Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4275 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 4275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22676/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME GÒMEZ, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 1512/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata in data 08/07/2020, R.G.N. 222/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza 8 luglio 2020, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma, resa in sede di opposizione all’ordinanza di rigetto dei ricorsi (riuniti) dei lavoratori diretti all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE con comunicazione del 22 dicembre 2016, all’esito di procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e ss. L. 223/1991 avviata con comunicazione del 5 ottobre 2016;
la Corte territoriale ha, in particolare, accertato la rispondenza della comunicazione in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dall’art. 4, terzo comma l. 223/1991, per la sua esaustiva illustrazione delle ragioni della crisi tale da rendere necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 dell’unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi. Essa ha dato altresì conto del raggiungimento dell’accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione soltanto delle RSU di Roma, tuttavia non ostativa alla sua conclusione, per la rappresentatività garantita dai firmatari di tutti i lavoratori interessati;
la Corte capitolina ha negato quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberi alle due divisioni di Ro RAGIONE_SOCIALE e all’unità produttiva di Napoli costituisse vizio della procedura, avuto riguardo all’esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l’ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate (in particolare: Rende, Milano, Palermo e Catania), tale da rendere antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, in luogo di un licenziamento, un trasferimento collettivo (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento indivi duale in diversa sede, rispetto all’offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito);
con atto notificato il 4 settembre 2020, la lavoratrice ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione con sei motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente ha dedotto:
1.1. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla specifica doglianza di violazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, del patto di moratoria sottoscritto il 30 maggio 2016, avendo la corte di appello considerato solo uno dei profili di annullabilità dell’accordo dedotti in sede di reclamo (relativo all’obbligo della società di gestire gli esuberi dopo la scadenza del contratto di solidarietà), senza esaminare il diverso tema dell’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di non procedere a licenziamenti nel periodo semestrale di vigenza del periodo di solidarietà (primo motivo);
1.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1375, 1218, 1455, 1460 e 1183 c.c., per l’erronea interpretazione, da parte della corte territoriale, dell’accordo di moratoria del 30 maggio 2016, in quanto ritenuto privo di efficacia vincolante per la società, in contrasto con i parametri interpretativi dei testi negoziali di natura sindacale (secondo motivo);
1.3. violazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 l. 223/1991 nonché dell’art. 1375 c.c., per avere la corte di appello affermato la legittimità della procedura di licenziamento collettivo, nonostante le manifeste violazioni degli obblighi di informativa previsti a monte e a valle della procedura: in particolare, consistenti nel non avere RAGIONE_SOCIALE fornito alle organizzazioni sindacali le dovute informazioni in ordine ai possibili trasferimenti e nell’aver reso nota solo con le lettere di licenziamento la possibilità di 75 trasferimenti, incidente a monte sia sul numero degli esuberi, sia sulla concreta individuazione dei lavoratori da licenziare, condizionando la graduatoria (terzo motivo);
1.4. violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 24 l. 223/1991, per avere la corte territoriale ritenuto esistente un’esigenza aziendale idonea a giustificare la limitazione dell’ambito di comparazione alle sole divisioni 1 e 2 di Roma, concentrandosi sulla distanza geografica tra le sedi e trascurando la presenza di professionalità omogenee ed equivalenti che avrebbe dovuto imporre, invece, l’estensione della comparazione a tutti i lavoratori del complesso aziendale o, quantomeno, ai lavoratori delle sedi di Roma e Napoli interessate dal progetto di riorganizzazione (quarto motivo);
1.5. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 111 Cost e 132 c.p.c. , per avere la corte di appello omesso di pronunciarsi e di motivare rispetto alla specifica doglianza relativa alla mancata comparazione tra i lavoratori di Roma e quelli della sede di Napoli, interessata dalla medesima procedura di licenziamento (quinto motivo);
1.6. violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della legge 223/1991, 24 e 25 d. lgs. 148/2015, 2 e 3 del d. lgs. 216/2003, 1343, 1344 e 1345 c.c. in combinato disposto con l’art. 1375 c.c., per avere la corte d’appello delimitato la comparazione ai lavoratori romani che non si erano resi disponibili alla rinegoziazione delle condizioni di lavoro, senza verificare se la scelta di RAGIONE_SOCIALE di non accedere alla CIGS fosse oggettivamente giustificata ovvero meramente ritorsiva rispetto al dissenso delle RAGIONE_SOCIALE (il cui consenso peraltro, secondo la ricorrente, non sarebbe stato necessario per la prosecuzione delle trattative) (sesto motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;
questa Corte si è già espressa sulla legittimità della procedura collettiva ex lege n. 223 del 1991, attivata da RAGIONE_SOCIALE con comunicazione in data 5 ottobre 2016 (tra le tante e con riguardo alle numerose questioni poste anche dal presente contenzioso: Cass. n. 12040 del 2021, Cass. n. 12041 del 2021, Cass. n. 12042 del 2021, Cass. n. 12044 del 2021, Cass. n. 14677 del 2021, Cass. n. 15124 del 20121, Cass. n. 15123 del 2021, Cass. n. 14673 del 2021, Cass. n. 34023 del 2021, Cass. n. 6499 del 2022, Cass. n. 5655 del 2022) ed ai principi esposti in tali pronunce questa Corte intende dare continuità non essendo state prospettate ragioni che inducano a rivedere l’orientamento espresso;
in linea generale va ricordato che nei precedenti richiamati si è premesso, con argomentazione integralmente condivisa da questo Collegio, che per principio consolidato la cessazione dell’attività è scelta dell’imprenditore, espressione dell’esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. (Cass. n. 29936/2008) e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, applicabili per effetto dell’art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta (Cass. n. 22366 del 2019 e n. 5700 del 2004) con un controllo
dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione (compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso) con la conseguente inammissibilità, in sede giudiziaria, di censure intese a contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, che investano l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di ‘effettive’ esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. 26 novembre 2018 n. 30550);
5. in applicazione di tali principi sono state respinte le censure che investivano sotto vari profili la legittimità della complessiva operazione attuata da RAGIONE_SOCIALE Questa, dopo una prima procedura, avviata con la comunicazione del 21 marzo 2016, riguardante 2.988 lavoratori in esubero dislocati presso le sedi di Palermo, Roma e Napoli e revocata per accordo con le organizzazioni sindacali il 31 maggio 2016, ha aperto la procedura in esame, a seguito di un peggioramento della crisi nei siti di Roma e Napoli. Nella comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ha illustrato le ragioni che rendevano necessario il licenziamento di 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e di tutti gli 845 dell’unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi così limitandone la platea alle due divisioni RAGIONE_SOCIALE e all’unità produttiva partenopea e applicando i criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei siti;
6. le questioni che si pongono all’esame di questa Corte attengono allora, in scansione logicamente sequenziale: a ) alla completezza informativa della comunicazione di apertura; b ) alla legittimità di individuazione della platea degli esuberi limitatamente a singole unità produttive (per quel che
qui interessa: le due divisioni RAGIONE_SOCIALE), anziché in riferimento all’intero complesso aziendale; c ) all’indi viduazione e applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori, anche in correlazione con la fungibilità o meno delle loro mansioni;
la comunicazione di apertura della procedura, con la quale l’impresa manifesti la volontà di esercitare la facoltà di procedere ad una riduzione del personale alle organizzazioni sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria (art. 4, secondo comma l. 223/1991), deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 4, terzo comma l. cit. E segnatamente: a ) i motivi che determinano la situazione di eccedenza; b ) i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali non risultino possibili rimedi alternativi ai licenziamenti; c ) il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato; d ) i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale e delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei licenziamenti;
7.1. essa deve, infatti, adempiere compiutamente l’obbligo di fornire le informazioni specificate dal citato art. 4, terzo comma, così da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero: sicché, l’inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell’accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell’art. 4, dodicesimo comma (Cass. 16 gennaio 2013, n. 880; Cass. 3 luglio 2015, n. 13794). Ciò che comunque conta, in funzione dell’esercizio del controllo dell’iniziat iva imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa (non più, come detto, esercitato ex post dal giudice, ma) devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, è l’idoneità in concreto della comunicazione a renderle effettivamente edotte degli aspetti individuati nel citato art. 4, terzo comma, in modo da escludere maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali (Cass. 18 novembre 2016, n. 23526, con richiamo, tra le altre, di: Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 21 febbraio 2012, n. 2516);
8. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato la completezza della comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ritenendola esaustiva sulla scorta di argomentazione congrua, a sostegno di un’interpretazione, riservata esclusivamente al giudice di merito, assolutamente plausibile (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044), neppure censurata con indicazione dei canoni interpretativi violati, né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), così contestando il risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), pertanto insindacabile in sede di legittimità;
8.1. in particolare, nella comunicazione in esame, RAGIONE_SOCIALE ha specificamente circoscritto il progetto di ristrutturazione e ridimensionamento aziendale alle unità produttive di Roma e Napoli, indicando analiticame nte le ragioni ostative ad un’estensione della comparazione al personale impiegato presso le unità produttive non toccate da tale progetto (Milano, Palermo, Catania, Rende): con delimitazione pertanto della platea al ‘personale operante con profilo equival ente all’interno di ciascuno dei siti produttivi interessati dagli esuberi (Roma e Napoli), in ragione della chiusura totale delle Divisioni 1 e 2 (per quanto riguarda Roma) e dell’intero sito (per quanto riguarda Napoli)’ . In particolare, in essa si legge che ‘la società ritiene incompatibile con l’attuale situazione di grave criticità aziendale l’applicazione dei criteri di scelta all’intero organico aziendale’ ; e ciò per ‘la distanza geografica di queste due unità produttive dagli altri siti aziendali’ , che renderebbe ‘insostenibile sul piano economico, produttivo e organizzativo l’applicazione dei criteri di scelta sull’intero organico aziendale, richiedendo tempi di attuazione e delle modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regola re svolgimento dei servizi … finendo per aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale in cui versa l’azienda … ‘ ; inoltre, l’impossibilità di una comparazione del personale a livello dell’intera azienda è giustificata dall’avere ‘ciascun sito produttivo … caratteristiche tali da rendere infungibili le risorse ivi presenti con il personale collocato presso le altre sedi, in quanto le commesse … non possono essere agevolmente spostate da un sito all’altro (e quindi da una popolazione profe ssionale all’altra) senza l’attuazione di interventi
formativi, organizzativi e logistici incompatibili con la situazione economica in cui versa l’azienda’ (come si legge a pg. 18 della sentenza);
9. in proposito, questa Corte ha affermato, con indirizzo interpretativo consolidato: a ) la legittima delimitazione della platea, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva, ben potendo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione prevista dall’art. 4, terzo comma citato sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387); b ) la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle atre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387);
10. nel caso di specie, la Corte capitolina, con argomentazione congrua, articolata e attenta ad ogni sviluppo della fase negoziale (così risultando la sua interpretazione insindacabile in sede di legittimità, per le ragioni più sopra illustrate in riferimento alla comunicazione di apertura), ha accertato la conclusione di un accordo della società RAGIONE_SOCIALE con le organizzazioni sindacali sulla limitazione dei criteri legali di scelta alle sole sedi di Roma e Napoli (per le ragioni in particolare esposte al p.to 7 da pg. 12 a pg. 19 della sentenza): in corrispondenza con quanto comunicato nella lettera di apertura ( ‘Si precisa sin d’ora che i criteri di scelta saranno applicati comparando il personale operante con profilo equi valente all’interno di ciascuno dei siti produttivi interessati dagli esuberi (Roma e Napoli), in ragione della chiusura totale delle Divisioni 1 e 2 (per quanto riguarda Roma) e dell’intero sito (per quanto riguarda Napoli)’ ). E ciò in applicazione del principio, secondo la previsione degli artt. 5 e 24 l. 223/1991 (in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non
predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, devono essere osservati in concorso tra loro), il quale, se impone al datore di lavoro una loro valutazione globale, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale: sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie (Cass. 19 maggio 2006, n. 11886);
11. quanto alla lamentata assenza di esame della doglianza dei ricorrenti relativa alla mancata comparazione degli addetti dell’unità produttiva di Roma con gli addetti alle unità di Napoli , non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c. denunciata, ricorrendo l’inosservanza del principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda, quando sia omessa qualsiasi decisione su un capo di domanda, per tale intendendosi ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. 16 luglio 2018, n. 18797; Cass. 18 marzo 2019, n. 7601): evidentemente non integrata nel caso di specie; in ogni caso, pure essendo stata esclusa dalla Corte territoriale (al p.to a ) di pg. 19 della sentenza) la comparabilità degli operatori inbound della sede di Roma con quelli della sede di Napoli (per le ragioni in particolare esposte al p.to 5.4. di pg. 6 della sentenza);
12. inoltre, in specifico riferimento al sesto motivo (peraltro di tenore generico), la corte d’appello ha escluso che la limitazione della platea dei licenziandi alla sede di Roma, prevista dall’accordo, avesse natura discriminatoria per le ragioni dette, né contraria a ragionevolezza (Cass. 20 marzo 2013, n. 6959);
13. infine, l’infungibilità delle mansioni è stata individuata nella peculiarità di ogni sito produttivo, in ragione delle commesse trattate (in particolare: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), ognuna esigente una diversa e specifica formazione: dovendo il personale inbound avere una conoscenza della committente, tale da porlo in grado di rispondere alle domande della clientela telefonica,
specificamente calibrate sul servizio reso, né consistendo l’attività di addetti al settore interno, appunto inbound , in una omogenea e neutrale ricezione di telefonate. E ciò per l’impossibilità di un loro agevole spostamento dall’uno all’altro sito (e qu indi da una popolazione professionale all’altra), senza l’attuazione di interventi formativi, organizzativi e logistici incompatibili con la situazione economica dell’azienda, in quanto ‘insostenibile sul piano economico, produttivo e organizzativo, richiedendo tempi di attuazione e delle modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi … finendo per aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale in cui versa l’azienda … ‘ : per giunta, tra sedi aventi regimi di orario molto diversificati (dal tempo parziale da quattro a sei ore, al tempo pieno). Occorre poi osservare come l’esigenza formativa di ogni lavoratore, se comporti, da una parte, un costo indubbio per l’azienda, induca, dall’altra, per il primo l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e di esperienze nuovo, che ne diversifica e incrementa la professionalità, così rendendolo idoneo a mansioni che non sono più omogenee alle precedenti svolte. Sicché, l’equivalenza delle mansioni, tale d a configurare un mero passaggio indifferenziato tra lavoratori su diverse commesse, neppure risponde a un dato di realtà;
14. in ogni caso, esso costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito, cui è riservato in via esclusiva, ha compiuto dandone adeguato conto, in esatta applicazione dei principi di diritto enunciati: pertanto, esso è insindacabile in sede di legittimità;
15. la Corte territoriale bene poi ha chiarito, con argomentazione congrua aderente alle risultanze istruttorie acquisite, l’irrilevanza della formalizzazione dell’attività dei lavoratori con diversi contratti, rispetto all’accertamento di infungibilità delle mansioni tra operatori inbound e outbound nell’evoluzione organizzativa dell’attività di RAGIONE_SOCIALE (per le ragioni espos te dal penultimo capoverso di pg. 19 all’ultimo di pg. 21 della sentenza), insindacabile pertanto in sede di legittimità;
16. deve essere, infine, esclusa la fondatezza delle doglianze veicolate dai primi due motivi di ricorso, in relazione al patto di moratoria contenuto nell’accordo 30 maggio 2016, avendo la corte territoriale pronunciato e con argomentazione adeguata (per le ragioni esposte al p.to 8 di pgg. 24 e 25 della sentenza), in esito ad interpretazione, insindacabile in sede di
legittimità, siccome plausibile, né in violazione dei canoni interpretativi denunciati dalla ricorrente, che ha ad essa inammissibilmente contrapposto la propria (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254; Cass. 14 aprile 2021, n. 9820); e così pure dell’ultimo motivo, in ordine alla supposta natura discriminatoria della delimitazione della comparazione ai lavoratori romani che non si erano resi disponibili alla rinegoziazione delle condizioni di lavoro, per le argomentate ragioni svolte al riguardo dalla Corte territoriale, in ordine alla natura e (in)disponibilità datoriale della RAGIONE_SOCIALE integrazione quale strumento di negoziazione sindacale (al p.to 9 di pgg. 26 e 27 della sentenza) ;
17. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 gennaio 2023