Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10985-2022 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Liquidatore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 112/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/11/2021 R.G.N. 178/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda del dirigente COGNOME NOME volta ad ottenere ‘l’accertamento della illegittimità per violazione d ell’art. 4 L. n. 223/1991 intimato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la condanna delle medesima società, in solido con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 24 mensilità’;
la Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha innanzitutto disatteso la doglianza dell’appellante con cui si lamentava che il primo giudice ‘non aveva dato corso all’istanza di riunione del giudizio con quelli promossi da al tri due RAGIONE_SOCIALE licenziati’; ha rammentato che la riunione implica comunque da parte del giudice una valutazione discrezionale che non richiede espressa e specifica motivazione, evidenziando che la mancata riunione nella specie non appariva censurabile , ‘alla luce della complessità delle questioni e della pluralità di parti ma anche tenuto conto delle differenze tra i vari giudizi’; nel merito la Corte ha poi ritenuto che il complesso delle dichiarazioni testimoniali esaminate e degli elementi acquisiti consentisse di escludere che ‘le tre società costituissero un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro’;
quanto alle violazioni procedurali lamentate dall’appellante, la Corte ha accertato che la società aveva inizialmente avviato e concluso una procedura per tutti i dipendenti, RAGIONE_SOCIALE compresi, ma aveva ‘inviato la comunicazione di avvio ad un sindacato dei RAGIONE_SOCIALE che non era però interessato alla procedura’, per cui, ‘pochi giorni dopo, la società, inviando correttamente la comunicazione a RAGIONE_SOCIALE, ha avviato una seconda procedura per i soli RAGIONE_SOCIALE chiusa con un verbale di mancato accordo’ ; quindi la Corte ha diffusamente motivato il convincimento secondo il quale ‘non vi sono elementi per affermare che all’esito della comunicazione di avvio del 7.2.2019 ( recte , 2018) l’RAGIONE_SOCIALE non abbia potuto correttamente svolgere quel ruolo di controllo della procedura ad essa demandata dalla legge’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con cinque motivi; hanno resistito con distinti controricorsi sia RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE sia, unitariamente, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
solo le società controricorrenti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito;
1.1. col primo motivo si denuncia: ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c. 1 n. 4 -Vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.’; si contesta la mancata riunione di procedimenti richiesta in primo grado;
1.2. con il secondo motivo si denuncia; ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c. 1 n. 5 – eccezione ex art. 246 c.p.c.’; si critica come ‘insufficiente’ la motivazione della sentenza impugnata sulla eccezione della incapacità a testimoniare sollevata in primo grado;
1.3. con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione di norma di diritto: la sentenza n. 112/21 è resa in violazione ed errata applicazione dell’art. 4 Legge 223/91’; si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere respinto le doglianze concernenti la mancata inziale comunicazione di avvio della procedura al sindacato RAGIONE_SOCIALE;
1.4. col quarto mezzo si denuncia: ‘Vizio di motivazione: omessa pronuncia su richiesta di ammissione di prova testimoniale’; si deduce che la richiesta istruttoria ‘era motivata proprio dalla esigenza di acclarare ulteriormente le modalità irrituali e scorret te della procedura’;
1.5. con il quinto motivo si denuncia: ‘Vizio ex art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. su un punto decisivo della controversia: unitarietà del gruppo’; si sostiene la ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione’ sulla dedotta esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro;
2. il ricorso non può essere accolto;
2.1. il primo motivo è inammissibile;
esso lamenta carenze motivazionali facendo riferimento ad una formulazione non più vigente nel codice di rito e denuncia una omessa pronuncia che non è configurabile, in radice, per questioni processuali, oltre ad essere insussistente nella specie, avendo la sentenza impugnata pronunciato sul punto; inoltre, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del
giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2245 del 2015; Cass. n. 8024 del 2018); l’omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell’art. 151, disp. att., c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di RAGIONE_SOCIALE delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. n. 5457 del 2014; Cass. n. 29638 del 2020);
2.2. parimenti inammissibile è il secondo motivo; oltre ad evocare vizi motivazionali secondo il tenore testuale del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non più vigente, per di più avuto riguardo ad un preteso errore di attività del giudice che avrebbe dovuto essere denunciato nelle forme prescritte dal n. 4 dello stesso art. 360 c.p.c., il motivo non specifica se e come la parte abbia reiterato l’eccezione di incapacità a testimoniare anche dopo l’assunzione della deposizione; infatti, questa Corte recentemente ha ribadito, nella sua più autorevole composizione (Cass. SS.UU. n. 9456 del 2023), che l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio e che «ove la parte abbia formulato l’ec cezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»;
inoltre, la sentenza impugnata è conforme all’indiscusso principio secondo il quale l’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (tra le tante, Cass. n. 11314 del 2010, proprio riguardo alla posizione del socio chiamato a testimoniare);
ancora in sede di legittimità parte ricorrente non specifica quale sarebbe l’interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comportava o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire, che avrebbe determinato l’incapacità a testimoniare del soggetto, limitandosi ad affermare che lo stesso era ‘socio e azionista’ ed aveva un ‘incontrovertibile interesse economico all’esito del giudizio’;
2.3. il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento; in seguito alla sentenza della CGUE del 13 febbraio 2014, in causa C-596/12, la legge n. 161 del 2014 ha esteso, con disposizione dichiaratamente integrativa e non di interpretazione autentica (cfr. Cass. n. 5513 del 2018), l’applicabilità della procedura di mobilità anche ai RAGIONE_SOCIALE, in adempimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva n. 98/59/CE);
in particolare, il comma 1quinquies dell’art. 24 della l. n. 223 del 1991, nel testo modificato da detta legge, ha specificato che: ‘All’esame di cui all’art. 4, commi 5 e 7, relativo ai RAGIONE_SOCIALE eccedenti, si procede in appositi incontri’;
nella specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto che, sebbene con modalità non contestuali con la procedura esperita per i lavoratori non appartenenti alla categoria dirigenziale, gli adempimenti prescritti dalla normativa sono stati realizzati;
in coerenza, poi, con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991 è in contrasto con il normativo obbligo di trasparenza, in quanto (e contestualmente): a) i dati comunicati al datore siano incompleti o inesatti; b) la funzione RAGIONE_SOCIALE di controllo e valutazione sia stata limitata; c) sussista un rapporto causale fra l’indicata carenza e la limitazione della funzione RAGIONE_SOCIALE (tra molte: Cass. n. 6225 del 2007); occorre dunque provare non solo l’incompletezza o insufficienza delle informazioni rese con la comunicazione, ma anche la rilevanza di esse, ossia la loro idoneità, in concreto, a fuorviare o eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 4228 del 2000; conf. Cass. n. 14679 del 2000; Cass. n. 13196 del 2003);
la Corte ha espresso il convincimento per il quale, nel caso sottoposto al suo giudizio, ‘non vi sono elementi per affermare che all’esito della comunicazione di avvio del 7.2.2019 l’RAGIONE_SOCIALE non abbia potuto correttamente svolgere quel ruolo di controllo della procedura ad essa demandata dalla legge’;
rispetto a tale apprezzamento, il diverso avviso espresso nel motivo in scrutinio sollecita un sindacato di merito estraneo al giudizio di legittimità;
2.4. il quarto motivo è inammissibile;
invero, il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad
omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; in conformità, Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 25154 del 2018);
nella specie non si deduce il mancato esame di una domanda o di una eccezione di merito, ma l’omessa pronuncia su di una istanza istruttoria, peraltro da ritenere implicitamente respinta per irrilevanza, avendo la Corte comunque pronunciato compiutamente s ull’impugnazione;
2.5. inammissibile è anche l’ultimo motivo che deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019);
in ogni caso si denuncia il vizio di cui alla richiamata disposizione processuale al di fuori dei limiti posti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014;
conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult eriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 23 aprile