Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2377 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 2377 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
Oggetto
Licenziamento ex lege n. 92 del 2012
R.G.N. 20123/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/12/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 20123-2024 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
NOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 165/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 116/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbimento per gli altri; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 29.9.2020, il Tribunale di Enna, decidendo sull’impugnativa, da parte dell’attore NOME COGNOME, del licenziamento/destituzione intimatogli dalla datrice di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 23.3.2018, a seguito RAGIONE_SOCIALE decisione adottata dal Consiglio di disciplina nella seduta del 14.3.2018, aveva dichiarato risolto il rapporto di RAGIONE_SOCIALE tra le parti suddette, con effetto dalla data del licenziamento, ed aveva condannato la datrice di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate fino al saldo; rigettava per il resto il ricorso del lavoratore.
Con sentenza n. 215/2024 lo stesso Tribunale accertava e dichiarava la nullità del licenziamento impugnato per violazione dell’art. 53 r.d. n. 148/1931 e, in accoglimento dell’opposizione del lavoratore contro la suddetta ordinanza resa nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012 e in riforma in parte qua RAGIONE_SOCIALE stessa ordinanza, condannava la società resistente a reintegrare il ricorrente-opponente nel posto di RAGIONE_SOCIALE precedentemente occupato con le medesime mansioni disimpegnate, nonché a corrispondere tutte le retribuzioni
maturate dalla data del licenziamento alla data dell’effettiva reintegra.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Caltanisetta, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la suddetta sentenza e in riforma RAGIONE_SOCIALE stessa, così provvedeva: dichiarava risolto il rapporto di RAGIONE_SOCIALE con effetto dal 23.3.2018, data di notifica del licenziamento; condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del NOME di nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT per la scala mobile per i RAGIONE_SOCIALE per la scala mobile per i RAGIONE_SOCIALE dell’industria, ed interessi, al saggio legale, da calcolarsi sulla sorte ed annualmente rivalutata dal 23.3.2018 sino all’effettivo soddisfo.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva fondata la prima censura formulata dall’allora reclamante RAGIONE_SOCIALE e concludeva che doveva essere esclusa la violazione delle regole sulla competenza decisoria del Consiglio di Disciplina e sulla procedura da esso seguita nella fattispecie in esame.
Alla stessa Corte, invece, pareva indubbia la risposta affermativa da dare alla questione se sussistesse la violazione dell’art. 53 R.D. 148/31 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE concentrazione in un unico soggetto, nella fattispecie il direttore RAGIONE_SOCIALE, di diverse competenze procedurali assegnate dalla disposizione a soggetti distinti. Tuttavia, considerava che mancava una specifica e concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, cui questa Suprema Corte aveva fatto riferimento nel valutare varie fattispecie di violazioni procedurali in materia disciplinare. 5.1. Concludeva in definitiva nel senso che l’art. 53 R.D. cit si porgesse quale norma imperativa la cui violazione determinava la nullità del licenziamento solo quando la violazione
consistesse, come in tutti i casi di cui pronunce citate, nella mancata costituzione o decisione del RAGIONE_SOCIALE di Disciplina richiesta dal lavoratore, con intimazione del licenziamento da parte del datore di RAGIONE_SOCIALE, non più dotato del potere di farlo, oppure in una omissione di una fase del procedimento o, ancora, allorché la violazione procedurale si traducesse in un effettivo e non rimediabile pregiudizio al diritto di difesa; mentre negli altri casi la disposizione manteneva la sua natura solo procedurale. 6. Pertanto, riteneva la Corte di merito che, nella fattispecie concreta al suo esame, fossero ravvisabili i presupposti per la
tutela solo risarcitoria prevista dall’art. 18 co. 6 l. 300/70.
Avverso tale decisione NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso, contenente ricorso incidentale.
Il ricorrente principale ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso: conclusioni ribadite nell’odierna udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ‘Violazione dell’art. 53 del RD n. 148/1931, dell’art. 1418 c.c., dell’art. 15 del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 25.03.1947 n. 204, dell’art. 68, comma 5, legge regione Sicilia n. 21/2014, dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 18 commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300/70 (in relazione all’art. 360, comma 1, punto 3 c.p.c.)’. Deduce che: ‘Il pronunciamento reso dal Consiglio di Disciplina doveva considerarsi radicalmente nullo perché tale Consiglio non risultava già costituito al momento RAGIONE_SOCIALE richiesta
del lavoratore del suo pronunciamento (avvenuta il 12 gennaio 2018), veniva convocato dopo il termine di 15 giorni previsto dall’art. 53 del RD n. 148/1931 ed avviava ed istruiva il procedimento del sig. COGNOME in data 26.01.2018 ed in data 09.02.2018 (cfr. relativi verbali) prima RAGIONE_SOCIALE firma del Decreto di nomina dei suoi componenti (avvenuta il 06.02.2018) e prima RAGIONE_SOCIALE pubblicazione del citato Decreto di nomina nella G.U.R.S. (avvenuta il 09.03.2018), data quest’ultima in cui deve radicarsi l’assunzione di valore legale RAGIONE_SOCIALE nomina dei relativi componenti’.
2. Con un secondo motivo lo stesso ricorrente denuncia la ‘Violazione dell’art. 54 del RD n. 148/1931, dell’art. 1418 c.c., dell’art. 18 commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300/1970 (in relazione all’art. 360, comma 1, punto 3 c.p.c.)’. Deduce il ricorrente princip ale: ‘La Corte di Appello di Caltanisetta riteneva che il procedimento disciplinare dovesse considerarsi nullo perché assunto in violazione dell’art. 53 del RD n. 148/1931 avendo il direttore RAGIONE_SOCIALE concentrato in sé le diverse competenze procedurali ass egnate dalla disposizione a soggetti distinti’. Tale nullità veniva però equiparata al mancato rispetto delle procedure previste dall’art. 7 l. n. 300/1970 con applicazione RAGIONE_SOCIALE tutela indennitaria ex art. 18, comma 6 l. 300/70, perché ritenuta non lesiva del diritto di difesa del lavoratore. L’assunto contrasta, secondo il ricorrente, con la normativa tutta indicata in rubrica così come interpretata anche di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 del 22.01.2024 e dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce (Sentenza n. 6555/2023, Ordinanza n. 9530/2023, Ordinanza n. 2793/2024, Ordinanza n. 2859/2024), secondo la quale la nullità del licenziamento (per violazione di legge) va ricondotta nell’alveo dell’art. 18 commi 1 e 2 salva specific a tutela prevista dal
legislatore; inoltre, è illogico ed irrazionale ritenere che l’accertamento in un’unica persona di tutte le fasi del procedimento non abbia comportato alcuna lesione del diritto di difesa laddove tale accertamento ha determinato non solo che l’istruttoria del procedimento sia stata falsata, ma anche che il lavoratore non abbia avuto la possibilità di essere giudicato in modo imparziale, avendo la RAGIONE_SOCIALE radicato nella stessa figura tutte le distinte fasi previste nel RD n. 148/1931 (richiesta, verifica, opina mento e decisione finale)’.
Con un unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, allegato A al regio decreto n. 148 del 1931, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la violazione di una norma (pur ritenuta) non imperativa, quella, cioè, che vieterebbe di concentrare nella persona del direttore le fasi del procedimento disciplinare che si svolgono davanti al datore di RAGIONE_SOCIALE prima che fosse richiesta la pronuncia del consiglio di disciplina (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
I motivi, sia i due del ricorso principale che l’unico del ricorso incidentale, possono essere esaminati congiuntamente richiedendo la loro trattazione una comune premessa di natura normativa, dottrinale e giurisprudenziale.
Giova premettere che l’art. 53 r.d. n. 148/1931 all. A recita: ‘ In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l’accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l’agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all’agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari,
eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell’incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l’opinamento circa la punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell’art. 46, la permanenza dell’agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L’opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l’agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l’agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l’applicazione RAGIONE_SOCIALE punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso ‘.
Il seguente art. 54 dello stesso R.D. recita: ‘ Le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma: 1) da un presidente nominato dal direttore de ll’RAGIONE_SOCIALE in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati; 2) da tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE in concessione), dall’organo che legalmente rappresenta l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l’incarico; 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle RAGIONE_SOCIALE numericamente più rappresentative, su richiesta del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente. Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché con il Ministro per l’interno quando trattasi di personale di pubblici RAGIONE_SOCIALE in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi. Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro i 15 giorni dalla domanda RAGIONE_SOCIALE parte interessata: ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni. L’azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi
risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina. I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di RAGIONE_SOCIALE interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati. I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo’.
6. Orbene questa Corte, con la sentenza n. 1157/2026, la cui motivazione viene richiamata in questa sede ex art. 118 disp. att. cpc, ha precisato, da un lato, che in via RAGIONE_SOCIALE, come statuito dalle Sezioni Unite (sent. n. 4844/1994), ‘Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand’anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di RAGIONE_SOCIALE per sottrarsi all’operatività RAGIONE_SOCIALE tutela apprestata dall’ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima, cosiddetta reale, ex art. 18 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 300 del 1970, ovvero all’alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema RAGIONE_SOCIALE legge n. 604 del 1966, o, infine, all’onere d i preavviso ex art. 2118 cod. civ.’ (in conformità v. le coeve Cass., Sez. Un. n. 4845 e 4846 del 1994) e che il giudizio sulla natura imperativa e sugli interessi che la disposizione mira ad assicurare venga espresso senza mai trascurare che il bilanciamento fra gli opposti interessi in gioco è riservato al legislatore, il cui silenzio quanto alla sanzione, seppure non decisivo, non può essere ritenuto irrilevante e va sempre apprezzato dall’interprete’ (in termini, Cass., Sez. Un.,
n. 5542/2023); d all’altro, venendo alla specifica materia, nella perdurante vigenza, RAGIONE_SOCIALE disciplina del rapporto di RAGIONE_SOCIALE degli autoferrotranvieri connotata da tratti di rilevante specialità di chiara matrice pubblicistica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15540/2016; Cass. n. 6530/2017; Corte Cost. n. 188/2020) ma che regola pur sempre le cadenze di un procedimento disciplinare, per giurisprudenza consolidata, che ove il lavoratore incolpato richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest’ultimo quale organo collegiale ‘terzo’ (tra altre, Cass. n. 6765/2023), anche nel caso in cui gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell’organo (v . Cass. n. 12770/2019; Cass. n. 6555/2023; Cass. n. 532/2025): ciò perché si è in presenza di una nullità per contrarietà a norma imperativa a mente dell’art. 1418 c.c., con applicabilità dei primi due commi dell’art. 18 St. lav., nella vigenza RAGIONE_SOCIALE l. n. 92/2012 (di recente v. Cass. n. 22556/2025, con la giurisprudenza ivi citata), ovvero dell’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 23/2015, avuto riguardo alla disciplina del cd. ‘Jobs Act’ (v. Cass. n. 604/2025).
La natura imperativa RAGIONE_SOCIALE norma può evincersi dall’attribuzione di competenza ad un organo terzo, in funzione di garanzia, onde ravvisare una causa di nullità RAGIONE_SOCIALE sanzione inflitta in violazione RAGIONE_SOCIALE regola attributiva del potere.
La recente sentenza di questa Corte sopra richiamata ha tuttavia precisato che non qualsivoglia pretesa inosservanza delle previsioni molteplici contenute nell’art. 53 del R.D. n. 148/1931, all. A, può dirsi idonea a determinare la più grave delle sanzioni civilistiche per violazione di norma imperativa.
8. Ciò premesso, nella fattispecie in esame le due denunciate violazioni sono le seguenti: 1) non essere il Consiglio di
Disciplina stato già costituito al momento RAGIONE_SOCIALE richiesta del lavoratore di suo pronunciamento, atteso che lo stesso, nel caso de quo , poteva ritenersi validamente costituito unicamente dalla data di pubblicazione in G.U.R.S. del decreto di nomina dei suoi componenti e in un contesto in cui la convocazione del Presidente, unico componente in carica alla data del 12.1.2018, doveva avvenire entro i quindici giorni dalla richiesta del lavoratore e tale convocazione era mancata nel detto termine; 2) la concentrazione, in un unico soggetto, nella fattispecie il direttore RAGIONE_SOCIALE, delle diverse competenze procedurali assegnate dalla disposizione a soggetti distinti.
Quanto alla prima, i giudici di seconde cure hanno ritenuto insussistente qualsiasi violazione tale da determinare una decadenza o una nullità del procedimento disciplinare e, quindi, RAGIONE_SOCIALE sanzione applicata; in ordine alla seconda, hanno invece ritenuto che si fosse in presenza di una fattispecie tutelabile solo in via risarcitoria ex art. 18 co. 6 legge n. 300/1970 per il plurimo mancato rispetto delle competenze nelle fasi di contestazione e stesura RAGIONE_SOCIALE relazione ispettiva.
Questa Corte condivide il giudizio RAGIONE_SOCIALE gravata sentenza con riguardo al prima asserita violazione, mentre per la seconda dissente, sotto il profilo giuridico, richiamando quando precisato dalla prefata pronuncia di legittimità n. 1157/2026, il cui ricorso è stato esaminato alla stessa udienza del presente.
Per la prima questione, è decisiva la circostanza che la violazione delle disposizioni denunciate non concerne la parte RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 53 RD n. 148/1930, con carattere imperativo, che attribuisce ad un organo terzo, in funzione di garanzia (secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale), la competenza ad emettere il provvedimento sanzionatorio, bensì unicamente profili non ragguardevoli ai fini
RAGIONE_SOCIALE rilevabilità di un vulnus del diritto di difesa dell’incolpato: ciò perché vengono in rilievo aspetti formali, non caratterizzati dalla perentorietà dei termini e in relazione ai quali, come rilevato dai giudici di merito con un accertamento di fatto adeguatamente motivato, non si desume che la costituzione ex post dell’Organo, rispetto al momento RAGIONE_SOCIALE richiesta del lavoratore ex art. 53 co. 8 RD n. 148/1931, fosse ‘moRAGIONE_SOCIALEta’ proprio sul caso concreto da esaminare.
Del resto, questa Corte (Cass. n. 17959/2023 e Cass. n. 17960/2023) ha già affermato che la mancata costituzione di tale apposito Organo nel momento in cui l’interessato potrebbe chiederne l’intervento non è di per sé produttiva di alcuna nullità. Soltanto, infatti, nel caso in cui il lavoratore chieda tempestivamente che si pronunci il Consiglio di disciplina, e il licenziamento/destituzione sia comminato dalla datrice di RAGIONE_SOCIALE, invece che da tale organo, può configurarsi una nullità.
Con riguardo alla seconda denunciata violazione, invece, questa Corte ritiene che la disposizione normativa di cui all’art. 53 RD n. 148/1931, che prevede la delega delle indagini da parte del Direttore ai funzionari incaricati, rappresenti una norma di azione, e non di relazione, perché concerne una fase endoprocedimentale e non si traduce automaticamente nella violazione di una norma posta a presidio di valori fondamentali, come per esempio, quella sulla competenza a decidere.
Infatti, l’art. 53 citato non esclude tassativamente che le indagini non possano essere delegate, così concentrando in una sola persona la fase delle indagini e quelle di contestazione e dell’opinamento, e, comunque, il problema RAGIONE_SOCIALE delega viene in rilie vo in una fase antecedente all’inizio del procedimento disciplinare nella quale, come si è detto, non si pongono esigenze difensive del lavoratore il quale, nel prosieguo, può
comunque svolgere ogni attività difensiva per lui prevista dalla legge.
La totale irrilevanza delle asserite violazioni rilevabili nell’iter procedimentale nel caso de quo , rispetto a quelli che sono i necessari passaggi previsti dalla procedura caratterizzanti una effettiva compromissione delle garanzie dell’incolpato, rende conseguentemente inapplicabile anche il riferimento alla tutela risarcitoria prevista dall’art. 18 co. 6 legge n. 300/1970, ancorata dalla Corte territoriale al ‘plurimo mancato rispetto delle competenze’ nella fase di contestazione e stesura RAGIONE_SOCIALE relazione ispettiva, non ravvisabili nella fattispecie.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato mentre va accolto quello incidentale.
Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto delle originarie domande proposte da NOME COGNOME, rigetto che discende dall’accoglimento del ricorso RAGIONE_SOCIALE società.
La novità delle questioni esaminate, in ordine ai particolari profili prospettati, induce a compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, relativamente al ricorrente principale.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie quello incidentale, cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande proposte da NOME COGNOME. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del DPR n. 115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il cons. estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME