Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23979-2021 proposto da:
CARRATÙ COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3868/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 731/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto
Licenziamento
ex lege n. 92 2012
R.G.N.23979/2021
COGNOME
Rep.
Ud.03/04/2025
CC
In data 6.8.2019 NOME COGNOME COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, riceveva la nota con cui gli veniva irrogata la sanzione della destituzione a seguito di contestazione disciplinare, del maggio 2019, con la quale gli era stata addebitato di avere illegittimamente goduto di permessi lavorativi retribuiti, in palese violazione della legge n. 104/92, e di avere gravemente contravvenuto agli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza che incombevano su di lui, così da ledere gravemente il vincolo fiduciario che lo legava alla società, incorrendo, altresì, nella violazione dell’art. 445 del R.D. n. 148/1931.
Impugnato il provvedimento di recesso, in fase sommaria il Tribunale di Napoli, ritenendo il licenziamento viziato da una mera violazione procedurale, dichiarava risolto il rapporto di lavoro con condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata in dieci mensilità.
Proposte opposizioni ex lege n. 92/2012 da entrambe le parti, il Tribunale, dopo aver espletato attività istruttoria, confermava l’ordinanza emessa in fase sommaria.
Sul gravame presentato dal lavoratore, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, rigettava il reclamo.
I giudici di seconde cure, in sintesi, rilevavano, richiamando un proprio precedente giurisprudenziale, che vi era stata una abrogazione implicita di tutte le norme del R.D. n. 148/1931 disciplinanti l’operatività dei Consigli di disciplina e le loro funzioni, di talché le violazioni procedimentali denunciate dal lavoratore erano insussistenti; nel merito, poi, ritenevano provato l’illecito contestato e corretta la valutazione sulla gravità del comportamento e sulla proporzionalità della sanzione; escludevano che la condotta fosse punibile, ai sensi del citato Regio Decreto, con sanzione conservativa e,
quindi, concludevano per l’adeguatezza dell’irrogato licenziamento.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 53 ss. 2106 c.c. e art 7 L 300/70, in relazione all’art. 360 c.p.c. n 3, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ed erronea interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la disciplina applicabile al procedimento disciplinare dei lavoratori nel settore degli autoferrotranvieri e la non corretta interpretazione della normativa di cui al R.D. n. 148/1931. Si obietta, in sostanza, che per gli autoferrotranvieri la disciplina applicabile, in materia di sanzioni disciplinari, era quella del R.D. n. 148/1931, cui doveva aversi riguardo per tutte le fasi del procedimento: normativa che non poteva ritenersi abrogata.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 257 cpc, l’efficacia probatoria della relazione investigativa ed il mancato assolvimento dell’onere della prova, con violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992. Si contesta il valore probatorio attribuito dai giudici del merito alla relazione stilata dagli investigatori ed il giudizio di inattendibilità espresso sulle
deposizioni dei testi a difesa del lavoratore, concludendo che l’onere della prova sui fatti costitutivi del licenziamento, posto a carico della società, non poteva dirsi assolto.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte, con la recente sentenza n. 530/2025, ha affermato, attraverso una ricostruzione normativa e giurisprudenziale sul punto controverso e con autorevoli argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio, la perdurante vigenza del Consigli di Disciplina previsti dall’art. 53 del RD n. 148/1931, sottolineando anche come le precedenti pronunce delle Sezioni Unite ed il parere dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 19.4.2000 non potessero indurre ad una soluzione diversa.
Tale orientamento è stato, poi, confermato dalle successive ordinanze di questa Corte nn. 604/2025 e n. 4099/2025 che hanno ribadito che, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l’art. 53 dell’allegato A al R.D. n. 148 del 1931 – fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche disposizioni legislative successive -delinea una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla l. n. 300 del 1970, sicché il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino lacune non superabili neanche attraverso l’interpretazione estensiva o analogica; che la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. di protezione, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970′ (da ultimo Cass. n.
2859/2024; Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n. 17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. 14141 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); che può essere, altresì, specificato che, come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte chiamate a pronunciarsi sulla perdurante vigenza della disciplina speciale dettata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario costituisce un corpus compiuto ed organico, determinato dalla loro assimilazione ai dipendenti pubblici, pur avendo subito una progressiva “devitalizzazione” per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo, il quale tuttavia non è stato implicitamente abrogato pur dovendo essere integrato o in parte sostituito quando risulti incompatibile con il sistema in generale (così Cass. Sez. U, 27/07/2016 n. 15540 e Cass. del 06/03/2013 n. 5551 oltre che n. 855 del 2017); che in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l’art. 53 dell’allegato A al R.D. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole sicché l’omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 31/05/2017 n. 1304).
Alla luce dei principi sopraindicati, deve quindi rilevarsi che il presupposto di diritto, posto a base della decisione della Corte territoriale, circa la ritenuta abrogazione implicita dei
Consigli di disciplina previsti dal R.D. n. 148/1931 non è corretto, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso.
La trattazione del secondo motivo resta assorbita.
La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2025