Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31630 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31630 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
Oggetto
Licenziamento individuale
R.G.N. 13500/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 13500-2020 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 535/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/12/2019 R.G.N. 309/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE settembre 1996, con contratto a tempo determinato poi divenuto a tempo indeterminato sino al 30.6.2017 allorquando veniva licenziata per la messa in liquidazione della società, adiva il Tribunale di Genova deducendo che tra il 7 febbraio 2013 e l’11 m arzo 2013 RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) era subentrata nel ruolo di Gestore del RAGIONE_SOCIALE in sostituzione di CBA; chiedeva, pertanto, che fosse accertato che da CBA a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era intervenuto un trasferimento di azienda e che, pertanto, il provvedimento di licenziamento a lei intimato fosse dichiarato illegittimo, con ogni conseguenza risarcitoria anche in ordine ai patiti danni biologici ed esistenziali derivati dal recesso; evidenziava, altresì, che la vera ragione del licenziamento era
stato il suo ruolo di sindacalista sicché esso doveva essere considerato ritorsivo e, quindi, nullo.
Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale adito rigettava le domande.
La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 535/2019, confermava la pronuncia di primo grado.
A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano che: a) anche qualora si fosse configurato il dedotto trasferimento, peraltro da escludersi non essendo stato allegato un passaggio di beni (materiali e/o immateriali) tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa e considerato che l’acquisizione di personale già impiegato in un appalto a seguito del subentro di nuovo appaltatore non costituiva trasferimento di azienda o di parte di essa, la ricorrente era decaduta dalla possibilità di impugnare ex art. 32 co. 4 legge n. 183/2010 in quanto era risultato dimostrato di avere avuto piena consapevolezza del subentro di RAGIONE_SOCIALE nel marzo/maggio 2013; b) in caso fosse stato ravvisabile un cambio di appalto, non era stata invocata alcuna norma della contrattazione collettiva che prevedesse il diritto della COGNOME ad essere riassunta; c) non era stata formulata alcuna specifica domanda di nullità del licenziamento per la sua natura ritorsiva; d) conseguentemente era infondata anche la censura dell’appello circa l’asserita omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resistevano con controricorso il RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla questione dell’intervenuto trasferimento di azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, come prospettata e risultante dai fatti documentali processualmente acquisiti.
Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 6 della legge n. 604/1966, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale dichiarata decaduta essa ricorrente dalla possibilità di chiedere il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo a RAGIONE_SOCIALE sia perché l’istituto della decadenza non era applicabile alle ipo tesi di richiesta automatica degli effetti ope legis del trasferimento di azienda sia perché l’impugnativa stragiudiziale e giudiziaria effettuata era tempestiva rispetto all’unico provvedimento datoriale posto in essere nei confronti della lavoratrice.
Con il terzo motivo si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 99, 112 e 113 cpc, all’art. 2907 cc e all’art. 24 Cost., con riferimento alla corretta interpretazione della domanda, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale inteso correttamente che la domanda relativa alla insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento andava letta alla luce delle deduzione in fatto circa la mancata cessazione dell’attività di CBA, sebbene in fase liquidatoria, e non, invece, come ritenuto dai giudici di seconde cure, per il mero trasferimento di azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, omettendo quindi di indagare su quale fosse stato il fine ultimo della parte istante e quale fosse stato il reale petitum immediato oggetto della pretesa.
Con il quarto motivo si obietta l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla omessa considerazione dei documenti comprovanti la data di liquidazione di CBA (nel 2013) a fronte di un licenziamento intimato quattro anni dopo (nel 2017).
Il primo motivo è infondato.
Invero, qualora la censura consista nella denuncia di un asserito vizio di omessa pronuncia sulla questione dell’intervenuto trasferimento di azienda tra le due società, va osservato che la Corte distrettuale, sia pure in modo sintetico, si è pronunciata sul punto sottolineando che esso andava escluso non essendo stato neppure allegato un passaggio di beni (materiale o immateriali) tale rendere possibile lo svolgimento di una specifica attività di impresa.
E’ opportuno ricordare che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).
Se, invece, la doglianza deve essere interpretata come denuncia del vizio di omesso fatto, ex art. 360 n. 5 cpc, essa si presenta inammissibile in quanto si sostanzia, in pratica, in una non consentita richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali e di ricostruzione della vicenda in fatto, che sono attività non censurabili in sede di legittimità.
In tema di ricorso per cassazione, infatti, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte
della Corte di legittimità (Cass. 15276/2021; Cass. n. 6519/2019).
Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
Acclarata processualmente la circostanza della esclusione di un intercorso trasferimento di azienda, da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, delle attività in seno al RAGIONE_SOCIALE, il problema della rilevata decadenza ex art. 32 co. 4 lett. d) legge n. 183/2010 in relazione alla domanda con la quale si chiedeva l’estensione automatica, in capo alla COGNOME, dei relativi effetti ope legis del trasferimento stesso, non riveste più interesse e rilevanza nell’economica della decisione della fattispecie in esame.
Il terzo motivo è, invece, fondato.
Deve preliminarmente precisarsi che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. n. 21421/2014): nel caso de quo , pertanto, la censura di cui al motivo è stata correttamente articolata.
Orbene, secondo la Corte di appello, dalla lettura del ricorso di primo grado emergeva con chiarezza che la originaria ricorrente aveva lamentato la illegittimità del licenziamento, intimato il 30.6.2017, sul presupposto del ritenuto trasferimento di azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in quanto questo non poteva costituire giustificato motivo del recesso. Esclusa, quindi, la vicenda della cessione del ramo di azienda, era stata respinta la impugnativa proposta dalla lavoratrice.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio, avendo riguardo al tenore letterale della domanda nonché alle deduzioni svolte nell’atto introduttivo del giudizio, che la illegittimità del licenziamento era stata messa in relazione , dall’originario ricorrente, anche alla sola asserita insussistenza della cessazione dell’attività da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Tale assunto è evincibile, in particolare, dalle seguenti circostanze: a) la comunicazione del licenziamento faceva espresso riferimento alla cessazione dell’attività da parte di RAGIONE_SOCIALE; b) era stato allegato, nel ricorso di primo grado, che, a fronte di una cessazione del 30.6.2017, alla data del 23.11.2017 risultavano ancora dipendenti della RAGIONE_SOCIALE due lavoratrici; c) su tale punto era stata articolata prova testimoniale, deferito interrogatorio formale ed erano state sollecitate ulteriori istanze istruttorie; d) in sede di conclusioni era stata chiesta la declaratoria di insussistenza del giustificato motivo addotto dalla società.
E’ stato affermato , in sede di legittimità, che il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass. 27428/2005).
Nella fattispecie in esame, pertanto, la locuzione preliminare adoperata nelle conclusioni ‘Previo accertamento e dichiarazione dell’avvenuta cessione e/o trasferimento d’azienda da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione a RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE)’ non andava letta e considerata come il presupposto necessario della cessazione dell’attività di CBA ma come un evento, autonomo e/o comunque rilevante, che avrebbe potuto incidere sulla legittimità del licenziamento ancorato, però, chiaramente, in via diretta ed immediata alla cessazione dell’attività di CBA del 30.6.2017: ragione che
costituiva il giustificato motivo oggettivo del recesso e che avrebbe dovuto essere valutato a prescindere dalla dimostrazione del dedotto trasferimento di azienda.
E’, quindi, ravvisabile la violazione delle norme di legge denunciate nel motivo, in particolare dell’art. 112 cpc, non avendo la Corte territoriale correttamente interpretato la effettiva consistenza della pretesa della COGNOME e, conseguentemente, per non essersi pronunciata sul punto.
La trattazione del quarto motivo, relativo all’accertamento della effettiva data di liquidazione della CBA, resta assorbita dall’accoglimento del terzo e dall’esame che dovrà essere espletato in ordine allo stesso dai giudici di merito.
Alla stregua di quanto esposto, il primo ed il secondo motivo devono essere rigettati, il terzo motivo va accolto mentre la trattazione del quarto resta assorbita.
Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, che in diversa composizione, procederà a nuovo esame della legittimità dell’intimato licenziamento, avendo riguardo alla interpretazione della originaria domanda come sopra indicata.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo e assorbito il quarto. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023