Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22603 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22603 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 682/2023 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 16/10/2023 R.G.N. 460/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.16/2024
COGNOME
Rep.
Ud13/05/2025
CC
La Corte di appello di Messina aveva accolto il reclamo proposto da COGNOME Gaetano avverso la decisione con cui il tribunale di Messina, avendo dichiarato la nullità del licenziamento a lui intimato, lo aveva reintegrato, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. La corte, modificando la decisione, ferma la reintegrazione e con il rigetto del reclamo proposto sul punto dalla società datrice di lavoro, aveva condannato la società a pagare l ‘indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento alla effettiva reintegrazione.
Avverso detta decisione proponeva ricorso la società cui resisteva con controricorso NOME COGNOME
Entrambe le parti depositavano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1). Con primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 345 co.2 c.p.c, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per aver, la corte territoriale, ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla valutazione di inidoneità della richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, nel presupposto che detta lagnanza fosse stata fatta solo in sede di reclamo.
Occorre osservare che la corte di merito ha rilevato che mai era stato mosso rilievo sulla forma della richiesta del lavoratore dell’intervento del Consiglio di disciplina, doglianza, questa, fatta valere solo in sede di reclamo e, pertanto inammissibile. Ha poi soggiunto che, comunque, deve ritenersi valevole il principio della libertà delle forme con cui il lavoratore puo’ comunicare in via stragiudiziale la richiesta di intervento del Consiglio di disciplina.
La decisione assunta si fonda dunque, su due diverse rationes decidendi: la prima relativa alla inammissibilità della doglianza in quanto ‘nuova’ perché proposta per la prima volta in sede di reclamo,
oggetto della censura in esame, e la seconda comunque attestativa della libertà delle forme di richiesta da parte del lavoratore.
Questa Corte ha chiarito che <>( Cass.n. 15399/2018; Cass.n. 5102/2024)
L’impugnazione di una sola delle rationes decidendi non inficia, pertanto, la validità della decisione.
2)Con la seconda censura è dedotta la violazione dell’art. 121 c.p.c,, dell’art. 22 d,lgs n.82/2005 (codice amministrazione digitale), perché il documento con cui era stato richiesto l’intervento del Consiglio di disciplina non era rispondente alle regole tecniche digitali, trattandosi di atto sottoscritto dal COGNOME e dal coordinatore della Faisa Cisal con firma olografa, non digitale e priva di attestazione di conformità all’originale del documento.
La censura, sostanzialmente diretta a contestare la forma dell’atto contenente la richiesta dell’intervento del Consiglio di disciplina, non ha fondamento poiché la specifica disciplina prevista per tale intervento (art. 53 RD n. 148/1931) non richiede nessuna forma particolare disponendo ‘ Nel caso in cui l’agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l’agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le
punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.
Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l’applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stess o’.
In tema di impugnativa del licenziamento, peraltro, questa corte ha di recente ribadito che <> ( Cass.n. 18529/2024; cass.n. 4099/2025).
3)- Violazione artt. 53 e 54 RD n. 148/31 , art. 18 l.n. 300/70 per aver, la corte di merito, ritenuto, erroneamente che la mancata costituzione dei Consigli di disciplina costituisse una causa di nullità del recesso.
4)- La società ricorrente ha infine sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 del RD n. 148/1931 All.A), per violazione degli artt.3,41, e 117 Cost e richiesta di rimessione alle sezioni unite della corte di legittimità e rinvio pregiudiziale alla CGUE
Gli ultimi due motivi possono essere trattati congiuntamente, trovando risposta in quanto segue.
Sulle doglianze poste, infatti, sono di recente intervenute sentenze di questa Corte (Cass.n. 604/2025 successiva a Cass.n. 527 e 532/2025) che hanno così statuito : <>.
Peraltro questa Corte di legittimità aveva da tempo affrontato la tematica in questione rilevando che <>( Cass. n.6765/2023;Cass.n.6555/2023)
Gli esposti principi non risultano inficiati dalle argomentazioni oggi sviluppate.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.500,00per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 13 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME