Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7297 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7297 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25316-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 505/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/09/2024 R.G.N. 407/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2026 dal AVV_NOTAIO. COGNOME.
Oggetto
Licenziamento dirigente
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2026
CC
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto dell’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato il 17.8.2023 dalla società RAGIONE_SOCIALE al direttore generale NOME COGNOME, a seguito di procedimento disciplinare.
2. In sintesi, la Corte territoriale ha confermato il giudizio del Tribunale, che aveva ravvisato un’insuperabile lesione del rapporto fiduciario nel comportamento del dirigente apicale di richiesta di compensi per invenzione industriale, quale inventore, per mancata condivisione del processo di brevettazione con il Consiglio di amministrazione e per conflitto di interessi non dichiarato con le scelte industriali della società (nel senso di avere operato quale Direttore Generale nel promuovere presso il Consiglio di Amministrazione scelte industriali favorevoli allo sviluppo di un progetto che involgeva interessi personali dello stesso dirigente in quanto titolare di invenzione da utilizzare nel progetto, dallo stesso brevettata ma non dichiarata in Consiglio di Amministrazione). La Corte di Bologna, inoltre, ha qualificato in violazione dei principi di buona fede e correttezza il comportamento dell’appellante che, ritenendosi inventore con diritto a compenso ( ex art. 64 d.l. n. 30/2005), aveva agito in conflitto di interessi nel gestire il progetto, per non aver informato il datore di lavoro perché potesse valutare compiutamente tale circostanza.
3. Avverso la sentenza d’appello l’COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzione nella fattispecie di giusta causa della mancata informazione sulla qualità di inventore (del congegno di apertura di cassonetto TARGA_VEICOLOCassonetto a Controllo Volumetrico Limitato).
Con il secondo motivo, deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzione nella fattispecie di giusta causa della mancata informazione sulla spettanza al lavoratore-inventore di un compenso sotto il profilo dell” an debeatur ‘
Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. con riguardo alla sussunzione nella fattispecie di giusta causa dell’asserita mancata informazione sul ‘ quantum ‘ del compenso dovuto all’inventore COGNOME COGNOME, costituente costo di produzione del cassonetto TARGA_VEICOLO a congegno di apertura brevettato.
I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto tutti di denuncia di violazione dell’art. 2119 c.c., non sono ammissibili.
Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori
dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. altresì Cass. n. 985/2017, n. 88/2023, n. 26043/2023, n. 12787/2024; v. anche Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n. 25977/2020, n. 30866/2023 n. 24253/2024).
6. Anche la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.; e questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell’attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non negli evidenziati limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione.
7. Non è dunque rivisitabile in questa sede in fatto la valutazione operata nel merito circa la gravità e proporzionalità dei fatti contestati e della sanzione, a fronte di motivazione, del tutto adeguata e logica, che ha tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto, compiendo la valutazione spettante alla fase di merito e traendone le conseguenze di legge.
8. Invero, parte ricorrente assume trattarsi di un ‘ licenziamento reattivo, motivato dall’unico motivo illecito di reprimere una richiesta di compenso economico in sé assolutamente legittima ‘, non potendosi credere che i vari Presidenti del CdA di RAGIONE_SOCIALE, tutti alti Dirigenti di RAGIONE_SOCIALE, non avessero mai visto, nell’arco di più di 7 anni, né il brevetto rilasciato né le domande di brevetto, tutte portanti la (obbligatoria) indicazione dell’COGNOME COGNOME come inventore,
sicché l’equazione stabilita dalla Corte d’Appello tra ‘ conflitto di interessi e mancata informazione ‘ integrerebbe un errore di sussunzione.
Secondo la società, invece, si è verificato un ‘ eclatante abuso di fiducia dell’COGNOME COGNOME, dirigente, direttore, consigliere di amministrazione e infine Presidente Esecutivo ‘ in una condotta di silenzio sulla procedura e sulla modifica dell’accordo per la registrazione del brevetto.
I giudici del merito hanno ricostruito i fatti e li hanno valutati, ritenendola corrispondente ai fatti come accertati, secondo la prospettazione della società. Tale valutazione risulta congruamente e logicamente motivata, ancorché non condivisa da parte ricorrente, e non può essere oggetto di nuovo (terzo) giudizio di merito.
Infatti, nel caso di specie, non si configura la violazione delle norme di legge denunciata, sub specie errore di sussunzione. Il ricorrente si duole piuttosto di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 195/2016, n. 24155/2017, n. 10320/2018, n. 23851/2019, n. 23927/2020, n. 22349/2024), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., quindi, nel caso concreto, preclusa dalla pronuncia cd. doppia conforme di merito.
Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme» non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice
di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.
13. Pertanto, nonostante la denuncia formale di errori di diritto, i vizi dedotti propongono una valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dai giudici del merito, postulando un sindacato chiaramente inibito in sede di legittimità (Cass n. 30577/2019, n. 15316/2025).
14. La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che l’interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge; ma l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. n. 7029/2023).
15. La sentenza impugnata, che ha sussunto gli accertamenti in fatto svolti nell’ambito dei principi testé ricordati, resiste perciò alle critiche oggetto dei motivi in esame, perché le censure della parte finiscono con il richiedere inammissibilmente la rivalutazione in fatto dei dati valutati dal giudice di merito, che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
16. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in
favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa.
17. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 gennaio 2026.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME