Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22556 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1718-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 5404/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2021 R.G.N. 94/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Licenziamento disciplinare Tutele
R.G.N.1718/2022 Cron. Rep. Ud13/05/2025 CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 di impugnativa del licenziamento intimato il 3 agosto 2019 a NOME COGNOME dall’A.RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto risolto il rapporto di lavoro, con applicazione della sola sanzione indennitaria prevista dal comma 6 dell’art. 18 St. lav. novellato dalla legge richiamata;
la Corte, per quanto qui ancora rileva, pur confermando la perdurante vigenza del R.D. n. 148 del 1931 recante la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ha affermato che ‘la mancata nomina del Consiglio di disciplina da parte della Re gione Campania non potrebbe comportare l’invocata nullità (cd. di protezione) dell’intero procedimento disciplinare’, giungendo alla conclusione che ‘la mancanza della fase (solo eventuale) della convocazione dinanzi al Consiglio di Disciplina non configurava una violazione sostanziale del diritto del lavoratore alla propria difesa in sede disciplinare, configurando, piuttosto, una violazione di carattere formale/procedurale parziale, sanzionabile ai sensi dell’art. 18, comma 6, l. n. 300/70, come mod ificato dall’art. 1 l. n. 92/12’;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il lavoratore con due motivi; ha resistito la società con controricorso, contenente impugnazione incidentale affidata ad un motivo;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso principale del Sommonte possono essere sintetizzati come segue;
2.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e ss. del R.D. n. 148 del 1931 e degli artt. 2106 c.c. e 7 l. n. 300 del 1970, nonché vizi motivazionali, criticando diffusamente la sentenza impugnata per avere ritenuto che ‘la mancata consegna della relazione stilata dai funzionari al dipendente e la mancata convocazione del consiglio di disciplina’, nonostante la richiesta del lavoratore, concretasse una mera violazione di carattere procedurale meritevole di una debole tutela indennitaria;
2.2. il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 257 c.p.c. e dell’art. 33 della l. n. 104 del 1992, in ordine alla ‘efficacia probatoria della relazione investigativa’ e al ‘mancato assolvimento dell’nere probatorio’;
con l’unico motivo di ricorso incidentale la società eccepisce, in contrapposizione con la prima censura di parte avversa, la ‘inapplicabilità del comma 6, art. 18, l. n. 300/1970, per avvenuta implicita abrogazione dei consigli di disciplina/insussistenza della violazione delle disposizioni del R.D. n. 148/1931’;
il primo motivo di ricorso principale, da esaminarsi in connessione con l’impugnazione incidentale della società, è fondato;
infatti, è reiteratamente ribadito il principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui: ‘In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. di ‘protezione’, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al
quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970′ (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n. 17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; di recente, in termini, ancora Cass. n. 23997 del 2024, che richiama Cass. nn. 2782, 2793, 2858 e 2859 del 2024; da ultimo, sulla perdurante vigenza della disciplina in materia di consigli di disciplina v. Cass. n. 532 del 2025; sentenze alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
tale assunto è stato di recente ribadito anche avuto riguardo alla disciplina del cd. ‘ Jobs Act ‘, in seguito all’intervento del Giudice delle leggi, statuendo: ‘Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale – alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione’ (Cass. n. 604 del 2025);
pertanto, all’accoglimento del primo motivo del ricorso del lavoratore consegue sia l’assorbimento del secondo mezzo, in quanto l’interesse di chi ricorre è già interamente soddisfatto dalla fondatezza del primo mezzo di gravame, sia il rigetto del ricorso incidentale dell’A.N.M.;
quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente inciden tale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente i ncidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 13 maggio 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME