Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5598-2022 proposto da:
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2477/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 728/2021;
Oggetto
R.G.N. 5598/2022
COGNOME
Rep.
Ud.13/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME dipendente dell’Istituto Psicomedico INDIRIZZO della Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani con qualifica e mansioni di ausiliaria specializzata, adiva ai sensi dell’art. 1, commi 47 e sgg. l. n. 92/2012 il giudice del lavoro impugnando il licenziamento intimatole dall’Istituto con lettera del 26 settembre 2016 a seguito di procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 l. n. 223/1991, conclusa negativamente con sottoscrizione del verbale di mancato accordo;
il ricorso, respinto all’esito della fase a cognizione sommaria, era accolto dal giudice dell’opposizione il quale annullava il licenziamento condannando l’Istituto a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a corrisponderle una indennità risa rcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura non superiore a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione;
la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione; il giudice del reclamo, pacifico il carattere accessorio dell’attività di trasporto disabili espletata dalla COGNOME, rispetto a quella principale svolta dalla struttura, avente ad oggetto la riabilitazione sanitaria dei pazienti ricoverati in regime di seminternato, ha ritenuto condivisibile la valutazione di prime cure circa il possesso da parte della COGNOME di una professionalità equivalente a quella degli ausiliari che si prendevano cura dei pazien ti all’interno dell’Istituto; ha quindi ritenuto non
giustificato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità il criterio utilizzato dall’Istituto il quale aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti addetti al servizio di trasporto, senza estenderlo all’intera pla tea dei lavoratori dipendenti dell’istituto;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso dell’Istituto Psicomedico S. Agostino della Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso;
parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 223/1991 e vizio di motivazione. La sentenza impugnata è censurata in relazione alla verifica dell’esistenza in capo alla lavoratrice di una professionalità equivalente rispetto a quella degli ausiliari che operavano all’interno dell’istituto. Parte ricorrente denunzia inoltre che la Corte di merito non aveva tenuto conto della necessità di contemperamento degli interessi conflittuali delle parti come richiesto dai principi di proporzionalità e ragionevolezz a; assume la necessità di considerare l’attività espletata dalla dipendente negli aspetti qualitativi e quantitativi ed a riguardo deduce che la COGNOME era stata prevalentemente addetta al servizio di accompagnamento dei disabili. In questa prospettiva contesta il criterio al quale è stata ancorata la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice con quella degli ausiliari che ope ravano all’interno della
struttura; sostiene la legittimità della scelta dell’imprenditore legata al criterio delle esigenze tecnico produttive nell’ambito della singola unità;
2. il ricorso deve essere respinto in continuità con precedenti di questa Corte che in relazione al medesimo licenziamento collettivo hanno ritenuto non giustificata, in presenza di professionalità equivalenti, la scelta del soggetto datore di limitare la platea dei licenziandi ai soli ausiliari addetti al servizio di accompagnamento dei disabili, interessato dalla soppressione, senza estenderla agli ausiliari operanti all’interno della struttura riabilitativa (Cass. n. 16010/2022, Cass. n. 15600/2022, Cass. n. 15599/2022, Cass. n. 15598/2022);
2.1. in tali precedenti si è ritenuto che la sentenza impugnata , confermativa della illegittimità del licenziamento collettivo per la ingiustificata limitazione della platea dei licenziandi ai soli ausiliari addetti al trasporto dei disabili, era conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale e precisato che, poiché ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive dell’azienda, previsto dall’ art. 5 I. n. 223/1991, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., il datore di lavoro non può
limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti al reparto interessato se detti lavoratori sono idonei – per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (v. tra le altre, Cass. n. 2390/2022, Cass. n. 22655/2012, Cass. n. 9711/2011, Cass. n. 22825/2009, Cass. n. 22824/2009, Cass. n. 13783/2006);
2.2. con riferimento alla invocata necessità nella vicenda in esame di una equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela della iniziativa privata ai sensi dell’art. 41 Cost. ecc., deduzione reiterata nel presente giudizio, è stato condivisibilmente affermato che l’assunto non considera che i contrapposti “interessi” coinvolti dalla procedura di riduzione del personale ex art. 223/1991, trovano già la loro composizione, una volta per tutte, a livello legislativo, alla stregua del quale, secondo l’interpretazione del diritto vivente, la limitazione della platea dei licenziandi ad un determinato settore è consentita solo in presenza di obiettive esigenze tecnico- produttive e organizzative;
2.3. in ordine poi alla contestata valutazione di “equivalenza” di professionalità, sulla base della quale la Corte distrettuale ha affermato che la COGNOME era impiegabile in altri settori dell’Istituto, si rileva che essa è frutto di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo,
oggetto di discussione tra le parti (v. per tutte, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), fatto che non risulta neppure individuato dalla parte ricorrente e la cui deduzione risulta in ogni caso preclusa da <> ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. nel testo ratione temporis vigente;
2.4. è da soggiungere che la valutazione del giudice di merito riposa su corretti criteri logico- giuridici in quanto, come già chiarito da questa Corte, la equivalenza di professionalità ha riguardo al complesso costituito dal bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze del lavoratore in grado di differenziare o omologare qualitativamente le professionalità rispetto alla mera differenza delle mansioni (Cass. n. 23347/2018). Esprimendo in definitiva un giudizio di complessiva idoneità allo svolgimento di determinate mansioni, diverse da quelle di attuale adibizione, alla nozione di ‘ professionalità equivalente ‘ restano concettualmente estranee le questioni in tema di utilizzo promiscuo in più settori o di necessità di prevalenza quantitativa nello svolgimento di determinate mansioni, questioni che vengono in rilievo in ambiti giuridici diversi (applicazione dell’art. 2112 cod. civ. in tema di individuazione del lavoratore addetto al ramo di azienda oggetto di trasferimento, applicazione dell’art. 2103 cod. civ. in tema di inquadramento) da quello in controversia;
al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comm a quater d.p.r. n. 115/2002;
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre