Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7115 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 7115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14585/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 448/2020; depositata il 05/02/2020; R.G.N. 3493/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 448 del 5.2.2020, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa in sede di opposizione all’ordinanza di rigetto del ricorso diretto all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE con comunicazione del 22.12.2016, all’esito di procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e ss. L. 223/1991 avviata con comunicazione del 5.10.2016.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la lavoratrice sulla base di tre motivi. La società ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 4, commi 3 e 9, nonché dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991 e si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare diversi da quelli legali possano essere comunicati sin dalla dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo. Si sostiene, infatti, che, in tal modo, si finisce per far coincidere la procedura di informazione e consultazione con quella di selezione del personale da licenziare, che attengono invece a momenti diversi anche funzionalmente. Si deduce, inoltre, che nella comunicazione ex art. 4 comma 9 l’imprenditore non può limitarsi ad un mero richiamo dei criteri seguiti, ma deve indicare le regole di ponderazione degli stessi, così da consentire di effettuare una graduatoria ed una comparazione con i lavoratori non licenziati. Ragionando diversamente, secondo la ricorrente, si perverrebbe ad una inammissibile individuazione, sin dalla dichiarazione di apertura, dei lavoratori da licenziare. La ricorrente insiste quindi nel ritenere che l’ambito entro il quale deve essere operata la scelta, in via generale, è l’intero complesso
aziendale, salvo l’accordo sindacale ovvero una razionale diversa riduzione del contesto illustrata nella comunicazione di cui al comma 9 dell’art. 4.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia -sul presupposto dell’incompletezza della dichiarazione di avvio della procedura, che non conterrebbe tutte le informazioni su trasferimenti, esuberi sul territorio nazionale e strumenti di integrazione salariale alternativi al licenziamento -la violazione dell’art. 4 comma 3 della legge 223/1991 e la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di prendere in considerazione tale incompletezza, con violazione e falsa applicazione anche degli artt. 132 cpc e 118 disp. att.
Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094, dell’art. 2 del d. lgs. 81 del 2015, degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’a rt. 15 Legge 300/1970 nonché degli artt. 4, commi 3 e 9, e 5, comma 1, della Legge 223/1991. In sostanza, la ricorrente lamenta il mancato esame ed accoglimento del motivo di reclamo fondato sull’asserita natura subordinata delle prestazioni rese dai collaboratori coordinati e continuativi operanti con modalità ‘outbound’ nell’unità produttiva di Roma e sulla fungibilità tra le loro mansioni e quelle dei lavoratori in modalità ‘inbound’ coinvolti nella procedura di licenziamento, con conseguente violazione dei criteri di scelta per mancata comparazione tra le due classi di lavoratori.
Va preliminarmente rilevato che questa Corte si è già pronunciata sulla legittimità della procedura collettiva ex lege n. 223 del 1991, attivata da RAGIONE_SOCIALE con comunicazione in data 5 ottobre 2016 (cfr. tra le tante e con riguardo alle numerose questioni poste anche dal presente contenzioso Cass. nn. 12040, 12041, 12042, 12043, 12044, 14673, 14674, 14675, 14676, 14677, 14804, 14805, 14806, 14807, 15123, 30860, 31208, 31327, 31487, 32426, 32478, 32585, 34023, 36450, 36453, 36543, 37036 del 2021, nn. 5654, 5655, 6499 del 2022) ed ai principi esposti in tali pronunce questo Collegio intende dare continuità, non essendo state prospettate ragioni che inducano a rivedere l’orientamento espresso.
Nei precedenti richiamati i giudici di legittimità hanno premesso, con argomentazione integralmente condivisa da questo Collegio, che per principio consolidato la cessazione dell’attività è scelta dell’imprenditore, espressione dell’esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. (Cass. n. 29936/2008) e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 4 legge 223/1991, applicabili per effetto dell’art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta (Cass. n. 22366/2019, n. 5700/2004), con un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda; sicché, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione (compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso): con la conseguente inammissibilità, in sede giudiziaria, di censure intese a contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, che investano l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. n. 30550/2018).
In applicazione di tali principi sono state respinte le censure che investivano sotto vari profili la legittimità della complessiva operazione posta in essere da RAGIONE_SOCIALE; questa, dopo una prima procedura, avviata con la comunicazione del 21 marzo 2016, riguardante 2.988 lavoratori in esubero dislocati presso
le sedi di Palermo, Roma e Napoli e revocata per accordo con le organizzazioni sindacali il 31 maggio 2016, ha aperto la procedura in esame, a seguito di un peggioramento della crisi nei siti di Roma e Napoli; nella comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ha illustrato le ragioni che rendevano necessario il licenziamento di 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e di tutti gli 845 lavoratori dell’unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi: così limitandone la platea alle due divisioni romane e all’unità produttiva partenopea e applicando i criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei siti.
Tanto premesso, in relazione ai singoli profili di censura proposti con i motivi del presente ricorso per cassazione – trattati unitariamente per evidente reciproca connessione – si osserva quanto segue.
Le censure intese a contestare la valutazione di completezza della comunicazione ex art. 4, comma 3, legge n. 223/1991, sono infondate. La Corte di appello ha accertato la esaustività e completezza della comunicazione di apertura della procedura di mobilità ritenendo che la stessa soddisfacesse gli obblighi informativi di legge anche, in particolare, con riferimento alla questione dei trasferimenti ed alla vacanza di posti disponibili presso altre sedi della società, sulla scorta di argomentazione congrua e articolata, a sostegno di un’interpretazione assolutamente plausibile, riservata esclusivamente al giudice di merito, (Cass. n. 19044/2010, n. 4178/2007), che non è censurata con indicazione dei canoni interpretativi violati, né tanto meno con specificazione delle ragioni e dei modi in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. n. 15350/2017, n. 13717/2006). In sostanza ciò che si contesta è il risultato interpretativo in sé (Cass. n. 10891/2016, n. 2465/2015), insindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta individuazione, già in sede di comunicazione di apertura, dei dipendenti destinatari del licenziamento, per il tramite della comunicazione di apertura, va rilevato che tale situazione è ravvisabile nell’ipotesi, qui non ricorrente, di una comunicazione datoriale contenente soltanto i nomi dei licenziandi e le relative qualifiche, un semplice cenno a precedenti incontri con le organizzazioni sindacali, solo marginalmente relativi ai motivi tecnici della necessaria riduzione, in violazione delle dettagliate prescrizioni, funzionali alla valutazione da parte sindacale dell’opportunità di chiedere l’esame congiunto della situazione e dei possibili rimedi (Cass. n. 24116/2004, n. 10716/1997).
Neppure la Corte territoriale è incorsa nella denunziata violazione dell’obbligo di motivazione, posto che le ragioni che sorreggono la valutazione di completezza informativa della comunicazione di apertura della procedura di mobilità sono del tutto percepibili nei loro presupposti fattuali e giuridici. Il giudice del reclamo, infatti, ha rapportato espressamente i contenuti di tale comunicazione alle finalità informative cui per legge essa è preordinata dando contezza, con argomentazioni congrue e logiche anche in relazione alla eventuale prefigurazione di possibili trasferimenti ed alle azioni di efficientamento adottate per la sede di Palermo. Si tratta di valutazioni che sono sottratte pertanto al controllo di legittimità ed appartengono in via esclusiva all’attività demandata al giudice del merito e questi ha espressamente considerato e ritenuto adeguati i rifermenti alle vicende relative alla sede di Palermo.
Quanto alla limitazione della platea degli esuberi a singole unità produttive (per quel che qui interessa: le due divisioni romane), anziché in riferimento all’intero complesso aziendale, occorre premettere che la Corte d’ Appello, con argomentazione congrua, articolata e attenta ad ogni sviluppo della fase negoziale (così risultando la sua interpretazione insindacabile in sede di legittimità), ha accertato la conclusione di un accordo della società datrice con le organizzazioni sindacali sulla limitazione di applicazione dei criteri
legali alle sole sedi da sopprimere di Roma e di Napoli, in corrispondenza con quanto comunicato nella lettera di apertura. E ciò in applicazione del principio, secondo la previsione degli artt. 5 e 24 della legge 223/1991 (in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, devono essere osservati in concorso tra loro), il quale, se impone al datore di lavoro una loro valutazione globale, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale: sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie (Cass. n. 11886/2006). Inoltre, la Corte d’Appello ha ritenuto che tale accordo non fosse discriminatorio, né contrario a ragionevolezza (Cass. n. 6959/2013). Comunque, la Corte di merito ha giudicato legittima la delimitazione alle unità produttive di Roma e di Napoli della platea dei lavoratori da licenziare in quanto coerente con le ragioni esposte nella comunicazione di apertura ed in particolare con le esigenze tecnico-produttive che ne costituivano il sostrato nonché frutto di una scelta improntata a criteri di ragionevolezza e congruità fondata su fattori obiettivi riconducibili in sintesi agli insostenibili costi e tempi richiesti dal coinvolgimento nella procedura collettiva di tutto il personale di RAGIONE_SOCIALE.
Tale valutazione, frutto di attività riservata al giudice di merito, si sottrae a tutte le censure articolate dall’odierna ricorrente in quanto conforme ai parametri normativi di riferimento elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi o con accordi sindacali, ovvero, in mancanza, dei criteri, tra loro concorrenti, dei
carichi di famiglia, di anzianità e (nuovamente) delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (art. 5 legge 223/1991) e la delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre in mobilità è consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, quando cioè gli esposti motivi dell’esubero, le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta (Cass. n. 32387/2019, n. 22178/2018, n. 4678/2015); in particolare è stata ritenuta legittima la limitazione della platea dei lavoratori interessati in caso di progetto di ristrutturazione aziendale riferito in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. n. 32387/2019, cit., n. 19105/2017, n. 203/2015, n. 17177/2013).
Parimenti infondata è la censura oggetto del terzo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito specificamente affrontato il tema della omessa comparazione con i collaboratori coordinati e continuativi addetti alla struttura RAGIONE_SOCIALE, deputata alle ricerche di mercato ed indagini statistiche in modalità outbound , rimasta estranea ai dichiarati esuberi ed escluso, con accertamento di fatto sindacabile solo per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., neppure formalmente prospettato dalla ricorrente, la fungibilità degli addetti al servizio reso inbound con quello degli addetti outbound stante diversità e non omogeneità degli stessi; pertanto, una volta venuto meno il presupposto della fungibilità – che avrebbe, in tesi, potuto giustificare la estensione dell’ambito dei licenziandi anche ai collaboratori addetti struttura RAGIONE_SOCIALE – non vi era alcuna necessità da un punto di vista logico e giuridico di verificare la posizione di detti collaboratori, comunque non comparabili, alla luce dell’art. 2094 cod. civ. e della novella di cui al d.lgs. n. 81 del 2015
in tema di collaboratori organizzati dal committente (v. sul punto Cass. n. 31327/21).
Ogni altra questione è evidentemente assorbita in base ai rilievi finora svolti e ai precedenti di questa Corte richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere conclusivamente rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, Adunanza camerale dell’11 gennaio 2023.