo carico dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., impedendo al Collegio di valutare se e in che termini il giudice di secondo grado abbia eluso i suoi doveri motivazionali (secondo l’insegnamento di Cass., Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, seguita, tra le molte altre, da Cass., Sez. L, Ordinanza n. 31463 del 03/03/2021, Sez. L, n. 25545 del 24/09/2024).
39. Sotto altri profili, infine, il terzo e il quarto motivo sollecitano un inammissibile giudizio di merito sulla sussistenza della giusta causa a fronte di una articolata motivazione della Corte distrettuale sulla lesione del vincolo fiduciario, che rende l’invocazione del divieto di automatismi espulsivi manifestamente inconferente.
40. Il ricorso va in conclusione rigettato.
41. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e rimborso delle spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro il 20 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME