Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24346 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 24346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.
21116/2021 r.g., proposto
da
NOME COGNOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 411/2021 pubblicata in data 10/06/2021, n. r.g. 271/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che le ha confermate in udienza. Udita la discussione dei difensori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO:
RAGIONE_SOCIALE – licenziamento collettivo – tersicorei del corpo di ballo – soppressione del corpo di ballo – rilevanza
1.- NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE dal 15/01/2002 con mansioni di primo ballerino e inquadramento nel 3^ livello cat. 1° – area artistica del ccnl per il personale delle RAGIONE_SOCIALE.
Era stato licenziato in data 11/01/2017 all’esito di una procedura di riduzione del personale avviata per cessazione dell’attività e conseguente soppressione del corpo di ballo.
Impugnava il licenziamento prospettando molteplici vizi e pertanto adìva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del recesso datoriale, nonché l’ordine alla RAGIONE_SOCIALE di reintegrarlo nel posto di RAGIONE_SOCIALE con tutte le ulteriori conseguenze.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’impugnazione con ordinanza conclusiva della fase c.d. sommaria del rito introdotto dalla legge n. 92/2012 e poi con sentenza rigettava l’opposizione proposta dal lavoratore.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte territoriale rigettava il reclamo proposto dal lavoratore.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il primo motivo di reclamo, con cui il lavoratore si duole dell’omessa declaratoria di nullità della costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE in quanto rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è infondata, alla luce delle considerazioni esposte da Cass. n. 30118/2018 cui si rinvia;
dunque la RAGIONE_SOCIALE era autorizzata ex lege ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, patrocinio tuttavia derogabile con delibera motivata dell’ente sottoposta agli organi di vigilanza;
nella specie in fase di opposizione la RAGIONE_SOCIALE ha prodotto la delibera del presidente n. 1/2019 e la conseguente delibera del Consiglio di indirizzo, con cui era stata autorizzata la deroga;
deve escludersi la tardività di tale sanatoria, attesa la possibilità di una ratifica sia pure tardiva in omaggio al principio di conservazione degli atti giuridici (ivi compresa la procura), nonché in considerazione del fatto che il sistema delle preclusioni riguarda solo la fase di
opposizione, a cognizione piena, e rispetto a questa la delibera è stata emessa anteriormente alla costituzione dell’ente in giudizio;
la dichiarazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo in data 27/09/2016 è valida, atteso che è stata indicata la cessazione di attività e la conseguente soppressione del corpo di ballo, è stata analiticamente indicata la struttura dell’organico con i 21 lavoratori (tersicorei) che lo componevano, ha riassunto le azioni intraprese durante l’anno 2016 per ridurre i costi, ha richiamato gli incontri sindacali susseguiti al piano di risanamento presentato ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 91/2013, ha richiamato l’accordo del 15/06/2016, nonché la rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, la CIGS e le altre misure;
nella medesima comunicazione sono stati esposti i motivi tecnici ed organizzativi legati alla prevista cessazione del corpo di ballo con riferimento all’esistenza di costi di produzione e del personale di gran lunga superiori ai ricavi, anche tenendo conto dei finanziamenti, con conseguente margine negativo di produttività;
nella medesima comunicazione è stata manifestata l’intenzione di avviare una campagna di incentivazione all’esodo del personale tersicoreo quale misura per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della procedura, con offerta di un incentivo di euro 70.000,00 nonché la stipula di contratti a termine con medesime mansioni per la durata minima garantita di 120 giornate annue fino al 31/12/2019 e con diritto di precedenza maturato in virtù dell’anzianità di servizio;
dal punto di vista formale, dunque, tale comunicazione era conforme alle previsioni della legge n. 223/1991, in quanto contenente tutti gli elementi per consentire alle organizzazioni sindacali il controllo e la partecipazione prevista dalla procedura di legge, e del tutto generica è allora la censura del lavoratore secondo cui tale comunicazione non sarebbe conforme al paradigma legale;
la scelta di sopprimere il settore corpo di ballo è una scelta imprenditoriale insindacabile, attenendo al piano delle scelte tecniche ed organizzative sottratte al sindacato giurisdizionale ex art. 41 Cost., come affermato da Cass. n. 12040/2021;
sono risultati effettivi sia la decisione di riduzione del personale sia il collegamento con il licenziamento dei tersicorei, fra cui il reclamante, perché pacificamente la RAGIONE_SOCIALE ha cessato di programmare o mettere in scena stabilmente negli anni 2017, 2018 e 2019 produzioni di balletto, sicché sono inconferenti le allegazioni relative all’impiego del tersicorei nell’ambito delle produzioni liriche sulla base di contratti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato;
in ogni caso la RAGIONE_SOCIALE ha allegato che si è trattato di ipotesi sporadiche ed eventuali, allegazione non specificamente contestata dal lavoratore;
non è violato l’art. 11 d.l. n. 91/2013 (conv. in L. n. 113/2013), che prevede i contenuti minimi inderogabili del piano di risanamento che consentissero alla RAGIONE_SOCIALE di accedere ai finanziamenti pubblici, ma non contiene alcun divieto di licenziamento, né limiti all’adozione di ulteriori misure volte al riequilibrio del conto economico;
i tersicorei -come i coristi e i professori d’orchestra sono soggetti dotati di professionalità specifica infungibile rispetto a quella del restante personale della RAGIONE_SOCIALE e tanto basta ad escludere vizi procedurali, a prescindere dalla questione se il corpo di ballo costituisse oppure no un settore autonomo sul piano organizzativo e funzionale e come tale sopprimibile;
anzi, proprio l’infungibilità delle mansioni dei tersicorei induce a configurare il corpo di ballo come un’articolazione aziendale autonoma come tale sopprimibile e quindi soggetta alla procedura di licenziamento collettivo, in tal senso dovendo essere corretta la motivazione del Tribunale;
la scelta dei tersicorei da licenziare -tutti -è coerente con l’avvio della procedura, in ragione della loro peculiare professionalità, né era ipotizzabile una riconversione che consentisse il loro reimpiego in altro settore (amministrativo o tecnico), oppure come coristi od orchestrali;
ciò consente di superare l’obiezione del reclamante circa il mancato rispetto dei criteri legali di scelta, valendo al riguardo i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui la riduzione del personale deve investire l’intero ambito aziendale a meno che gli
specifici rami di azienda interessati siano caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, come tali infungibili (Cass. n. 22366/2019);
i due nominativi dei dipendenti rimasti in servizio e utilizzati in altre mansioni sono irrilevanti, posto che pur rientrando nell’ambito del personale artistico licenziabile, svolgevano tuttavia mansioni di ispettore d’orchestra con profilo impiegatizio e quindi riutilizzabile altrove;
quanto all’assunto del reclamante, secondo cui i tersicorei potevano essere comunque utilizzati come ‘comparse’ o ‘mimi’, dall’organico allegato alla comunicazione di avvio della procedura si evince che non esisteva un organico di ‘comparse’ e/o ‘mimi’ e l’ente, in caso di necessità artistiche, ricorreva o a personale interno, oppure a personale esterno assunto occasionalmente.
4.- Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale.
7.- Rinviata la causa in pubblica udienza, il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
8.- Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 43 r.d. n. 1611/1933, 1, 12 e 19 L. n. 367/1996, 11, co. 15, lett. a) n. 5), L. n. 367/1996, 82, 182 e 156, co 3, c.p.c. nonché della legge n. 92/2012 per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di reclamo con cui egli si era doluto del rigetto, da parte del Tribunale, dell’eccezione di nullità della costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE mediante avvocato del libero foro.
In particolare lamenta che la delibera del presidente dell’ente prevedeva certo la deroga al patrocinio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ma non per specifici giudizi, bensì per l’intera materia del diritto del RAGIONE_SOCIALE e in
relazione a tutte le controversie future, ciò che invece non sarebbe consentito dall’art. 43 r.d. n. 1611 cit. Sostiene che tale deroga sarebbe invece possibile solo per specifici giudizi e non per un’intera classe di giudizi.
Il motivo è inammissibile con riguardo all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. in quanto quest’ultimo non è pertinente rispetto alle censure prospettate.
Il motivo è per il resto infondato.
L’art. 1 d.l. n. 345/2000 conv . in L. n. 6/2001, dopo aver disposto la trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto privato, al suo comma 3^ dispone: ‘ … La RAGIONE_SOCIALE è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato … ‘.
Orbene, il r.d. n. 1611/1933 (t.u. sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato), all’art. 43, dispone:
‘ 1. L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la RAGIONE_SOCIALE e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni .
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza,
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti’ .
Quindi quella prevista dall’art. 1, co. 3, d.l. n. 345/2000 (conv. in L. n. 6/2001) è esattamente l’autorizzazione ex lege prevista dall’art. 43, co. 1, r.d. n. 1611/1933. Ne consegue che in via di principio la rappresentanza e
difesa in giudizio della RAGIONE_SOCIALE competono esclusivamente all’Avvocatura dello Stato.
Tuttavia , ai sensi dell’art. 43, co. 4, r.d. cit., può intervenire delibera motivata (da sottoporre all’organo di vigilanza), con cui prevedere e disporre ‘in casi speciali’ di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, bensì di avvocati del libero foro. Nel caso di specie tale delibera è intervenuta, come accertato in fatto dalla Corte territoriale (v. supra sub c).
Orbene, che tale deroga possa intervenire soltanto ‘in casi speciali’ non significa affatto -contrariamente all’assunto del ricorrente che debba riguardare solo un singolo giudizio. Il legislatore, infatti, si riferisce a ‘casi speciali’ e non a ‘casi concreti’ o a ‘giudizi concreti’. Anche per intuibili ragioni di economia provvedimentale, i ‘casi speciali’ per i quali può essere deliberata la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato implicano soltanto che sussista una ragione di ‘specialità’, fermo restando che i ‘casi’ ben possono essere collettivamente individuati per ‘categorie’ , ad esempio con riferimento alla materia coinvolta (come nella specie, in cui il Presidente della RAGIONE_SOCIALE ha giustificato tale deroga con riguardo alla materia del diritto del RAGIONE_SOCIALE privato, ritenuta tradizionalmente non rientrante nelle competenze dell’Avvocatura dello Stato).
Inoltre il legislatore impone solo che vi sia l’autorizzazione alla deroga, ma non consente un sindacato giurisdizionale di merito, ossia sull’opportunità di tale deroga o comunque della scelta relativa, essendo sindacabile solo l’esistenza di una motivazione, nella specie esistente.
Quanto alla sottoposizione all’organo di vigilanza, la circostanza dell’avvenuta sottoposizione non è contestata dal ricorrente nel motivo di gravame (le ulteriori deduzioni articolate nell’ultima memoria per l’odierna udienza sono inammissibili, perché introducono questioni nuove e quindi non si limitano ad illustrare il motivo), sicché deve darsi per avvenuta. Peraltro, ai sensi dell’art. 43 r.d. cit. non è necessaria l’approvazione della delibera, ma è sufficiente che questa sia stata sottoposta all’organo di vigilanza senza che quest’ultimo abbia sollevato rilievi (soprattutto contabili). In tal senso è lo specifico precedente di questa Corte (Cass. n. 30118/2018), appropriatamente citato ed invocato dai giudici del reclamo.
Nello stesso senso -ossia della sufficienza di apposita e motivata delibera
-questa Corte si è già orientata con riguardo sia alle Università dopo la loro trasformazione in autonomi enti pubblici non economici con la legge n. 168/1989 (Cass. sez. un. 10/05/2006, n. 10700), sia alle RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 24545/2018), sia all’Agenzia delle Entrate Riscossione (Cass. sez. un. 19/11/2019, n. 30008 ; Cass. n. 26531/2020; Cass. n. 6931/2023).
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, nonché 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenute rispettate le cadenze della procedura di licenziamento collettivo, accontentandosi del dato formale senza verificare se a quel dato corrispondesse quello sostanziale della possibilità di controllo delle organizzazioni sindacali.
Inoltre addebita alla Corte territoriale di aver del tutto omesso di esaminare il documento NUMERO_DOCUMENTO da lui prodotto, ossia la lettera delle oo.ss. al servizio RAGIONE_SOCIALE pro RAGIONE_SOCIALE del 09/12/2016, con cui veniva denunziato che nel corso della procedura non era stato espletato l’esame congiunto delle ragioni che avevano determinato il ricorso alla procedura di mobilità.
Il motivo è inammissibile per varie ragioni.
Esso sollecita a questa Corte una rivisitazione di determinati documenti, attività riservata al giudice di merito e, invece, interdetta in sede di legittimità.
Inoltre, dal documento n. NUMERO_DOCUMENTO invocato -come riportato dal ricorrente a pag. 15 del ricorso per cassazione -si evince che le RAGIONE_SOCIALE si dolevano del fatto di aver richiesto alla RAGIONE_SOCIALE documentazione che dimostrasse la marginalità di ogni settore, mentre la RAGIONE_SOCIALE aveva fornito dati sulla marginalità soltanto dell’attività lirica, di balletto e RAGIONE_SOCIALE. Orbene, dal momento che nel caso in esame ciò che rileva è l’attività di balletto, deve ritenersi che, per stessa ammissione del ricorrente, l’esame congiunto relativo a tale attività venne espletato dalla RAGIONE_SOCIALE, che fornì i relativi dati, sicché il motivo difetta di quella decisività del fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, requisito richiesto invece dal n. 5) dell’art. 360, co. 1, c.p.c.: quand’anche la Corte territoriale avesse esaminato questo
documento e avesse tenuto conto del fatto dimostrato da quel documento, la conclusione decisoria non sarebbe stata diversa.
Infine va ricordato che il motivo di cui all’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co. c.p.c.).
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, nonché artt. 11 d.l. n. 91/2013, 36 Cost. e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto rispettato il piano di risanamento.
In particolare addebita ai giudici del reclamo l’omessa verifica dell’esistenza e dell’effettività delle ragioni tecnico -organizzative in coerenza con il piano di risanamento.
Il motivo è inammissibile perché, rispetto all’argomentazione articolata sul punto dalla Corte territoriale (v. supra sub l)), secondo cui l’art. 11 d.l. n. 91/2013 non limita il potere datoriale di procedere a licenziamenti anche per riduzione di personale, il ricorrente si limita a contrapporre una propria interpretazione (v. ricorso per cassazione, p. 19), che peraltro è ‘incerta’ e contraddittoria nella ricostruzione storica del passaggio dall’originario testo del decreto legge a quello poi conseguente alla modificazione introdotta dalla legge di conversione.
In particolare, il d.l. n. 91/2013 conv. in L. n. 112/2013, nel capo II, intitolato ‘ DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO RAGIONE_SOCIALE‘, all’art. 11 (rubricato ‘ Disposizioni urgenti per il risanamento delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e il rilancio del sistema RAGIONE_SOCIALE ‘) , co. 1, prevede:
‘ 1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle RAGIONE_SOCIALE, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati “RAGIONE_SOCIALE“, che versino nelle condizioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della RAGIONE_SOCIALE che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla RAGIONE_SOCIALE stessa, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della RAGIONE_SOCIALE;
l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla RAGIONE_SOCIALE;
la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;
il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
l’entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all’ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
l’individuazione di soluzioni idonee, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, a riportare la RAGIONE_SOCIALE, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l’applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;
g-bis) l’obbligo per la RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
… ‘.
Ai fini del motivo in esame viene in rilievo la lett. c), in cui accanto alla riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012, imposta quale unica e quindi necessaria misura, il legislatore, con la legge di conversione, ha aggiunto l’obbligo di procedere ad una razionalizzazione del personale artistico.
Da ciò non deriva -contrariamente all’assunto del ricorrente un divieto di licenziare personale artistico, ma soltanto un obbligo di razionalizzazione, che è misura più elastica dell’obbligo di ridurre la dotazione organica (invece imposto per il personale tecnico e amministrativo). Nell’obbligo di razionalizzazione è possibile, dunque, ricorrere a varie misure, fra le quali anche il licenziamento per riduzione di personale, qualora questa si riveli l’unica idonea a realizzare lo scopo della razionalizzazione , ossia il risanamento del conto economico.
Posto dunque che l’interpretazione offerta dal ricorrente non può essere condivisa, ne risulta minata anche la conclusione.
L’ulteriore doglianza di violazione dell’art. 36 Cost. è inammissibile, sia per genericità e quindi per difetto di autosufficienza, sia per inconferenza rispetto alla questione oggetto del motivo.
L’ultima censura relativa all’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c. è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una rivalutazione dei documenti -che si assume essere stati non esaminati o travisati dalla Corte territoriale -inammissibile in sede di legittimità.
Infine, con riguardo al l’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co. c.p.c.).
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 5 L. n. 223/1991, 2013 c.c., 13 L. n. 300/1970, 2071 c.c., 86, 88, 89, 90 e 95 ccnl, 1 L. n. 800/1967, nonché 1 e 2 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, 7, co. 1, 11 dell’accordo sindacale del 15/06/2016, e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la cessazione dell’attività di balletto.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la specifica argomentazione della Corte territoriale, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE aveva allegato e dimostrato che all’occorrenza (sporadica ed occasionale) la necessità di una ‘comparsa’ o di un ‘NOME‘ veniva soddisfatta o con personale interno, oppure con personale esterno assunto per la specifica occasione. Tanto basta a rendere irrilevante (e quindi non decisivo) il fatto -di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame che fra le mansioni del tersicoreo il ccnl preveda anche quelle di ‘comparsa’ e di ‘NOME‘.
Il motivo, per come illustrato in sede di discussione in pubblica udienza, è poi infondato, poiché il carattere solo occasionale dei balletti non esclude che la RAGIONE_SOCIALE conservi -sia pure in quei limiti, dovuti al piano di risanamento -l’attività artistica, anzi lo conferma.
Infine il motivo , riguardato ai sensi dell’ art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co. c.p.c.).
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 115 c.p.c., 4 e 5 L. n. 223/1991 per avere la Corte territoriale omesso di accertare che in realtà la mansione non era stata soppressa, così come non era intervenuta la chiusura del ramo d’azienda, come dimostrato dall’accordo incentivante all’esodo, che prevedeva assunzioni a termine per almeno 120 giorni all’anno per ciascuno dei tre anni solari successivi (2017, 2018 e 2019).
Il ricorrente lamenta altresì l’omessa considerazione del fatto che nei sei mesi successivi ai licenziamenti intervennero molte assunzioni a termine di
tersicorei proprio in virtù di quell’accordo incentivante all’esodo.
Infine si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto ‘non contestata’ l’allegazione della RAGIONE_SOCIALE circa il carattere sporadico ed eventuale degli spettacoli con l’utilizzo di tersicorei.
Il motivo è infondato.
E’ vero che, come precisa il ricorrente, a pag. 14 del suo ricorso in opposizione egli aveva espressamente contestato che l’attività del corpo di ballo fosse cessata (v. ricorso per cassazione, p. 27, nota 43). Quindi occorreva un accertamento della veridicità ed effettività della ragione addotta (soppressione dell’attività di balletto) per giustificare l’avvio della procedura di riduzione del personale.
Tuttavia nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha compiuto questo accertamento -pur erroneamente ravvisando una ‘non contestazione’ da parte del lavoratore -là dove ha precisato che ‘ negli anni 20172018 la RAGIONE_SOCIALE ha cessato di svolgere stabilmente l’attività di ballo, limitandosi a ricorrere ai tersicorei assunti a termine solo in circostanze temporalmente circoscritte (data la durata trimestrale del festival Areniano e le sporadiche produzioni messe in scena al Teatro Filarmonico ‘ (v. sentenza impugnata, p. 26, penult. cpv.).
Trattasi di accertamento di fatto la cui censura, ad opera del ricorrente, è inammissibile in sede di legittimità.
6.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, 20, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015, nonché della direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte G.U.E. nella causa C-331/17, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare se la chiusura del ‘ramo d’azienda’ fosse stata effettiva e non simulata.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica argomentazione articolata in fatto dalla Corte territoriale sopra ricordata.
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione RAGIONE_SOCIALE, in