Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 334 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 334 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19693-2024 proposto da:
VITICOLTORI DEL TABURNO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
VITICOLTORI DEL TABURNO RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale -nonchè contro
Oggetto
Licenziamento
Interposizione illegittima di manodopera
R.G.N. 19693/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/10/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa;
– intimato avverso la sentenza n. 992/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2024 R.G.N. 1198/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO
COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1326/2018 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda di NOME COGNOME e, per l’effetto, dichiarata l’inesistenza del licenziamento a lui comunicato il 18.6.2015 dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE alla reintegra del COGNOME nel posto di lavoro con le mansioni ricoperte da ultimo o equivalenti; aveva condannato, altresì, la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno ovvero al pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla reintegrazione nella misura di € 2.872,05, oltre rivalutazione e interessi.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli così provvedeva: rigettava l’appello principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, l’appello proposto dall a RAGIONE_SOCIALE e l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME, contro la sentenza di primo grado, che, per l’effetto, confermava.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 riproposta dalle società appellanti, riesaminava le dichiarazioni testimoniali e concludeva che dalle stesse si profilava un rapporto di lavoro materialmente svolto presso il RAGIONE_SOCIALE o comunque presso locali di sua proprietà, articolato con mansioni concernenti la viticoltura, ossia, lo specifico oggetto sociale del RAGIONE_SOCIALE stesso, il quale esercitava il controllo attraverso il presidente e i suoi dirigenti, che impartivano direttive al lavoratore. Aggiungeva che venivano utilizzate le attrezzature del CAP e condivise le stanze con dipendenti dello stesso. In tale contesto, la RAGIONE_SOCIALE, datore di lavoro formale, non assumeva alcun rischio economico con riferimento alla prestazione del servizio, costituendo tale circostanza un ulteriore indice rivelatore della sussistenza della interposizione fittizia di manodopera.
Per la Corte da tanto conseguivano l’insussistenza della decadenza di cui all’art. 32 cit. e l’inesistenza del licenziamento intimato dalla COGNOME, quale datore di lavoro interposto. Riteneva, infatti, che il termine di decadenza applicabile alla fattispecie, che doveva individuarsi in quello previsto e disciplinato dall’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, non potesse che decorrere dal momento della cessazione del rapporto con l’effettivo utilizzatore.
4.1. la Corte affermava che la definitiva estromissione del lavoratore dal contesto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE utilizzatore -come delineato dal primo giudice in termini di prosecuzione materiale oltreché giuridica del rapporto di fatto in essere con il
RAGIONE_SOCIALE -aveva coinciso con la fine del periodo di Cassa integrazione e di preavviso (il 30.6.2016).
4.2. Pertanto, secondo la Corte, non poteva ritenersi maturata alcuna decadenza nei confronti del CAP, perché il ricorso giudiziario del lavoratore era stato depositato l’1.2.2016, in costanza della interposizione e cinque mesi prima della sua cessazione.
Per la Corte, inoltre, doveva essere disattesa la censura mossa dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente un rapporto di lavoro con il CAP, condannando quest’ultimo a reintegrare il lavoratore e, parallelamente, condannato la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno pari al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione. Riteneva detta società appellante che l’obbligo di pagamento delle retribuzioni maturate gravasse sul datore di lavoro effettivo e che, in ogni caso, quand’anche si volesse ritenere sussistente una responsabilità solidale delle due società convenute per la suddetta obbligazione, la vis attractiva del giudice fallimentare non poteva che riguardare l’intera obbligazione, non potendosi ipotizzare che la domanda risulti improseguibile nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e che continui invece il giudizio ordinario solo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con cond anna di quest’ultima al pagamento delle retribuzioni.
5.1. In contrario, la Corte territoriale richiamava il principio, che giudicava consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui, in tema di obbligazioni solidali, la regola dell’improcedibilità, nella sede ordinaria, della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella
fallimentare, ai sensi dell’art. 24 L. fall., non trov a applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda tesa ad ottenere un titolo per partecipare al concorso, e riteneva, dunque, che il creditore potesse proseguire il giudizio verso il condebitore in bonis .
Passando all’esame dell’appello incidentale del lavoratore, il primo motivo concernente l’interesse dello stesso ad ottenere una condanna relativa all’indennità risarcitoria retributiva (conseguente all’invalidità del licenziamento) anche a carico del RAGIONE_SOCIALE, restava assorbito da quanto in precedenza esposto nell’ambito della trattazione dell’appello principale, in relazione al riparto di competenza funzionale tra giudice del lavoro e giudice fallimentare e ciò a prescindere dalla sussistenza (dedotta in via subordinata nelle note del novembre 2016) di una rinuncia da parte del ricorrente -a fronte delle eccezioni preliminari delle società convenute -alla domanda di condanna al risarcimento retributivo connesso al licenziamento (per improseguibilità), come già evidenziato dal primo giudice nella propria sentenza.
6.1. Per le medesime ragioni non poteva essere accolto il secondo motivo dell’appello incidentale, strettamente connesso al precedente, avente ad oggetto l’omessa condanna, da parte del Tribunale, in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali delle convenute in via solidale, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste COGNOME NOME con controricorso contenente anche ricorso incidentale a mezzo di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, non ha svolto difese in questa sede.
La ricorrente principale ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale e successiva memoria.
La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis. 1 cpv. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE denuncia: ‘Art. 360 n. 3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 81/2015, dell’art. 80 bis della legge n. 77/2020 , degli artt. 27 e 29 del D.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 1453, 1460, 2058 e 2094 c.c., nonché degli artt. 1292 e ss. c.c.’. Censura ‘la sentenza d’appello per violazione delle norme in epigrafe indicate nella parte in cui -dopo aver ritenuto sussistente nel caso di specie una interpretazione fittizia di manodopera con il CAP quale utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa e tam quam non esset il licenziamento intimato dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto datore di lavoro fittizio -ritenendo infondato il quarto motivo del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva condannato il CAP alla reintegrazione nel posto di
lavoro e la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione’.
Con il primo motivo del suo ricorso incidentale NOME COGNOME denuncia ‘Violazione e falsa applicazione art. 18 Legge n. 300/1970, errore percettivo, violazione principi giurisprudenziali’. Sostiene, anzitutto, che la Corte territoriale incorre in un evidente errore percettivo, allorquando discetta di una rinuncia formulata dal ricorrente nelle note del novembre del 2016, mentre egli, in realtà, non aveva mai rinunziato alla domanda di condanna al risarcimento, connesso al licenziamento, nei confronti del CAP. Deduce, inoltre, che la Corte di merito, nel respingere la suddetta domanda, aveva violato l’art. 18 St. lav.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso il COGNOME denuncia: ‘ – Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -violazione degli articoli 132, n. 4 c.p.c. e 118, disposizioni attuative c.p.c.; – Art. 360 n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione art. 18 Legge n. 300/1970; violazione di principi giurisprudenziali’. Lamenta la omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, circa il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali -in suo favore e a carico -in via solidale -di entrambe le società (sempre per effetto della nullità del recesso) -dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e per l’interposta RAGIONE_SOCIALE sino all’ ordine di reintegrazione a carico dell’interponente CAP.
L’unico motivo del ricorso principale è fondato nei limiti e nei termini che si passa ad illustrare.
La sentenza della Corte territoriale è errata nella parte in cui ha confermato quella di primo grado la quale, come
riportato in narrativa, aveva riconosciuto in favore del lavoratore integrale tutela ‘reale’ e risarcitoria, sebbene in termini asimmetrici.
5.1. Più nello specifico, come riferito al punto 1. della narrativa che precede, il giudice di primo grado aveva applicato in favore del lavoratore, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma primo, l. n. 300/1970, e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE la tutela risarcitoria piena ex art. 18, comma secondo, della stessa legge.
A prescindere dalla sovrabbondanza dei parametri normativi indicati come violati, la censura è fondata solo là dove sostiene l’inapplicabilità della tutela preista dall’art. 18 Stat. nel caso (che qui ricorre) di licenziamento intimato a non domino .
7.1. In tal senso, di recente, Cass., sez. lav., 9.12.2024, n. 31551, ha ribadito che il licenziamento intimato a non domino , da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato), non è idoneo in nessun caso ad esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale (così al punto 16. della motivazione).
In altre parole giurisprudenza di questa S.C. ha confermato che un licenziamento del genere, in quanto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo, è da considerarsi tamquam non esset , sicché non può essere affetto da quei vizi che condurrebbero all’applicazione della tutela ex art. 18 l. 300/70 o della tutela ex art. 8 l. 604/1966; né -proprio perché inesistente può essere ratificato da parte dell’effettivo datore
di lavoro. Per l’effetto il rapporto deve considerarsi come mai risolto fino a quando non intervenga altra legittima causa di cessazione, di guisa che fino a che ciò non avvenga e nel perdurante utilizzo della prestazione lavorativa, devono essere erogate le retribuzioni medio tempore maturate.
Ebbene, nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito, con statuizione ormai passata in giudicato, hanno accertato, appunto, un licenziamento (quello intimato da RAGIONE_SOCIALE) proveniente a non domino e quindi inesistente, perché unico effettivo datore di lavoro del COGNOME era il RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore è inammissibile.
In primo luogo l’ipotetico errore percettivo denunciato può essere fatto valere, in concorso dei presupposti richiesti, con lo strumento del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (v., ex plurimis , di recente, in tal senso Cass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792), non già con il ricorso per cassazione.
Inoltre, tale censura non è neppure aderente alla motivazione della Corte territoriale, che ha rigettato l’appello incidentale del COGNOME prescindendo esplicitamente dalla sua ipotetica rinuncia alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del CAP.
Ergo , detta rinuncia non rientra nella ratio decidendi adottata sul punto dalla Corte di merito.
È, invece, infondato il secondo motivo del ricorso incidentale che denuncia un’ omessa pronuncia e un’ anomalia motivazionale.
11.1. Non sussiste un’omessa pronuncia circa la domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali perché, in realtà, su di essa la sentenza oggi impugnata si è pronunciata nel momento in cui ha osservato che: ‘Per le medesime ragioni’, vale a dire, per quelle esposte per reputare assorbito il primo motivo d’appello incidentale, ‘non può essere accolto il secondo motivo di censura, strettamente connesso al precedente, avente ad oggetto l’omessa condanna, da parte del Tribunale, i n ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali delle convenute in via solidale, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione’ ; né sussiste un vizio di motivazione, essendo quella qui richiamata, rispondente al concetto di minimo costituzionale di cui alla costante giurisprudenza di questa S.C. (v., per tutte Cass. S.U. n. 8053/2014).
È, poi, appena il caso di ricordare che, sempre per consolidata giurisprudenza di questa S.C., creditore dei contributi non è il lavoratore subordinato, ma l’istituto assicuratore: in deroga all’art. 81 c.p.c. il lavoratore può chiedere in prima persona la condanna del datore di lavoro a versar li solo nell’ipotesi eccezionale della reintegra piena o attenuata prevista dall’art. 18 Stat., ipotesi che, come sopra ricordato, non ricorre nel caso in esame.
In definitiva, va rigettato il ricorso incidentale e, accolto nei sensi di cui sopra il ricorso principale, la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, la quale, in differente composizione, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità, dovrà applicare al COGNOME la tutela di diritto comune per il tempo in cui il CAP ha continuato ad utilizzarne la prestazione.
Il ricorrente incidentale, in ragione del rigetto della sua impugnazione, è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 22.10.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME