Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5598-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2477/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 728/2021;
Oggetto
R.G.N. 5598NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud.13/11/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE Provincia di Napoli dell’RAGIONE_SOCIALE con qualifica e mansioni di ausiliaria specializzata, adiva ai sensi dell’art. 1, commi 47 e sgg. l. n. 92/2012 il giudice del lavoro impugnando il licenziamento intimatole dall’RAGIONE_SOCIALE con lettera del 26 settembre 2016 a seguito di procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 l. n. 223/1991, conclusa negativamente con sottoscrizione del verbale di mancato accordo;
il ricorso, respinto all’esito RAGIONE_SOCIALE fase a cognizione sommaria, era accolto dal giudice dell’opposizione il quale annullava il licenziamento condannando l’RAGIONE_SOCIALE a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a corrisponderle una indennità risa rcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura non superiore a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione;
la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione; il giudice del reclamo, pacifico il carattere accessorio dell’attività di trasporto disabili espletata dalla RAGIONE_SOCIALE, rispetto a quella principale svolta dalla struttura, avente ad oggetto la riabilitazione sanitaria dei pazienti ricoverati in regime di seminternato, ha ritenuto condivisibile la valutazione di prime cure circa il possesso da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una professionalità equivalente a quella RAGIONE_SOCIALE ausiliari che si prendevano cura dei pazien ti all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE; ha quindi ritenuto non
giustificato alla luce RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di legittimità il criterio utilizzato dall’RAGIONE_SOCIALE il quale aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti addetti al servizio di trasporto, senza estenderlo all’intera pla tea dei lavoratori dipendenti dell’istituto;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione ha proposto ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provincia di Napoli dell’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso;
parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 223/1991 e vizio di motivazione. La sentenza impugnata è censurata in relazione alla verifica dell’esistenza in capo alla lavoratrice di una professionalità equivalente rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE ausiliari che operavano all’interno dell’istituto. Parte ricorrente denunzia inoltre che la Corte di merito non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE necessità di contemperamento RAGIONE_SOCIALE interessi conflittuali delle parti come richiesto dai principi di proporzionalità e ragionevolezz a; assume la necessità di considerare l’attività espletata dalla dipendente negli aspetti qualitativi e quantitativi ed a riguardo deduce che la COGNOME era stata prevalentemente addetta al servizio di accompagnamento dei disabili. In questa prospettiva contesta il criterio al quale è stata ancorata la valutazione di equivalenza RAGIONE_SOCIALE professionalità RAGIONE_SOCIALE lavoratrice con quella RAGIONE_SOCIALE ausiliari che ope ravano all’interno RAGIONE_SOCIALE
struttura; sostiene la legittimità RAGIONE_SOCIALE scelta dell’imprenditore legata al criterio delle esigenze tecnico produttive nell’ambito RAGIONE_SOCIALE singola unità;
2. il ricorso deve essere respinto in continuità con precedenti di questa Corte che in relazione al medesimo licenziamento collettivo hanno ritenuto non giustificata, in presenza di professionalità equivalenti, la scelta del soggetto datore di limitare la platea dei licenziandi ai soli ausiliari addetti al servizio di accompagnamento dei disabili, interessato dalla soppressione, senza estenderla agli ausiliari operanti all’interno RAGIONE_SOCIALE struttura riabilitativa (Cass. n. 16010/2022, Cass. n. 15600/2022, Cass. n. 15599/2022, Cass. n. 15598/2022);
2.1. in tali precedenti si è ritenuto che la sentenza impugnata , confermativa RAGIONE_SOCIALE illegittimità del licenziamento collettivo per la ingiustificata limitazione RAGIONE_SOCIALE platea dei licenziandi ai soli ausiliari addetti al trasporto dei disabili, era conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale e precisato che, poiché ai fini RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive dell’azienda, previsto dall’ art. 5 I. n. 223/1991, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., il datore di lavoro non può
limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti al reparto interessato se detti lavoratori sono idonei – per pregresso svolgimento RAGIONE_SOCIALE propria attività in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (v. tra le altre, Cass. n. 2390/2022, Cass. n. 22655/2012, Cass. n. 9711/2011, Cass. n. 22825/2009, Cass. n. 22824/2009, Cass. n. 13783/2006);
2.2. con riferimento alla invocata necessità nella vicenda in esame di una equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela RAGIONE_SOCIALE iniziativa privata ai sensi dell’art. 41 Cost. ecc., deduzione reiterata nel presente giudizio, è stato condivisibilmente affermato che l’assunto non considera che i contrapposti “interessi” coinvolti dalla procedura di riduzione del personale ex art. 223/1991, trovano già la loro composizione, una volta per tutte, a livello legislativo, alla stregua del quale, secondo l’interpretazione del diritto vivente, la limitazione RAGIONE_SOCIALE platea dei licenziandi ad un determinato settore è consentita solo in presenza di obiettive esigenze tecnico- produttive e organizzative;
2.3. in ordine poi alla contestata valutazione di “equivalenza” di professionalità, sulla base RAGIONE_SOCIALE quale la Corte distrettuale ha affermato che la COGNOME era impiegabile in altri settori dell’RAGIONE_SOCIALE, si rileva che essa è frutto di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo,
oggetto di discussione tra le parti (v. per tutte, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), fatto che non risulta neppure individuato dalla parte ricorrente e la cui deduzione risulta in ogni caso preclusa da <> ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. nel testo ratione temporis vigente;
2.4. è da soggiungere che la valutazione del giudice di merito riposa su corretti criteri logico- giuridici in quanto, come già chiarito da questa Corte, la equivalenza di professionalità ha riguardo al complesso costituito dal bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze del lavoratore in grado di differenziare o omologare qualitativamente le professionalità rispetto alla mera differenza delle mansioni (Cass. n. 23347/2018). Esprimendo in definitiva un giudizio di complessiva idoneità allo svolgimento di determinate mansioni, diverse da quelle di attuale adibizione, alla nozione di ‘ professionalità equivalente ‘ restano concettualmente estranee le questioni in tema di utilizzo promiscuo in più settori o di necessità di prevalenza quantitativa nello svolgimento di determinate mansioni, questioni che vengono in rilievo in ambiti giuridici diversi (applicazione dell’art. 2112 cod. civ. in tema di individuazione del lavoratore addetto al ramo di azienda oggetto di trasferimento, applicazione dell’art. 2103 cod. civ. in tema di inquadramento) da quello in controversia;
al rigetto del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comm a quater d.p.r. n. 115/2002;
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre