Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1305 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1305 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37351/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE in ROMA, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 157/2019 pubblicata il 28/06/2019, R.G. n. 312/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere COGNOME.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale locale con cui erano state respinte le domande di NOME COGNOME, dirigente, dirette ad accertare l’illegittimità e ritorsività del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera 28/3/2013 da RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE) ed alla condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare;
la Corte di merito, in sintesi, per quanto qui rileva, richiamate le quattro condotte di rilievo disciplinare contestate con lettera 18/3/2013, ed analizzate criticamente alla luce dei motivi di appello le prove documentali e testimoniali raccolte in primo grado, ha ritenuto provate tali condotte, consistite nella strumentalizzazione di situazioni aziendali problematiche per indurre il datore di lavoro ad accettare proposte di risoluzione incentivata del rapporto di lavoro, realizzate in modo non compatibile e confliggente con il ruolo altamente fiduciario di dirigente apicale;
avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il dott. COGNOME con nove motivi, e 16 sotto-motivi; resiste COGNOME con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso riguardano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi degli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., in relazione all’accertamento dei fatti di gennaio 2013; 2) motivazione apparente e violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 612 e 629 c.p., ai sensi degli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., circa gli illeciti disciplinari contestati; 3) (articolato in 4 sotto-motivi) violazione e falsa applicazione degli artt. 244 c.p.c., 115, 116 c.p.c., ed omessa considerazione di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 , n. 3 e 5, c.p.c., in relazione soprattutto alla
valutazione della testimonianza COGNOME; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 115, 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione alla valutazione degli addebiti disciplinari; 5) (articolato in 2 sotto-motivi) violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 231/2001, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi degli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., in riferimento agli inadempimenti della società in tema di amianto; 6) (articolato in 3 sotto-motivi, subordinato al quarto motivo) violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 115 e 116 c.p.c. e motivazione apparente, ai sensi degli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., in riferimento alle testimonianze COGNOME e COGNOME e alla valutazione del comportamento dell’AD COGNOME; 7) (articolato in 5 sotto -motivi, subordinato al quarto motivo) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa considerazione di fatti decisivi, motivazione apparente, ai sensi degli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., circa la valutazione delle prove relative a specifici addebiti disciplinari; 8) (articolato in 2 sotto-motivi, subordinato al quarto e sesto motivo) violazione dell’art. 7 legge n. 300/1970, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 24 Cost., ai sensi degli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., in relazione al procedimento disciplinare; 9) (in subordine a tutti i motivi) violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e 21 Cost., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione alla proporzionalità della sanzione ed all’esercizio del diritto di critica;
il ricorso si profila complessivamente inammissibile;
va in primo luogo osservato che la Corte d’Appello di Brescia ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche; il ricorrente in cassazione,
dunque, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; cfr. anche Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018);
in secondo luogo, osserva il Collegio che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011);
in terzo luogo, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di
merito (Cass. S.U. n. 34476/2019); detta proposta ri-valutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); infatti, il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018); esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. n. 15276/2021); spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006, n. 11933/2003);
tanto premesso, il primo motivo di ricorso risulta non ammissibile in presenza di cd. doppia conforme, che ha ricostruito le situazioni
in fatto in modo del tutto sovrapponibile nei due gradi di giudizio, tra l’altro non t anto in termini di decisività dei fatti in questione, quanto in termini valutativi circa la contemporaneità tra le trattative e l’attività messa in atto dal dirigente;
il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità secondo i principi sopra indicati; non sono, infatti, configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o di omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall ‘art. 111, sesto comma, Cost., o di omesso esame di un ‘fatto storico’, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia ‘decisivo’ ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, n. 22598/2018); inoltre, l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito ai fini dell’individuazio ne della giusta causa di licenziamento – non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 13534/2019);
il terzo motivo, oltre che per contrasto con i principi generali sopra ricordati ai §§ 35, prospetta una questione (violazione dell’art. 244 c.p.c.) che non risulta trattata nella sentenza di appello; inoltre è fondato principalmente sull’apprezzamento dell’attendibilità di testimoni, valutazione riservata al giudice di merito (anche in assenza di trascrizione della deposizione), e si incentra su episodi di fatto di cui non emerge, dal testo della sentenza impugnata, la dedotta rilevanza decisiva;
il quarto motivo sconta i profili di inammissibilità evidenziati ai §§ 4-5; inoltre, non emerge la denunciata violazione degli oneri
probatori, trattandosi di deduzione di cause di giustificazione (aver subito minacce e pressioni) il cui onere di dimostrazione, a fronte di fatti contestati e ritenuti accertati, è a carico al deducente;
il quinto motivo risulta inammissibile per le ragioni sopra rammentate sub §§ 3-5; le circostanze dedotte nel motivo risultano peraltro non rilevanti in misura decisiva nel contesto motivazionale della sentenza impugnata assai più diffuso;
analoghe considerazioni in ordine alla rilevanza della conformità delle sentenze rese nel doppio grado di merito ed all’inammissibilità di censure in questa sede relative all’apprezzamento delle deposizioni testimoniali e degli elementi probatori complessivamente raccolti nel merito vanno svolte con riguardo al sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso; ciò vale anche per la lamentata violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, che in realtà censura la raccolta e valutazione del materiale probatorio (in termini di riconduzione dei fatti accertati agli addebiti contestati), operata dai, e riservata ai, giudici di merito;
parimenti inammissibile deve essere qualificato il nono motivo subordinato, in particolare per i motivi già esplicitati sopra (§§ 5 e 7); invero, occorre distinguere tra l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge, e l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, che rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, in ordine alle connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all’ipotesi normativa; ne deriva che il sindacato di legittimità sull’applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, attribuendo al giudice del merito uno spazio di libera valutazione e apprezzamento; questa Corte non può, pertanto, sostituirsi al giudice del merito nell’attività di riempimento dei
concetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è quindi relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione (Cass. n. 13534/2019 cit., in motivazione, e giurisprudenza ivi richiamata);
il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del presente grado di legittimità secondo soccombenza e conseguente raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2022.