Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31390 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 422-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza 4546/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2021 R.G.N. 940/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, pronunciando in sede di reclamo ex articolo 1, comma 58 legge
Oggetto
R.G.N. 422/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 23/10/2024
CC
92 del 2012 ha rigettato il gravame principale ed incidentale proposti rispettivamente da RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME COGNOME avverso la sentenza del tribunale di Napoli che in parziale accoglimento del ricorso del lavoratore aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare a lui intimato e condannato la società datrice di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
A fondamento della decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte ha ricordato che in una precedente vicenda processuale con sentenza n. 7063/2014 era stata affermata l’esistenza tra le parti di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato, con decorrenza dal 16.04.1998; mentre nel caso oggetto del presente giudizio il licenziamento (ontologicamente) disciplinare intimato al COGNOME (per la mancata presentazione ad un imbarco offertogli per il 18.4.2017), in data 30 maggio 2017, previa contestazione del 5 maggio 2017, doveva ritenersi sproporzionato con conseguente applicazione della tutela meramente indennitaria, mentre andava rigettata la pretesa riqualificazione del licenziamento come ritorsivo avanzata dal lavoratore.
Avverso il licenziamento ha proposto il ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
Il lavoratore è rimasto intimato e non ha opposto difese. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce (pag.18) violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 del CCNL contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi
di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con nave superiore a 50 tls sia con unità veloci hsc, dcs e aliscafi del 1 luglio 2015 tra Fedarlinea e Filt CGIL, Fit-Cisl, Uil trasporti, in relazione all’art 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.
2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via gradata, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto discussione tra le parti (pag. 21) in relazione alla determinazione del risarcimento.
1.1.- Il primo motivo riferito alla violazione dell ‘ art. 18 del CCNL non può essere accolto e perché non coglie, né quindi contrasta, la ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità: cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. Sez. 2, ord. 2024, n. 9450), la quale si è occupata del licenziamento intimato al lavoratore in data 30 maggio 2017 previa contestazione disciplinare e non della questione del regime della continuità del rapporto o dell’iscrizione al turno particolare o dell’esistenza del rapporto a tempo indeterminato di cui si era occupata invece la sentenza precedente, accertando l’esistenza di rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato dal quale è stato poi licenziato il lavoratore.
La stessa censura è quindi inammissibile e sarebbe in ogni caso infondata, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte il lavoratore non doveva essere iscritto al turno particolare per lavorare avendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso accertato in sede giudiziale. In questi termini si è pure pronunciata di recente questa Corte con due provvedimenti resi nella stessa materia e nei confronti della medesima società ricorrente (Cass. nn. 20524/22 e 20692/2022) che il Collegio condiv ide e qui richiama anche ai sensi dell’art.118 disp. att.
c.p.c.
2.- Il secondo motivo nella parte in cui reclama l’omessa valutazione di fatti decisivi è inammissibile, posto che la ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo com ma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
3.- Sulla scorta delle ragioni fin qui espresse il ricorso deve essere rigettato.
4.Nulla per le spese non avendo l’intimato compiuto attività difensiva.
6.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2024
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME