Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20751 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12912/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 266/2022 depositata il 14/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 14.3.22 la corte d’appello di Palermo, in riforma di sentenza 11.9.20 del tribunale di Agrigento ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti e condannato il datore a pagare l’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto.
In particolare la corte territoriale ha ritenuto il fatto ascritto dimostrato (il fatto contestato qui consisteva nella irregolarità della gestione del mezzo, essendo stato in particolare lasciato l’autobus incustodito col motore acceso, oltre ad altre irregolarità nella conduzione del mezzo, e nella vendita di un biglietto di cui non avrebbe dovuto avere disponibilità e l’incasso del relativo importo con maggiorazione).
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste l’azienda con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 53 del regio decreto 148 del 31, 18 statuto dei lavoratori, 1324 e 1418, per avere la corte territoriale trascurato le violazioni procedurali in cui era
incorso il datore di lavoro ed altresì le conseguenze sul piano del provvedimento disciplinare delle dette violazioni.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2106, 7 e 18 statuto lavoratori, per non aver ritenuto tardivo il licenziamento nonostante il tempo decorso dai fatti (relazione investigativa fatta a fine ottobre del 2017 per fatti relativi a luglio agosto 2017).
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 2106, 1453 e 2119, per aver ritenuto la giusta causa in un’appropriazione di una somma modesta.
Il primo motivo è fondato.
Invero, questa Corte ha già affermato, in fattispecie simile alla presente (Sez. L, Sentenza n. 604 del 10/01/2025, Rv. 673565 01) che il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale – alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.
Anche altre controversie analoghe, nelle quali si poneva una identica questione di diritto, sono state decise in senso favorevole ai lavoratori: Cass. sez. lav., 6 settembre 2024, n. 23997 e Cass. sez. lav. 31 gennaio 2024, n. 2859 (promosse contro lo stesso datore di lavoro del presente procedimento), e Cass. sez. lav., 3 maggio 2023, n. 15355.
In precedenza, si era anche affermato (Sez. L – , Ordinanza n. 6765 del 07/03/2023, Rv. 666975 -02) che in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l’art. 53
dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato “l’opinamento” reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest’ultimo, organo collegiale “terzo”; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.
Gli altri motivi restano assorbiti.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.