Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 17993 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. 14198/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 17993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14198-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE , in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE – ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentali -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE , in persona
del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 233/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 121/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., l. n. 92/2012, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME nonché COGNOME NOMENOME oltre altri, impugnavano il licenziamento i ntimato il 14.3.2016, all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, dall’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, deducendo, in particolare, la natura pubblicistica dei rapporti di lavoro, sul presupposto che l ‘RAGIONE_SOCIALE andasse qualificata ente pubblico non economico, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE procedura ex lege n. 223/1991 adottata invece dall’RAGIONE_SOCIALE e invalidità dei licenziamRAGIONE_SOCIALE comminati; limitatamente alla posizione del dirigente COGNOME, anche nell’ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta la natura pubblica del rapporto di lavoro intercorso con RAGIONE_SOCIALE, si eccepiva subordinatamente la violazione RAGIONE_SOCIALE procedura per difetto di comunicazione alle
organizzazioni sindacali rappresentative dei RAGIONE_SOCIALE, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge n. 161/2014;
il Tribunale adito, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione, respingeva le domande di tutti i ricorrRAGIONE_SOCIALE;
la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza pubblicata il 13 aprile 2022 e comunicata in pari data, in parziale accoglimento del reclamo proposto dai lavoratori soccombRAGIONE_SOCIALE in primo grado, ha dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE procedura di licenziamento collettivo limitatamente alla posizione del dott. COGNOME, condannando la reclamata RAGIONE_SOCIALE a corrispondere allo stesso un importo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e confermando nel resto l’impugnata sentenza;
la Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che ‘le Aziende Speciali, nella cui RAGIONE_SOCIALE va pacificamente inquadrata RAGIONE_SOCIALE (circostanza non controversa), vanno annoverate, , negli RAGIONE_SOCIALE pubblici economici’; ‘tale inquadramento consegue non già ad un’analisi degli elemRAGIONE_SOCIALE fattuali RAGIONE_SOCIALE vita dell’ente, ma alla luce di un esame dei caratteri attributi all’ente medesimo dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto’, esame cui la Corte stessa ha proceduto, ritenendo pertanto applicabile la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991;
è stato accolto, invece, il reclamo del solo COGNOMECOGNOME COGNOME dirigente, argomentando: ‘nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che è stata data la comunicazione ai soli delegati aziendali ed alle associazioni di RAGIONE_SOCIALE ivi specificamente indicati, tra cui non figura alcuna RAGIONE_SOCIALE, essendo incontestato che la comunicazione non sia stata fatta alle RSA dei RAGIONE_SOCIALE, come rilevato nella sentenza impugnata e non contestato né dalla parte reclamante né dalla r eclamata In assenza delle
predetta RSA, la comunicazione andava quindi fatta, ai sensi delle disposizioni sopra citate, alle associazioni sindacali rappresentative RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘; secondo la Corte ‘non può invero ritenersi sufficiente la comunicazione inviata alle associazioni sindacali di RAGIONE_SOCIALE sottoscrittrici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE applicato, pur essendo il COGNOME iscritto ad una di esse, dovendosi ritenere necessario il coinvolgimento dell’RAGIONE_SOCIALE rappresentativa RAGIONE_SOCIALE specifica RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘;
5. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, in data 31.5.2022, l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione limitatamente alla statuizione rispetto alla COGNOME era rimasta soccombente nei confronti del COGNOME, affidandosi a tre motivi di censura; ha resistito con controricorso il dirigente che, unitamente agli altri lavoratori, con atto dell’8 luglio 2022, ha anche proposto ricorso incidentale con sette motivi di impugnazione; ad esso ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, eccependo, tra l’altro, per i Signori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, la decadenza del ricorso incidentale per tardività;
entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi del ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione possono essere sintetizzati come di seguito;
1.1. col primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nella
sottoscrizione, da parte dei sindacati destinatari RAGIONE_SOCIALE comunicazione, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE personale dirigenziale; 1.2. con il secondo motivo, subordinatamente al rigetto del primo, si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 115, 167, 183 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la sentenza di appello non avrebbe attribuito la corretta rilevanza, ad un fatto non controverso, limitandosi a idRAGIONE_SOCIALEficare le sigle destinatarie RAGIONE_SOCIALE comunicazione con quelle sottoscrittrici del RAGIONE_SOCIALE personale non dirigente, senza considerare che sono le medesime che hanno sottoscritto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’area diri genziale, applicato nel caso di specie;
1.3. col terzo mezzo si denuncia, subordinatamente al rigetto dei precedRAGIONE_SOCIALE, la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, co. 1, Cost., 2070 c.c., 19 St. Lav., in relazione all’art. 24, co. 1 -quinquies e art. 4, co. 2 l. n. 223 del 1991, nella parte in cui la sentenza di appello imporrebbe al datore di lavoro, A.RAGIONE_SOCIALE, di considerare una determinata sigla sindacale a discapito di altre;
i motivi del ricorso incidentale dei lavoratori possono essere sintetizzati come segue;
2.1. con il primo motivo, limitatamente alla posizione del COGNOME, si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 24, comma 1-quinquies, RAGIONE_SOCIALE l. n. 223/91 e delle disposizioni del codice civile e di rito in materia di distribuzione dell’onere probatorio, per avere la Corte territoriale imposto non precisati oneri di allegazione e di prova a carico del reclamante, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE misura massima dell’indennità (pari a 24 mensilità) fissata dalla medesima disposizione legislativa in materia di licenziamento collettivo illegittimo del dirigente;
2.2. con il secondo motivo, che, unitamente ai successivi, viene proposto dal COGNOME insieme agli altri lavoratori in
epigrafe, si denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in rapporto agli artt. 2, comma 2, 31, comma 1, 113 bis del D. Lgs. 267/2000 ed art. 3 legge regionale 33 del 4.11.2002, per avere la Corte d’Appello attribu ito natura di Ente pubblico economico ad un RAGIONE_SOCIALE di funzioni e di servizi privi di rilevanza economica imprenditoriale’; la Corte lagunare avrebbe erroneamente interpretato le summenzionate disposizioni in materia di RAGIONE_SOCIALE pubblici RAGIONE_SOCIALE, aziende speciali e consorzi tra RAGIONE_SOCIALE, le quali consentono di allocare un RAGIONE_SOCIALE, assegnatario in prevalenza di funzioni amministrative e di servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, pur nella veste dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di natura consortile, nell’ambito degli RAGIONE_SOCIALE pubblici non economici, in quanto tali destinatari RAGIONE_SOCIALE normativa in materia di pubblico impiego per ciò che concerne le procedure di riduzione del personale; per tal via, l’impugnata sentenza avrebbe violato altresì la normativa regionale, vigente ratione temporis , in materia di assegnazione alla RAGIONE_SOCIALE di funzioni amministrative idRAGIONE_SOCIALEficate dalla legge medesima;
2.3. il terzo motivo, subordinatamente al rigetto del motivo che precede, denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con art. 111 c. 6 Cost., per ‘motivazione perplessa e contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili’; il contrasto insanabile risiederebbe ‘nella circostanza per cui i giudici del reclamo hanno dapprima aderito alla tesi giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE irrilevanza dell’oggetto e natura dell’attività svolta dall’ente strumentale, ai fini RAGIONE_SOCIALE sua qualificazione in termini di EpE, per poi argomentare sulla rilevanza delle attività economiche e commerciali svolte dall’ente medesimo, approfondendo le
disposizioni statutarie che, nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE Corte, costituivano conferma di tale assunto’;
2.4. il quarto motivo, subordinatamente al rigetto del II e III motivo, denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in rapporto all’art. 114, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, per avere la Corte d’Appello ritenuto non dirimente, ai fini qualificatori di un NON-EPE, il requisito RAGIONE_SOCIALE capacità dell’Ente di reperire risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento’;
2.5. il quinto motivo, subordinatamente al rigetto del II, III e IV motivo, denuncia: ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal mancato rinnovo RAGIONE_SOCIALE convenzione ex art. 30 del TUEL ‘;
2.6. il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 L. 92/2012, in rapporto all’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello esteso l’applicazione del rito Fornero all’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura del rapporto, in contrasto con la richiesta di controparte di accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità dei rapporti di cui è causa;
2.7. il settimo motivo denuncia: ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. Att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 111 comma 6 Cost. motivazione apparente e perplessa in relazione al disconoscimento dello status di pubblici dipendRAGIONE_SOCIALE per taluni controricorrRAGIONE_SOCIALE‘;
il secondo motivo del ricorso incidentale ha carattere pregiudiziale e pone la questione RAGIONE_SOCIALE natura giuridica del consorzio tra RAGIONE_SOCIALE pubblici costituito in azienda speciale, ovvero se tale consorzio abbia o meno natura di ente pubblico economico, ai fin i dell’applicabilità RAGIONE_SOCIALE legge n. 223 del 1991;
poiché la censura investe questioni di diritto di particolare rilevanza, il Collegio rimette la trattazione alla pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 aprile