Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31421-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDICOGNOME presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA, INDICOGNOME presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2534/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17/06/2021 R.G.N. 1705/2019;
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima sede n. 8359/2019 che aveva rigettato l’impugnativa del lavoratore del licenziamento intimatogli in data 3.9.2015 dal RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva del tutto destituito di fondamento il primo motivo d’appello, con il quale si sosteneva che il licenziamento era nullo per essere stato intimato da un organo privo di poteri.
La Corte disattendeva il secondo motivo d’appello, con il quale il COGNOME si doleva dell’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di nullità del recesso perché fondato su di uno Statuto non più vigente al momento dell’assunzione.
La Corte giudicava infondato il terzo motivo d’appello, con il quale il COGNOME deduceva che erroneamente il primo giudice aveva respinto la sua eccezione di nullità del recesso perché determinato da causa o motivo illecito, considerando unicamente che la causa predetta non era stata unica e determinante.
Respingeva, altresì, il quarto motivo con il quale l’allora appellante deduceva l’erroneità RAGIONE_SOCIALE gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto comprovate le circostanze poste a
base del licenziamento valutando soltanto le risultanze RAGIONE_SOCIALE prova orale e non anche la copiosa documentazione prodotta.
La Corte giudicava privo di fondamento anche il motivo a mezzo del quale, in ordine al requisito RAGIONE_SOCIALE tempestività, l’allora appellante censurava la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in quanto apodittica.
Infine, la Corte di merito non condivideva anche la censura relativa all’omessa motivazione in ordine alla mancata affissione del codice disciplinare.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’ente intimato ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli arti.li 1, 17, 18 d.lgs. n. 39/2013, nonché degli art.li 1392, 1398, 1399, 1418, 2119, 2909 c.c., nonché degli art.li 78, 112, 115, 116 c.p.c., nonché dell’art. 8 legge n. 131/2003, nonché dell’art. 2 legge n. 604/1966, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’. La censura attiene alla parte di motivazione nella quale la Corte territoriale ha giudicato privo di fondamento il primo motivo d’appello, a mezzo del quale si sosteneva che il licenziamento fosse nullo per essere stato intimato da un organo privo di poteri.
Con un secondo motivo denuncia ‘violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 604 del 1966, nonché
dell’art. 2119 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., nonché degli art.li 112, 115, 116, 132, 416, 436 c.p.c., nonché dell’art. 7 legge n. 300/1970, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile’. Premette il ricorrente che: ‘L’affermazione che le materiali condotte qualificate come inadempimenti ascritti al AVV_NOTAIO COGNOME nella contestazione disciplinare, siano effettivamente sussistite, è statuizione espressa sia nella sentenza di primo grado che nella sentenza d’appello e dunque non viene qui messa in discussione dal ricorrente sia perché trattasi di accertamento propriamente in fatto e sia perché trattasi di accertamento contenuto in cd. ‘doppia conforme’ dunque sottoposto alla preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c.’. Nondimeno, ritiene che: ‘Quel che invece appare meritevole di ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è la assolutamente omessa valutazione ovvero e al più, errata valutazione, delle seguenti deduzioni, già proposte dalla scrivente difesa nei gradi di merito’; deduzioni che il ricorrente passa quindi ad illustrare.
3. Con un terzo motivo denuncia ‘violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., nonché degli art.li 112, 115, 116 c.p.c., nonché dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604 del 1966, nonché dell’art. 7 legge n. 300 del 197 0, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’. Premesso quanto sostenuto dalla Corte di merito ‘relativamente allo Statuto del RAGIONE_SOCIALE e a fronte RAGIONE_SOCIALE specifica eccezione sollevata dal ricorrente’, quest’ultimo osserva che la ‘Spiegazione’ così data dalla C orte ‘risolve semplicisticamente il vizio insanabile che la scrivente difesa del AVV_NOTAIO COGNOME aveva sollevato in primo grado (capo n°
80 del ricorso introduttivo) e secondo grado (pag. 84 del ricorso in appello) di giudizio’.
Con un quarto motivo denuncia ‘violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nonché dell’art. 7 legge n. 300 del 1970, nonché degli art.li 112, 115, 116, c.p.c., nonché dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604 del 1966, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’. Premessa anche in questo caso la parte di motivazione censurata, relativa all’eccezione di tardività dell’azione disciplinare, il ricorrente assume che: ‘La contraddittorietà concettuale appare a chi scrive evidente’, e muove ulteriori ril ievi critici all’impugnata sentenza in parte qua .
Con un quinto motivo deduce circa gli ‘Effetti RAGIONE_SOCIALE illegittimità e/o nullità del licenziamento. Normativa applicabile’.
Il primo motivo è infondato, presentando rilevanti profili d’inammissibilità.
In particolare, stando alla rubrica di tale censura, che pure fa esclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sono in realtà dedotti anche errores in procedendo , ma in termini poi non specificati.
Invero, vi si lamenta tra l’altro la violazione dell’art. 112 c.p.c., ma non in base all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., senza peraltro dedurre la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento.
7.1. Inoltre, la pur dedotta violazione o falsa applicazione di buona parte delle numerose norme richiamate nella rubrica del primo motivo non è, poi, illustrata nel suo pur esteso RAGIONE_SOCIALE.
Passando quindi a valutare la parte RAGIONE_SOCIALE censura che può essere considerata, come già premesso, essa si riferisce alla motivazione in base alla quale la Corte di merito ha respinto il primo motivo d’appello dell’attuale ricorrente con il quale tornava a sostenere che il suo licenziamento era nullo per essere stato intimato da un organo privo di poteri, e tanto perché l’RAGIONE_SOCIALE, ‘con delibera n. 141/2013 aveva ritenuto sussistente una causa di inconferibilità dell’incarico di Presidente del RAGIONE_SOCIALE appellato e detta delibera era stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 126/2018′, sicché ‘Ne conseguiva la nullità degli atti assunti dal RAGIONE_SOCIALE considerato che il legale rappresentante non poteva considerarsi legittimamente insediato’.
Ebbene, nel pronunciarsi su tale motivo d’appello, la Corte ha osservato: ‘La valutazione in ordine alla legittimità RAGIONE_SOCIALE nomina del Presidente del RAGIONE_SOCIALE oggi appellato è stata formulata, dall’Autorità anticorruzione prima e dai giudici amministrativi poi, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lvo n. 39 del 2013.
La normativa, come è noto, disciplina il regime del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE compatibilità e RAGIONE_SOCIALE conferibilità fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (così testualmente l’art. 1).
Gli artt. 17 e 18, in particolare, disciplinano le conseguenze delle violazioni prevedendo il primo che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e i relativi contratti sono nulli ed il secondo che i componenti degli
organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.
La lettura delle disposizioni in commento consente pienamente di escludere, contrariamente a quanto ipotizzato dalla difesa del COGNOME, che la nullità del conferimento dell’incarico determini ex se la nullità degli atti adottati dall’ente pubblico.
Testualmente, infatti, le norme comminano la sanzione di nullità unicamente agli atti di conferimento ed ai contratti che a questi accedono e sanciscono la responsabilità contabile per i componenti degli organi che hanno adottato gli atti di conferimento nulli’.
Nondimeno, la Corte d’appello -tenendo in considerazione l’impostazione tuttora perorata dal ricorrente, secondo il quale l’art. 18 d.lgs. n. 39/2013 ‘giammai poteva essere invocato al fine di fare salva la validità degli atti posti in essere da colui le cui attribuzioni di incarico dirigenziale sia stata dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato’ -, si è posta ‘il problema RAGIONE_SOCIALE validità dei provvedimenti adottati dal dirigente incaricato in violazione delle norme di cui al D.lvo 39/2013′, ed ha ritenuto che doveva essere ‘risolto secondo i principi ordinari’.
10.1 Ha, quindi, considerato che ‘la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l’accertata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l’organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia,
sicché i vizi RAGIONE_SOCIALE nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale’, richiamando una serie di precedenti del giudice amministrativo.
10.2. Dopo ulteriori osservazioni, la Corte d’appello ha fatto riferimento all’indirizzo di legittimità secondo il quale, qualora il datore di lavoro sia soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro mediante il licenziamento (atto unilaterale recettizio), deve essere manifestato dalla persona o dall’organo abilitato a compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza però che il procedimento interno di formazione di tale volontà possa essere sindacato da terzi estranei, come il lavoratore dipendente, alla struttura deliberativa dell’ente; pertanto, il licenziamento intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell’ente o che abbia agito con eccesso di potere non è inficiato da nullità assoluta, ma è annullabile unicamente a istanza RAGIONE_SOCIALE società datrice di lavoro, che può ratificarlo a norma dell’art. 1399 cod. civ. (richiamando in tal senso tra le altre Cass. n. 9493/2003 e Cass. n. 17999/2019).
Ed ha concluso che: ‘Il lavoratore, cioè, in quanto terzo destinatario dell’atto non è legittimato a fare valere un vizio dell’atto previsto a tutela dell’interesse RAGIONE_SOCIALE persona giuridica e non dei terzi’.
Ora, premesso che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è ente pubblico economico (come riconosce pure il ricorrente per cassazione), tali considerazioni RAGIONE_SOCIALE Corte di merito appaiono giuridicamente ineccepibili.
Si deve rilevare, infatti, che l’indirizzo di legittimità cui s’è riferita la Corte è stato di recente ribadito da questa Sezione.
In particolare, nelle sentenze n. 4769/2023 e n. 4355/2023, relative a fattispecie analoghe a quella che ci occupa (che riguardavano l’RAGIONE_SOCIALE), è stato confermato il ‘principio di diritto, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell’ente irregolarmente rappresentato, che è l’unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere (Cass. n., 17999 del 2019, ed i precedenti ivi richiamati in motivazione)’.
Ed è stato nell’occasione ribadito ‘che la ratifica può avvenire anche per mezzo RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all’impugnazione del recesso implica l’accettazione degli effetti dell’atto impugnato pos to in essere dal falsus procurator ‘, e che, infine, ‘l’inefficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore in quanto il dipendente licenziato non può in vocare l’art. 1399, comma 2, cod. civ., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi solo i soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato’.
Contrariamente, perciò, a quanto opinato dal ricorrente, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale sono senz’altro pertinenti ed appropriate al caso, in relazione alla natura dell’ente datore di lavoro.
Il secondo motivo è inammissibile.
Invero, pure in tale censura non è specificato in che senso la Corte avrebbe violato o falsamente applicato, tra gli altri e contemporaneamente, gli artt. 5 l. n. 604/1966, 2119 e 2697 c.c., 7 l. n. 300/1970, oltre alle norme processuali di cui agli artt. 112, 115, 116, 132, 416, 436 c.p.c.
E anche in questo caso la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. non fa riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., né è completata dalla deduzione RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, facendosi in un primo momento capo solo all’ipotesi di cui al n. 3) dello stesso comma.
Del resto, come si è anticipato nel riassumere il contenuto RAGIONE_SOCIALE censura, il ricorrente, riferendosi piuttosto al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., giudica esente dalla preclusione in proposito prevista dal combinato disposto dei commi terzo e quarto dell’art. 348 ter c.p.c., quella che propone come una ‘assolutamente omessa valutazione ovvero e al più, errata valutazione’, di una serie di proprie deduzioni.
15.1. Anche in questa chiave, comunque, le sue deduzioni (cfr. pagg. 24-26 del ricorso) sono appunto delle deduzioni difensive, e non dei fatti storici, principali o secondari, il cui omesso esame possa essere fatto valere in sede di legittimità, se tratta si di fatti decisivi e controversi, giusta l’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
E, per consolidato indirizzo di questa Corte, non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., sez. II, 14.6.2017, n. 14802; sez. V, 8.10.2014, n. 21152).
Considerazioni analoghe a quelle ora svolte valgono anche per il terzo motivo, per la parte in cui nuovamente e cumulativamente si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 5 L. n. 604/1966, e 7 l. n. 300/1970.
16.1. In ogni caso, le osservazioni svolte dal ricorrente (cfr. pagg. 27-29 del ricorso) si risolvono in una non chiara diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede di legittimità; lettura contrapposta a quella RAGIONE_SOCIALE Corte di merito che, rispetto al secondo motivo dell’allora appellante, aveva semplicemente ritenuto che l’art. 12 dello Statuto vigente ratione temporis era stato richiamato nella delibera del Comitato direttivo n. 41/2016 del RAGIONE_SOCIALE solo ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘copertura del posto che sarebbe divenuto vacante’ a seguito del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore COGNOME, contestualmente avviato.
16.2. Anche tale motivo è, quindi, inammissibile.
Parimenti inammissibile è il quarto motivo.
Questa censura, come anticipato, benché formulata esclusivamente in rubrica in chiave di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., a prescindere dalla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. (per la quale si rimanda alle considerazioni precedenti), in realtà denuncia un’anomalia motivazionale, descritta come ‘contraddittorietà concettuale’.
18.1. Anche in questo caso, comunque, è in realtà proposta una differente lettura delle emergenze processuali in ordine alla dedotta tardività dell’azione disciplinare.
E’ infine inammissibile il quinto motivo (pagg. 32 -34 del ricorso), che, in disparte la mancata indicazione di quale sia il mezzo di ricorso per cassazione azionato come delle norme in ipotesi violate o falsamente applicate, non contiene la specificazione del capo di sentenza che si vorrebbe attingere.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 3.7.2024.