Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35077 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 35077 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
Oggetto
Licenziamento disciplinare dirigente
R.G.N. 21944/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
PU
SENTENZA
sul ricorso 21944-2020 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3518/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2019 R.G.N. 2475/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTO
Con sentenza 6 dicembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello del lavoratore in epigrafe indicato avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di illegittimità e ingiustificatezza del licenziamento disciplinare intimatogli, nella propria qualità di dirigente, il 15 marzo 2012 dalla società datrice per giusta causa e delle conseguenti domande di condanna al pagamento delle indennità di preavviso e supplementare e risarcitoria per danno ad esso conseguente, nonché di accertamento della sua soggezione a mobbing nel periodo da settembre 2011 al licenziamento e di condanne risarcitorie per danno biologico, alla professionalità ed esistenziale.
Per quanto ancora rileva, la Corte capitolina, in esito ad analitico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, ha ritenuto:
a ) la tempestività della contestazione datoriale con lettera del 15 febbraio 2012, per la conoscenza, in applicazione del principio di immediatezza relativa, dei fatti oggetto di addebito disciplinare (gravi irregolarità compiute dalla RAGIONE_SOCIALE Esaminatrice, di cui il dirigente era stato componente, nella procedura selettiva di assunzione di operai junior e senior svoltasi nell’anno 2008), soltanto con la relazione in data 8 febbraio 2012 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita a seguito delle p lurime richieste di terzi di chiarimenti in merito;
b ) la fondatezza degli addebiti contestati, in particolare di: b’ ) non rilevata tardività di domande di candidati presentate oltre il termine contenuto nel bando selettivo; assunzione di un candidato come operaio senior in assenza della prescritta prova pratica; b” ) mancata convocazione alla prova preselettiva -prevista dalla deliberazione n. 21/2008 del C.d.A. della società datrice avente ad oggetto ‘Contratto di apprendistato professionalizzante per l’assunzione di n. 50 Operatori qualificati’ , senza alcun criterio giustificativo -di tutti coloro che avevano presentato domanda;
c ) la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, per la gravità della condotta del lavoratore, tale da ledere, anche per il suo ruolo apicale, il rapporto di fiducia tra le parti,
in assenza di alcun comprovato profilo di discriminazione, né di ritorsione per ragioni politiche del nuovo C.d.A., istitutivo della RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del precedente C.d.RAGIONE_SOCIALE., che aveva deliberato il bando illustrato.
Con atto notificato il 10 agosto 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito la società con controricorso.
Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 7 legge 300/1970, 115, 421, secondo comma c.p.c. e vizio motivo, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, in relazione a fatti anteriori di tre anni circa, avendo la società datrice sempre avuto la disponibilità della documentazione di riscontro per il loro accertamento, non esigente l’istituzione di una RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a cura del RAGIONE_SOCIALE success ivo a quello che aveva bandito la selezione dei 50 Operatori qualificati, della cui RAGIONE_SOCIALE Esaminatrice era stato componente anche il ricorrente.
Esso è inammissibile.
Secondo indirizzo consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, in materia di licenziamento disciplinare, la
tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno 2018, n. 16841; Cass. 20 settembre 2019, n. 23516; Cass. 8 novembre 2021, n. 32542).
3.1. Nel caso di specie, la Corte di merito, in applicazione del suenunciato principio di diritto, ha accertato in fatto la tempestività della contestazione, in ragione del tempo necessario per l’acquisizione degli elementi necessari alla sua formulazione, con ampio ed argomentato ragionamento motivo (per le ragioni esposte dal terz’ultimo capoverso di pg. 3 al primo capoverso di pg. 5 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al principio di specificità della contestazione disciplinare e di tutela del diritto di difesa del lavoratore, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio -quale la mancata predisposizione di criteri di preselezione oggettivi per la trasparenza e l’obiettività delle decisioni, nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai sensi degli artt.
1175 e 1375 c.c. -per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto, pur non vertendosi in ambito di concorso pubblico, grave inadempimento, ‘a fronte di 2000 domande di assunzione’ , la scrematura di ‘circa 500’ del ‘numero degli aspiranti da sottoporre a selezione’ . E ciò non ravvisando sufficiente che il ricorrente ‘si fosse avvalso, nella fase preselettiva, di elementi quali le esperienze pregresse dei candidati, le potenzialità e le specificità dei titoli di studio, trattandosi di criteri merament e valutativi’ , incomprensibili nel ‘le modalità di applicazione’ .
Per tale ragione, il ricorrente ha denunciato che essa avrebbe modificato la contestazione di assenza di criteri di preselezione in quella di omesso esame di tutte le domande, ignorando la delibera n. 21/2008 del C.d.A., di richiesta di definizione della procedura selettiva in tempi brevi, senza la necessità di adottare un verbale che desse conto delle operazioni di preselezione.
Anch’esso è inammissibile.
Occorre preliminarmente ribadire che, nei concorsi per l’assunzione di lavoratori dipendenti regolati dal diritto privato, il bando di concorso assume rilievo come atto unilaterale, relativamente alle clausole che non riguardano il contenuto dei contratti di lavoro che saranno conclusi con i vincitori, ma che regolano la procedura concorsuale dal punto di vista degli adempimenti formali, a cui i concorrenti devono ottemperare in sede di iscrizione al concorso, e delle
regole sostanziali del concorso, relative cioè ai criteri per la selezione dei vincitori. E che, nell’interpretazione di questi ultimi tipi di clausole, deve farsi riferimento alle regole sull’interpretazione dei contratti, nei limiti della compatibilità (art. 1324 c.c.); con la conseguenza che -mentre riguardo alle clausole relative alle regole sostanziali del concorso, può rilevare anche il criterio ermeneutico dell’interpretazione complessiva delle clausole, ai fini anche dell’individuazione dei fini perseguiti dal soggetto autore dell’atto -relativamente invece alle clausole che prescrivono, a pena di decadenza, adempimenti formali, deve svolgere un ruolo preminente il criterio dell’interpretazione letterale – nei limiti della ragionevolezza e buona fede, a norma anche dello specifico criterio interpretativo di cui all’art. 1366 c.c. – poiché il concorrente deve poter fare affidamento nelle prescrizioni al riguardo dettate nello stesso bando e devono essere salvaguardati i principi di trasparenza e correttezza che costituiscono l’essenza delle procedure concorsuali (Cass. 5 dicembre 2001, n. 15336). E che inoltre il bando di concorso indetto, nell’ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all’esito di determinate procedure selettive, costituisce un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del
soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite; sicché, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale: essendo la portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso ed incorrendo il medesimo datore di lavoro, in caso di loro violazione, in responsabilità contrattuale per inadempimento, così esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del lavoratore, che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all’espletamento della procedura concorsuale (Cass. 19 aprile 2006, n. 9049; Cass. 6 giugno 2007, n. 13273; Cass. 27 dicembre 2019).
6.1. In esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto, la Corte territoriale ha accertato, con argomentata interpretazione (per le ragioni in particolare esposte dal penultimo capoverso di pg. 11 al secondo capoverso di pg. 12 della sentenza) della deliberazione n. 21/2008 del C.d.A. della società datrice (avente ad oggetto ‘Contratto di apprendistato professionalizzante per l’assunzione di n. 50 Operatori qualificati’ ), insindacabile in sede di legittimità, la
necessità della predisposizione di una griglia di presupposti per la preselezione dei candidati all’assunzione, così da assicurarne trasparenza ed obiettività; e che a ciò non ha provveduto il ricorrente (per le ragioni esposte al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 12 della sentenza).
Avendo operato in tal modo, essa non ha modificato (il terzo capo del) la contestazione disciplinare (riportato al terz’ultimo capoverso di pg. 7 del ricorso) e pertanto non ha violato il principio di immutabilità della contestazione, che attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e che può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato (Cass. 25 marzo 2019, n. 8293; Cass. 15 giugno 2020, n. 11540). Ed infatti, la Corte capitolina ha proceduto ad un’argomentata interpretazione, ad essa esclusivamente riservata, quale giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non attraverso una specifica censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (Cass. 30 maggio 2018, n. 13667; Cass. 6 aprile 2023, n. 9454).
Con il terzo motivo, il ricorrente ha infine dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 2087 c.c., 41
Cost., in relazione alla natura ritorsiva del licenziamento, a seguito del tentativo datoriale di offrire al ricorrente una possibilità di resipiscenza, accusando gli altri due componenti della RAGIONE_SOCIALE Esaminatrice, alla luce dello scambio verbale tra il nuovo amministratore delegato e il ricorrente medesimo, tale da rendere evidente l’eliminazione di avversari politici, essendo stato di diverso colore politico il precedente C.d.A e quanti con esso avevano collaborato.
Esso pure è inammissibile.
La Corte ha escluso, con argomentazione congrua, la natura ritorsiva del licenziamento -che presuppone che l’intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo (Cass. 4 aprile 2019, n. 9468; Cass. 7 marzo 2023, n. 6838) -avendo accertato una giusta causa di recesso (dal penultimo capoverso di pg. 16 al primo periodo di pg. 17 della sentenza).
Tutti i motivi sono poi inammissibili per il denunciato profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, posto che, sussistendo nel caso di specie l’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 ter , quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis , il ricorrente non ha indicato, né tanto meno dimostrato, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto
ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., la diversità delle eventuali ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656).
10.1. In essi sono pure inconfigurabili le violazioni di legge denunciate, non ricorrenti, posto che le censure non implicano un problema interpretativo, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). Esse attengono piuttosto all’ allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
10.2. In via conclusiva, le censure si risolvono tutte, nella sostanza, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione.
11. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535)
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023