Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1099 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1099 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34941/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; PER
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; e
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 321/2019, depositata il 10/09/2019 R.G.N. 362/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal
Consigliere Dott. COGNOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 321/2019, per quello che interessa in questa sede ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale di Cremona di accoglimento parziale della impugnativa del licenziamento, intimato per giusta causa il 15.10.2014, dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, ex dirigente della società con qualifica di responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Organizzazione, con condanna della datrice di lavoro a corrispondere euro 87.741,42 per indennità sostitutiva del preavviso, euro 6.499,36 a titolo di integrazione del TFR, euro 182.794,63 per indennità supplementare ex CCNL RAGIONE_SOCIALE per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) non era precluso alla lavoratrice l’accertamento del credito, sebbene non suscettibile di esecuzione forzata, nei confronti della società anche se vi era stato un concordato preventivo omologato con liberazione dei crediti atteso che, in sede di procedura, era stato solo istituito un Fondo per fare fronte alla eventualità di dovere pagare somme di denaro in conseguenza del giudizio in corso con la ex dirigente e non la esatta quantificazione del relativo credito; b) la lettera di contestazione disciplinare, sebbene articolata in molte pagine, era specifica -a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice- nella individuazione degli addebiti contestati alla COGNOME, consistiti nel non avere approfondito le segnalazioni dei dipendenti circa le anomalie del magazzino e nell’avere comunque contribuito, attraverso una omessa attività di controllo, a rappresentare la situazione aziendale conforme ai favorevoli e rassicuranti reports gestionali forniti dal direttore generale e dal controller aziendale COGNOME; c) doveva escludersi, alla luce delle risultanze istruttorie, che la COGNOME fosse consapevole delle divergenze dei dati e dell’anomala situazione del magazzino e che, ciononostante, avesse omesso di approfondire la questione e di avvertire il Consiglio di Amministrazione; d) analogamente, doveva escludersi che la dirigente fosse venuta meno all’obbligo di controllare l’esattezza dei dati di
bilancio; e) conseguentemente, il licenziamento doveva considerarsi illegittimo, con rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società sulla base degli stessi fatti che avevano dato luogo ai provvedimenti di recesso.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza Generale per l’Italia.
Le controricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
1.1 motivi possono essere così sintetizzati.
2.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cc, in relazione agli artt. 2104 e 2095 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per errata interpretazione del concetto di giusta causa in considerazione della mancata valutazione del ruolo di Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanziaria, Controllo, Personale e organizzazione rivestito dalla COGNOME e delle specifiche responsabilità che da tale ruolo discendevano; in subordine, obietta l’erroneità della gravata sentenza lì dove era stata determinata l’indennità supplementare spettante alla dirigente nella misura massima prevista dal CCNL, pari a 25 mensilità.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 I.f., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Co distrettuale affermato la possibilità di emettere sentenze di condanna nei confronti del debitore esdebitato per effetto dell’omologa del concordato preventivo.
4.11 primo motivo è inammissibile.
5.In punto di diritto, è opportuno precisare che, in tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di concedere il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (per tutte, cfr. Cass. n. 5671/2012).
Il motivo in esame, invece, sebbene sia prospettato nei termini di una violazione di legge (artt. 2119, 2104, 2095 cod. civ.), mira in realtà ad una rivalutazione del materiale probatorio che è stato attentamente esaminato dalla Corte territoriale, la quale ha adeguatamente motivato in ordine all’assenza di giusta causa del licenziamento inflitto nei confronti della dirigente.
La sentenza oggetto d’impugnazione ha, difatti, coerentemente argomentato sull’insussistenza di alcuna prova tale da determinare una responsabilità in capo alla COGNOME NOME circa la consapevole attestazione di dati divergenti rispetto alla reale situazione del magazzino, il mancato approfondimento sulla questione e l’inosservanza del conseguente obbligo di avvertire il Consiglio di Amministrazione.
La censura, dunque, tende non alla contestazione del parametro normativo della giusta causa ma ad una diversa ricostruzione della vicenda, la quale però non può essere esaminata in questa sede, in quanto l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa non denuncia l’erroneità del ragionamento interpretativo delle norme compiuto della Corte di merito e di conseguenza non fa riferimento ad una delle tassative ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c. (Cass. SS. UU. n. 8053/2014; Cass. n. 1358/2014).
Peraltro, va specificato che la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie prove, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
I Giudici di seconde cure, dunque, hanno fatto corretta applicazione del principio di legittimità sopra richiamato attraverso una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione ex art. 360 n. 5 cpc.
Inammissibile, infine, è la richiesta, avanzata dalla ricorrente in via subordinata, di ritenere, da un lato, errata la determinazione della indennità supplementare spettante alla Dirigente nella misura massima prevista dal CCNL (pari a 25 mensilità) e, dall’altro, di attribuzione della
stessa nella misura minima di 19 mensilità o in altra misura ritenuta di giustizia.
Osserva il Collegio che, non venendo in rilievo un problema di errata interpretazione o applicazione della norma collettiva contrattuale, la doglianza si limita a contestare una valutazione discrezionale dei giudici di merito, adeguatamente motivata e rispettosa della regola legale e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte d’appello, difatti, non ha condannato la società al pagamento del credito preteso dalla lavoratrice, bensì ha provveduto solamente all’accertamento dell’esistenza del credito e della sua reale entità, escludendo aprioristicamente il diritto in capo alla lavoratrice di dare esecuzione della sentenza in virtù del contestuale svolgimento della procedura concorsuale.
Invero, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, in seno al giudizio di omologazione, può essere instaurato l’ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell’importo dei crediti pretesi avendo l’accertamento “de quo” natura unicamente delibativa ed esclusiva finalità di calcolo delle maggioranze in sede di concordato (Cass. n. 2104/2002; Cass. n. 2780/2002; Cass. n. 20298/2014).
In tale precipua prospettiva, la sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di giudicato sull’esistenza degli stessi, avendo, dunque, carattere meramente amministrativo, volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, sicché detta omologazione non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito (Cass. n. 20298/2014; Cass. n. 6197/2020).
Appare, dunque, del tutto legittimo, nell’ambito del concordato preventivo, in cui non c’è una verifica dei crediti funzionale al riparto dell’attivo, che il creditore possa agire in sede ordinaria nei confront del debitore, in concordato, al fine di far accertare in quella sede, con efficacia di giudicato, l’esistenza, la consistenza e la natura del proprio credito (Cass. n. 641/2019).
I giudici di seconde cure, quindi, hanno correttamente seguito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l’accertamento del proprio credito nell’ambito di un autonomo giudizio di cognizione avente ad oggetto la quantificazione dell’importo originariamente dovuto, poiché il contenuto della sentenza costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria (Cass. n. 27489/2006; Cass. n. 26568/2020).
Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha esclusivamente esaminato il credito preteso dalla lavoratrice alla luce degli elementi di fatto e alle circostanze prodotti in giudizio, statuendo che comunque quanto accertato non permetteva alla lavoratrice di poter ridiscutere le regole di pagamento fissate nel concordato omologato, non avendo il giudizio di cognizione finalità modificative ma meramente dichiarative circa l’effettiva esistenza e l’ammontare del credito.
Peraltro, la sentenza oggetto di ricorso ha evidenziato come la società ricorrente sia stata liberata dai crediti di tutti i creditori per e del concordato omologato e che dunque il giudizio di cognizione non ha alcuna interferenza con i criteri di pagamento fissati in concordato, avendo detto giudizio finalità esclusivamente delibativa.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in eur 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma de comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022
Il Presidente