Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24340 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 24340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21264/2021 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 410/2021 pubblicata in data 07/06/2021, n. r.g. 491/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che le ha confermate in udienza. Udita la discussione dei difensori RAGIONE_SOCIALE parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO:
RAGIONE_SOCIALE – licenziamento collettivo – tersicorei del corpo di ballo – soppressione del corpo di ballo – rilevanza
1.NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE con mansioni di primo ballerino e inquadramento nel 3^ livello cat. 1° – area artistica del ccnl per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Era stato licenziato all’esito di una procedura di riduzione del personale avviata per cessazione dell’attività e conseguente soppressione del corpo di ballo.
Impugnava il licenziamento prospettando molteplici vizi e pertanto adìva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del recesso datoriale, nonché l’ordine alla RAGIONE_SOCIALE di reintegrarlo nel posto di lavoro con tutte le ulteriori conseguenze.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva parzialmente l’impugnazione con ordinanza conclusiva della fase c.d. sommaria del rito introdotto dalla legge n. 92/2012 e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare l’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità. Con sentenza il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dal lavoratore , vola ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte territoriale rigettava il reclamo proposto dal lavoratore; accoglieva quello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto rigettava tutte le domande dell’COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
la dichiarazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo in data 27/09/2016 è valida, atteso che è stata indicata la cessazione di attività e la conseguente soppressione del corpo di ballo, è stata analiticamente indicata la struttura dell’organico con i 21 lavoratori (tersicorei) che lo componevano, ha riassunto le azioni intraprese durante l’anno 2016 per ridurre i costi, ha richiamato gli incontri sindacali susseguiti al piano di risanamento presentato ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 91/2013, ha richiamato l’accordo del 15/06/2016, nonché la rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, la CIGS e le altre misure;
nella medesima comunicazione sono stati esposti i motivi tecnici ed organizzativi legati alla prevista cessazione del corpo di ballo con riferimento all’esistenza di costi di produzione e del personale di gran lunga superiori ai ricavi, anche tenendo conto dei finanziamenti, con conseguente margine negativo di produttività;
nella medesima comunicazione è stata manifestata l’intenzione di avviare una campagna di incentivazione all’esodo del personale tersicoreo quale misura per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della procedura, con offerta di un incentivo di euro 70.000,00 nonché la stipula di contratti a termine con medesime mansioni per la durata minima garantita di 120 giornate annue fino al 31/12/2019 e con diritto di precedenza maturato in virtù dell’anzianità di servizio;
dal punto di vista formale, dunque, tale comunicazione era conforme alle previsioni della legge n. 223/1991, in quanto contenente tutti gli elementi per consentire alle organizzazioni sindacali il controllo e la partecipazione prevista dalla procedura di legge, e del tutto generica è allora la censura del lavoratore secondo cui tale comunicazione non sarebbe conforme al paradigma legale;
la scelta di sopprimere il settore corpo di ballo è una scelta imprenditoriale insindacabile, attenendo al piano RAGIONE_SOCIALE scelte tecniche ed organizzative sottratte al sindacato giurisdizionale ex art. 41 Cost., come affermato da Cass. n. 12040/2021;
sono risultati effettivi sia la decisione di riduzione del personale sia il collegamento con il licenziamento dei tersicorei, fra cui il reclamante, perché pacificamente la RAGIONE_SOCIALE ha cessato di programmare o mettere in scena stabilmente negli anni 2017, 2018 e 2019 produzioni di balletto, sicché sono inconferenti le allegazioni relative all’impiego del tersicorei nell’ambito RAGIONE_SOCIALE produzioni liriche sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato;
in ogni caso la RAGIONE_SOCIALE ha allegato che si è trattato di ipotesi sporadiche ed eventuali, allegazione non specificamente contestata dal lavoratore;
non è violato l’art. 11 d.l. n. 91/2013 (conv. in L. n. 113/2013), che prevede i contenuti minimi inderogabili del piano di risanamento che
consentissero alla RAGIONE_SOCIALE di accedere ai finanziamenti pubblici, ma non contiene alcun divieto di licenziamento, né limiti all’adozione di ulteriori misure volte al riequilibrio del conto economico;
nello stesso piano di risanamento erano previste varie misure, fra cui la ‘cessazione dell’attività del corpo di ballo stabile attraverso procedura 223/1991’;
i tersicorei -come i coristi e i professori d’orchestra sono soggetti dotati di professionalità specifica infungibile rispetto a quella del restante personale della RAGIONE_SOCIALE e tanto basta ad escludere vizi procedurali, a prescindere dalla questione se il corpo di ballo costituisse oppure no un settore autonomo sul piano organizzativo e funzionale e come tale sopprimibile;
anzi, proprio l’infungibilità RAGIONE_SOCIALE mansioni dei tersicorei induce a configurare il corpo di ballo come un’articolazione aziendale autonoma come tale sopprimibile e quindi soggetta alla procedura di licenziamento collettivo, in tal senso dovendo essere corretta la motivazione del Tribunale;
la scelta dei tersicorei da licenziare -tutti -è coerente con l’avvio della procedura, in ragione della loro peculiare professionalità, né era ipotizzabile una riconversione che consentisse il loro reimpiego in altro settore (amministrativo o tecnico), oppure come coristi od orchestrali; m) ciò consente di superare l’obiezione del reclamante circa il mancato rispetto dei criteri legali di scelta, valendo al riguardo i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui la riduzione del personale deve investire l’intero ambito aziendale a meno che gli specifici rami di azienda interessati siano caratterizzati da autonomia e specificità RAGIONE_SOCIALE professionalità utilizzate, come tali infungibili (Cass. n. 22366/2019);
i due nominativi dei dipendenti rimasti in servizio e utilizzati in altre mansioni sono irrilevanti, posto che pur rientrando nell’ambito del personale artistico licenziabile, svolgevano tuttavia mansioni di ispettore d’orchestra con profilo impiegatizio e quindi riutilizzabile altrove;
quanto all’assunto del reclamante, secondo cui i tersicorei potevano essere comunque utilizzati come ‘comparse’ o ‘mimi’, dall’organico allegato alla comunicazione di avvio della procedura si evince che non esisteva un organico di ‘comparse’ e/o ‘mimi’ e l’ente, in caso di necessità artistiche, ricorreva o a personale interno, oppure a personale esterno assunto occasionalmente.
4.- Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale.
7.- Rinviata la causa in pubblica udienza, il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
8.- La RAGIONE_SOCIALE ha depositato ulteriore memoria in vista della pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, 11 d.l. n. 91/2013, 3 e 5 L. n. 604/1966, 18, co. 4, L. n. 300/1970, 1175 e 1373 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la comunicazione di avvio della procedura di mobilità conforme a quanto richiesto dall’art. 4, co. 3, L. n. 223/1991.
Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione di quella comunicazione, attività che invece è riservata al giudice del merito.
Il motivo è altresì inammissibile, in quanto si prospetta una ‘fraudolenza del licenziamento (art. 1344 c.c.)’ (v. ricorso, p. 5, nella sintesi del motivo), del tutto estemporanea rispetto al motivo, che, come si evince dalla relativa titolazione, è relativo ad un profilo prettamente formale-procedurale. Peraltro, di tale fraudolenza non vi è più traccia nello sviluppo del motivo (v. ricorso, p. 29 ss.).
Il motivo è poi infondato con riguardo all’asserita illegittimità del piano di risanamento predisposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il d.l. n. 91/2013 conv. in L. n. 112/2013, nel capo II, intitolato
‘ DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO’, all’art. 11 (rubricato ‘ Disposizioni urgenti per il risanamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza ‘) , co. 1, prevede:
‘ 1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento RAGIONE_SOCIALE gestioni e al rilancio RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati “RAGIONE_SOCIALE“, che versino nelle condizioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della RAGIONE_SOCIALE che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla RAGIONE_SOCIALE stessa, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della RAGIONE_SOCIALE;
l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla RAGIONE_SOCIALE;
la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre
2012 e una razionalizzazione del personale artistico;
il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
l’entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all’ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
l’individuazione di soluzioni idonee, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, a riportare la RAGIONE_SOCIALE, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
la cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l’applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi RAGIONE_SOCIALE voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;
g-bis) l’obbligo per la RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
… ‘.
Ai fini del motivo in esame viene in rilievo la lett. c), in cui accanto alla riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012, imposta quale unica e quindi necessaria misura, il legislatore, con la legge di conversione, ha aggiunto l’obbligo di procedere ad una razionalizzazione del personale artistico.
Da ciò non deriva -contrariamente all’assunto del ricorrente un divieto di licenziare personale artistico, ma soltanto un obbligo di razionalizzazione, che è misura più elastica dell’obbligo di ridurre la dotazione organica (invece
imposto per il personale tecnico e amministrativo). Nell’obbligo di razionalizzazione è possibile, dunque, ricorrere a varie misure, fra le quali anche il licenziamento per riduzione di personale, qualora questa si riveli l’unica idonea a realizzare lo scopo della razionalizzazione , ossia il risanamento del conto economico.
Posto dunque che l’interpretazione offerta dal ricorrente non può essere condivisa, ne risulta minata anche la conclusione.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2112 c.c., 4 e 5 L. n. 223/1991 per avere la Corte territoriale ritenuto ‘ramo d’azienda’ il corpo di ballo, come tale suscettibile di licenziamenti per riduzione di personale.
La nozione di ramo d’azienda va intesa anche in senso ‘dematerializzato’ . Quindi esso è configurabile anche nel caso in cui venga in rilievo solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare “know how’ e di essere destinati in modo specifico ad una determinata attività, al punto da esprimere una professionalità specifica e infungibile (Cass. n. 5678/2013; Cass. n. 24972/2016; Cass. n. 7364/2021). Tali requisiti, accertati dalla Corte territoriale, sussistono nel caso in esame, sicché la decisione impugnata è conforme a diritto.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 21 CDFUE (principio di non discriminazione), 1, 2 e 11 direttiva 2000/78/CE, 3 d.lgs. n. 216/2003, 2 direttiva 1998/59/CE, 28, co. 4 d.lgs. n. 150/2011, nonché della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE per avere la Corte territoriale ritenuto esclusi i caratteri di discriminatorietà e di irragionevolezza del licenziamento collettivo dei tersicorei. In tal modo parte ricorrente cerca di far valere una nullità di protezione.
Il motivo è inammissibile: invero, n onostante la rilevabilità d’ufficio anche della nullità di protezione (Cass. sez. un. N. 26242/14), comunque il fatto che l’abbia determinata deve risultare ex actis : nel caso di specie esso non risulta dalla ricostruzione fattuale che si legge nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha indicato da quale atto processuale esso emergesse.
Ne consegue l’esonero di questa Corte dall’esaminare l’istanza di rinvio pregiudiziale, sollevata ex art. 267 TFUE dal ricorrente a pag. 53 del suo ricorso per cassazione limitatamente al terzo motivo.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 115 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la censura da lui fatta valere relativa alla continuazione dell’attività del corpo di ballo anche successivamente all’apertura della procedura di mobilità. Lamenta che proprio da tale circostanza la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere la fraudolenza del licenziamento ai sensi dell’art. 1344 c.c.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha ritenuto la predetta deduzione fattuale nuova e quindi inammissibile.
Tutto il motivo è invece sviluppato sulla base di elementi documentali, secondo il ricorrente dotati di valenza probatoria della predetta circostanza, elementi che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare. Ma questa censura, investendo il profilo della prova, non è pertinente rispetto al decisum dei giudici di appello, limitato al profilo processuale dell’inammissibilità della deduzione in fatto per la sua novità; inoltre, e ciò è assorbente, si tratterebbe di censura astrattamente veicolabile solo ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. ossia in termini di error in procedendo previa deduzione di conseguente nullità del procedimento o della sentenza, il che non è avvenuto.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 9, 41 e 43 Cost., nonché 3 d.lgs. n. 367/1996, per avere la Corte territoriale ritenuto conforme a legge il piano di risanamento adottato dalla RAGIONE_SOCIALE e poi posto a base della procedura di mobilità.
Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento del contenuto di quel piano, inammissibile in sede di legittimità, oltre che di dubbia rilevanza ai fini della verifica della legittimità della procedura preordinata alla messa in mobilità dei tersicorei, secondo i noti limiti al sindacato giurisdizionale introdotti dalla legge n. 223/1991.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo. A tal fine va rilevata la rituale costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE mediante avvocato del libero foro.
L’art. 1 d.l. n. 345/2000 conv. in L. n. 6/2001, dopo aver disposto la trasformazione degli enti autonomi lirici e RAGIONE_SOCIALE istituzioni concertistiche assimilate in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto privato, al suo comma 3^ dispone: ‘ … La RAGIONE_SOCIALE è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato … ‘.
Orbene, il r.d. n. 1611/1933 (t.u. sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato), all’art. 43, dispone:
‘ 1. L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la RAGIONE_SOCIALE e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni .
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza,
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti’ .
Quindi quella prevista dall’art. 1, co. 3, d.l. n. 345/2000 (conv. in L. n. 6/2001) è esattamente l’autorizzazione ex lege prevista dall’art. 43, co. 1, r.d. n. 1611/1933. Ne consegue che in via di principio la rappresentanza e difesa in giudizio della RAGIONE_SOCIALE competono esclusivamente all’Avvocatura dello Stato.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 43, co. 4, r.d. cit., può intervenire delibera motivata (da sottoporre all’organo di vigilanza), con cui prevedere e
disporre ‘in casi speciali’ di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, bensì di avvocati del libero foro. Nel caso di specie tale delibera è intervenuta, come accertato in fatto dalla Corte territoriale e come risulta dagli atti.
Orbene, che tale deroga possa intervenire soltanto ‘in casi speciali’ non significa affatto che debba riguardare solo un singolo giudizio. Il legislatore, infatti, si riferisce a ‘casi speciali’ e non a ‘casi concreti’ o a ‘giudizi concreti’. Anche per intuibili ragioni di economia provvedimentale, i ‘casi speciali’ per i quali può essere deliberata la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato implicano soltanto che sussista una ragione di ‘specialità’, fermo restando che i ‘casi’ ben possono essere collettivamente individuati per ‘categorie’, ad esempio con riferimento alla materia coinvolta (come nella specie, in cui il Presidente della RAGIONE_SOCIALE ha giustificato tale deroga con riguardo alla materia del diritto del lavoro privato, ritenuta tradizionalmente non rientrante nelle competenze dell’Avvocatura dello Stato).
Inoltre il legislatore impone solo che vi sia l’autorizzazione alla deroga, ma non consente un sindacato giurisdizionale di merito, ossia sull’opportunità di tale deroga o comunque della scelta relativa, essendo sindacabile solo l’esistenza di una motivazione, nella specie esistente.
Nello stesso senso -ossia della sufficienza di apposita e motivata delibera -questa Corte si è già orientata con riguardo sia alle RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 30118/2018), sia alle Università dopo la loro trasformazione in autonomi enti pubblici non economici con la legge n. 168/1989 (Cass. sez. un. 10/05/2006, n. 10700), sia alle RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 24545 /2018), sia all’RAGIONE_SOCIALE Riscossione (Cass. sez. un. 19/11/2019, n. 30008 ; Cass. n. 26531/2020; Cass. n. 6931/2023).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in