Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5481 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5481 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11060-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME NOME COGNOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 69/2025 della CORTE D’APPELLO DI il
LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata 17/03/2025 R.G.N. 352/2024;
Oggetto
Licenziamento disciplinare
RNUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO2025
COGNOME.
Rep.
Ud 08/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso fra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione al licenziamento intimato per giusta causa, con condanna d ell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte ha premesso che «il COGNOME era stato licenziato in data 28.3.2022 per avere, come da contestazione disciplinare del 7.2.2022 in atti: A) il giorno 16.7.2021, effettuato tre accessi, non giustificati da ragioni di servizio, al sistema gestionale informatico aziendale Set/Cad sulla posizione del contribuente COGNOME COGNOME e poi prodotto e consegnato i relativi estratti di ruolo all’AVV_NOTAIO, non legittimato a riceverli; B) nei periodi dall’1.7.021 al 31.7.2021 e dal 4.10.2021 al 19.11.2021, effettuato 83 accessi (compresi quelli di cui al punto A), non giustificati da ragioni di servizio, al medesimo sistema, interrogando le posizioni di 31 contribuenti».
La Corte ha ritenuto -conformemente al primo giudice – la «tardività della contestazione disciplinare», elevata a distanza di due mesi dalla conoscenza dei fatti avvenuta il 25.11.2021, con applicazione della cd. «tutela indennitaria forte di cui all’a rt. 18 comma 5 legge n. 300/1970».
In ragione di ciò la Corte ha anche respinto il motivo di reclamo incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE con cui subordinatamente si invocava l’applicabilità della minore tutela indennitaria prevista dal comma 6 dell’art. 18 St. lav. per le violazioni procedimentali.
La Corte ha invece considerato che «alla luce di tutto quanto emerso e sopra esposto, e maxime RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rilasciate dal COGNOME, non vi è dubbio alcuno sulla intenzionalità RAGIONE_SOCIALE condotte da lui serbate, contrarie agli obblighi di diligenza, correttezza, diligenza che si richiedono al dipendente, dunque della giusta causa e della sanzione espulsiva del licenziamento prevista dal CCNL», con esclusione della riconducibilità della condotta contestata a previsioni della contrattazione collettiva punibili con sanzione conservativa.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso in via principale il lavoratore con sei motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, che ha formulato impugnazione incidentale affidata a due motivi. Ad essa ha resistito il COGNOME con controricorso.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale -che può essere esposto, come i seguenti, secondo la sintesi offerta dalla difesa del lavoratore -denuncia la seguente violazione: «Art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. per avere la Corte Territoriale omesso l’esame di fatti decisivi per la decisione della controversia oggetto di discussione fra le parti dimostrativi della insussistenza della
dedotta intenzionalità RAGIONE_SOCIALE condotte e, quindi, della insussistenza della giusta causa».
Si lamenta che la sentenza gravata avrebbe trascurato due fatti asseritamente decisivi, e cioè la qualifica di legale convenzionato con l’RAGIONE_SOCIALE, che sussisteva in capo all’AVV_NOTAIO al momento dei fatti per cui è causa, nonché il trasferimento dall’Uffic io Contenzioso a quello di RAGIONE_SOCIALE che aveva interessato non già l’AVV_NOTAIO quanto invece il COGNOME. La censura non può trovare accoglimento.
Posto che la sussistenza o meno dell’addebito, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, come ricostruito nella concretezza della vicenda storica, attiene pienamente alla quaestio facti , con la conseguente preclusione derivante dalla cd. «doppia conforme» (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022; v., tra molte, Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20944/2019), le circostanze evidenziate dal ricorrente, ai fini e per gli effetti del vizio denunciato, non assumono affatto la consistenza di fatto decisivo nel senso patrocinato da questa Corte, ovvero che -se esaminato -avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015), anche per la loro pluralità.
Si è infatti sancita l’inammissibilità di censure innanzi a questa Corte che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando «fatto decisivo»,
indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa (Cass. n. 21439/2015).
Invero, in entrambi i gradi di giudizio i giudici del merito hanno essenzialmente formato il rispettivo concorde convincimento -non sindacabile in questa sede circa la fondatezza dell’addebito sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze Audit e RAGIONE_SOCIALE ammissioni del lavoratore, in particolare avuto riguardo alla dichiarazione del COGNOME secondo cui «tutte le interrogazioni da me effettuate non risultano riconducibili a lavorazioni dovute per motivi di ufficio». 2. Il secondo motivo denuncia: «Art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. nullità per mancanza di motivazione (per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, n.4, e, 156, comma 2, c.p.c. nonché art. 118 disp. att.) nella parte in cui la Corte Territoriale ha desunto la sussistenza della giusta causa e, prima ancora, l’intenzionalità RAGIONE_SOCIALE condotte attraverso tautologiche ‘argomentazioni’ che si esauriscono nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, rendendo di fatto impossibile l’individuazione dell’iter logico -giuridico effettivamente seguito in motivazione».
In particolare, ci si duole che non sarebbe stata spesa alcuna argomentazione in ordine all’archiviazione del procedimento a carico del COGNOME in sede penale.
La censura è infondata.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di
«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez. Un., 8053 e 8054/2014).
Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscer e l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).
Il che non ricorre nella specie in quanto appare percepibile il percorso motivazionale seguito, seppur sinteticamente, dalla Corte territoriale per respingere il gravame del lavoratore e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente, che neppure riesce ad evidenziare realmente anomalie qualificate tali da giustificare la più grave RAGIONE_SOCIALE sanzioni processuali.
In particolare, l’invocata archiviazione penale non assume alcun rilievo decisivo, atteso che la Corte territoriale non ha fondato il giudizio su un dolo qualificato penalisticamente rilevante, bensì su condotte oggettivamente vietate e ritenute consapevolmente poste in essere al di fuori da ragioni di servizio e l’esito del giudizio penale è evidentemente autonomo e non vincolante rispetto alla valutazione della illiceità disciplinare.
Il terzo mezzo denuncia: «Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 300/1970 , degli artt. 2119 e 2104 c.c., art. 32 e 38 del CCNL, artt. 5, 6, 8
del Codice Etico, 11, 23 e 30 del d.lgs. n. 196/2003, art. 35 del D.lgs. n.112/99 ‘Riordino del servizio nazionale della riscossione; degli artt. 14, 37 e 38 del Regolamento disciplinare per l’utilizzo degli strumenti elettronici, per gli accessi alle risorse ed ai dati RAGIONE_SOCIALE, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 12 del Manuale Unico n. 9 del 04/03/19 La Relazione dei servizi ai contribuenti e art. 18, c. 4 e 5, l. 300/1970, come novellato dalla l. 92/2012; lettera e, Licenziamento per giusta causa, voce ‘Conflitto di i nteressi’, del Codice disciplinare RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui la Corte Territoriale ha ritenuto sussistenti i fatti contestati ed integranti una ipotesi di giusta causa ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa di legge e di contratto invocata nella missiva di addebito, da intendersi integralmente violate».
Il motivo, per come formulato, risulta inammissibile.
Esso è infatti privo di adeguata specificità, in quanto la formulazione della censura si risolve in una seriale elencazione di norme, senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (tra molte: Cass. n. 2959/2020; Cass. n. 1479/2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto
imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass., Sez. Un., n. 21672/2013); in caso contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme legge – nella sostanza si traduce in una inammissibile denuncia di errata valutazione da parte del giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell’esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
È quanto accaduto nella specie anche nell’illustrazione del motivo, dove, nella sostanza, si deduce testualmente che la Corte territoriale, anche in violazione dell’art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell’onere della prova, avrebbe «erroneamente ritenuto sussistenti, oltre che provati, i fatti contestati», con ciò conclamando che l’articolata doglianza mira ad una rivalutazione di merito.
4. Il quarto motivo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 C.C.; artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del CCNL e RAGIONE_SOCIALE disposizioni del Codice disciplinare RAGIONE_SOCIALE in relazione alle lettera b) e c) ‘rimprovero scritto e sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; non ché dell’art. 18, c. 4, della l. n. 300/1970, come riformulato dalla l. n. 92/2012 in relazione all’art. 360, c. 3, n. 1, c.p.c., nella parte in cui la Corte Territoriale, violando i principi giurisprudenziali in materia di ricorso alle clausole generali, ha escluso la sanzionabilità dei fatti contestati con misure di natura conservativa, pur a fronte RAGIONE_SOCIALE loro tipizzazione all’interno del codice disciplinare».
La censura non può trovare accoglimento.
Si invoca l’operatività del comma 4 dell’art. 18 St. lav. nella parte in cui riconosce la tutela reintegratoria nel caso in cui la
condotta addebitata sia punibile con una sanzione conservativa secondo le previsioni della contrattazione collettiva ovvero dei codici disciplinari applicabili, anche mediante clausole elastiche. Tuttavia, le disposizioni del codice disciplinare RAGIONE_SOCIALE richiamate dall’istante puniscono col rimprovero scritto ovvero con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione condotte caratterizzate dalla mera inosservanza di norme contrattuali o RAGIONE_SOCIALE direttive o istruzioni impartite dai superiori, mentre i giudici del merito hanno accertato che i fatti addebitati violavano il divieto di trattare e divulgare dati personali riservati, oltre che di interessarsi di pratiche d’ufficio per conto terzi, escludendo conseguentemente che il caso concreto potesse essere ricondotto ad un illecito punibile con sanzione conservativa, per la consapevolezza di una condotta non motivata da ragioni d’ufficio, per la reiterazione e il numero degli accessi, per il ruolo del dipendente e i compiti pubblicistici attribuiti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la conseguente lesione del vincolo fiduciario.
Pertanto, le doglianze prospettate col motivo in esame non evidenziano un errore di diritto, che presupporrebbe una ricostruzione della vicenda storica che è quella operata nel doppio grado di giudizio, ma si traducono in un diverso apprezzamento della gra vità dell’illecito disciplinare, riservato al giudice del merito.
5. Il quinto motivo del ricorso principale deduce: «Art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. nullità per mancanza di motivazione (per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, n.4, e, 156, comma 2, c.p.c. nonché art. 118 disp. att.) nella parte in cui il giudizio di proporzionalità risulta fondato integralmente su una motivazione intrinsecamente contraddittoria, illogica se non proprio apparente stigmatizzata in unico capoverso nel quale la
Corte Territoriale non esplicita in alcun modo i motivi e le argomentazioni logico -giuridiche idonee, se del caso, a giustificare il suo convincimento».
La censura non può essere condivisa.
Posto quanto già richiamato in ordine alle ipotesi limite in cui la motivazione può essere sindacata innanzi a questa Corte, il Collegio reputa che la sentenza impugnata soddisfi il cd. minimum costituzionale, avendo il giudice d’appello confermato sul punto quanto già ritenuto in prime cure e la doglianza si traduce nella contestazione di un giudizio che è riservato al giudice del merito.
Ancora di recente, infatti, è stato ribadito il risalente e costante insegnamento secondo cui il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito (Cass. n. 23565, n. 22554 e n. 15327 del 2025; Cass n. 107 e 8642 del 2024; con la giurisprudenza ivi citata).
Peraltro, vale per completezza rilevare che l’eventuale difetto di proporzionalità, al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi consacrate nella previsione di una sanzione conservativa secondo la contrattazione collettiva, comunque non potrebbe condurre all’applicazione di una tutela reintegratoria, essendo invece applicabile il comma 5 dell’art. 18 St. lav. ( ab imo : Cass. n. 13178/2017), con una tutela già riconosciuta dalla Corte territoriale.
6. Il sesto motivo, secondo la stessa sintesi offerta dal ricorrente principale, denuncia: «Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. (ovvero, in subordine, art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. poiché in parte qua , la sentenza è comunque viziata sotto il profilo motivazionale) per avere la Corte Territoriale ritenuto legittima e rituale tanto la procedura di Audit quanto, conseguentemente, quella
disciplinare incorrendo nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 2 e 4, della legge n. 300/1970 (diritto di difesa e contestazione scritta degli addebiti) e, conseguentemente, nell’art. 18, comma 6, legge n. 300/1970, come riformulato dalla legge n. 92/2012».
La complessiva doglianza, anche nel suo subordinato rilievo, è inammissibile per difetto di interesse.
Si invoca, infatti, l’art. 18, comma 6, St. lav., per pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolamentano il procedimento disciplinare, ma la riconosciuta tutela ai sensi del comma 5 della stessa disposizione assorbe ogni questione in ordine alla operatività della tutela minore.
Con i motivi di ricorso incidentale viene denunciata dall’RAGIONE_SOCIALE: la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 300 del 1970 per avere la Corte territoriale erroneamente considerato tardiva la contestazione disciplinare, con conseguente condanna dell’ente al pagamento di 18 mensilità ai sensi del comma 5 dell’art. 18 St. lav. (primo motivo); la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «per omessa motivazione sulla presunta tardività della contestazione disciplinare» (secondo motivo).
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto, sebbene per profili diversi, vengono a contestare la tardività della contestazione disciplinare ritenuta sia in primo che in secondo grado.
Gli stessi non possono essere accolti in quanto «la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato» (Cass. n. 1247/2015; Cass. n. 5546/2010; Cass. n. 29480/2008; Cass. n. 14113/2006).
Tuttavia, il vizio attinente a tale giudizio di merito, riguardando la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, essendo tipicamente sussumibile nel paradigma dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia cd. «doppia conforme» (come già sopra evidenziato; tre le altre, v. Cass. n. 23021/2014), per cui l’invocato sindacato sul giudizio di merito circa la tempestività della contestazione disciplinare, espresso concordemente nel doppio grado ad esso riservato, è precluso a questa Corte.
Né può ritenersi che la motivazione, pur succintamente espressa dalla Corte territoriale in accordo col primo giudice, può ritenersi violativa del minimo costituzionale, essendo stato individuato il momento della piena conoscenza dei fatti nel 25 novembre 2021 (redazione del verbale Audit del colloquio del giorno precedente) ed escluso lo svolgimento di ulteriori atti di indagine dopo tale data, con conseguente apprezzamento circa la tardività della contestazione del 7 febbraio 2022.
La censura di RAGIONE_SOCIALE, che postula la piena conoscenza solo con il report del 28 gennaio 2022, sollecita una diversa ricostruzione del compendio istruttorio non consentita in sede di legittimità, tanto più che la «immediatezza» è nozione relativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito alla luce del caso concreto.
Per mera completezza argomentativa si rileva, infine, che i motivi dell’RAGIONE_SOCIALE non mettono efficacemente in discussione che il ritardo della contestazione, anche ove esistente, avrebbe potuto giustificare la minore tutela di cui al comma 6 dell’art. 18 St. lav., laddove non ricorressero i presupposti delineati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 30985 del 2017 per la tutela del comma 5.
In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con spese che possono essere compensate avuto riguardo alla reciproca soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per entrambi i ricorsi, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME