Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17743 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 555/2023 R.G. proposto da:
NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 508/2022 depositata il 19/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1. con verbale di verifica ispettiva del giorno 11 ottobre 2013 eseguita presso l’esercizio commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE, sito in Luzzi (INDIRIZZO) di cui era titolare NOME COGNOME e nel quale era svolta attività di raccolta di scommesse, senza licenza ex art.88 del r.d. 18 giugno 1931, n.773 -testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza (TULPS) -, per conto di bookmaker estero privo di concessione, l’RAGIONE_SOCIALE accertava che in quell’esercizio risultavano essere installati cinque videoterminali da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett.a) TULPS gestiti, sulla base di licenza ex art. 86 tulps, dalla srl RAGIONE_SOCIALE di cui era legale rappresentante NOME COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE contestava alla società e a quest’ultimo la violazione prevista e sanzionata dall’art. 110, co. 9 lett. f -bis), Tulps (‘chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti RAGIONE_SOCIALE prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria…’), per avere installato apparecchi da intrattenimento in locale privo RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione di cui all’art. 88 tulps.
Al verbale di constatazione RAGIONE_SOCIALEa violazione faceva seguito, in data 14 maggio 2018, l’ordinanza ingiunzione irrogativa RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria.
Il ricorso contro l’ordinanza veniva respinto dal Tribunale di Cosenza la cui pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza in epigrafe.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe con due motivi avversati dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate ‘la violazione o falsa applicazione degli artt. 86 e 110, comma 3, T.U.L.P.S., RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1 del decreto direttoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE del 9 settembre 2013, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. 689/1981 nonché degli artt. 17, 17 bis e 88 T.U.L.P.S.’, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto necessaria anche la licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. ai fini RAGIONE_SOCIALEa installazione nei locali in questione di apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP);
Il motivo è infondato. La Corte di Appello si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, sulla base RAGIONE_SOCIALEa interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 TULPS, ha affermato che la possibilità di installare gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, co.6 lett.a), T.U.L.P.S., in forza RAGIONE_SOCIALEa licenza prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S. riguarda solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l’esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. Sez. 2 10 -3 -2022 n. 7855 Rv. 664234 -01; conformi, tra molte, di recente, Cass. n. 5127/2024 e Cass. n. 35277/2023; Cass. 30971/2023). La finalità per cui è imposta questa ultima licenza è quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP) in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l’uso di tali
apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l’intrinseca pericolosità sociale.
In questo quadro è immediatamente chiaro che a niente rileva la circostanza dedotta dal ricorrente per cui il titolare RAGIONE_SOCIALE‘esercizio commerciale nel quale la società del ricorrente medesimo aveva installato gli apparecchi, fosse titolare RAGIONE_SOCIALEa licenza di cui all’art. 86 tulps.
Infondata è poi la tesi del ricorrente secondo cui l’iscrizione nell’elenco istituito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 82 RAGIONE_SOCIALEa legge 220 del 2010 -disposizione a cui si collega il decreto direttoriale n2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011 -sarebbe ‘titolo autorizzativo definitivo per la installazione degli apparecchi di gioco’.
L’art. 1 comma 82 cit., prevede, per quanto interessa, che ‘Presso il RAGIONE_SOCIALE è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l’elenco: a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta RAGIONE_SOCIALE rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’art. 38 comma 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2000,n.338, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010; b) dei concessionari per la gestione RAGIONE_SOCIALEa rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773,, e successive modificazioni; … Con decreto direttoriale del RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta RAGIONE_SOCIALE‘elenco, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.
Il decreto direttoriale 9 settembre 2011 ha previsto che per ottenere l’iscrizione nell’elenco occorre il possesso RAGIONE_SOCIALEa ‘licenza di cui all’art. 86 o all’art.88’ del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
L’iscrizione nell’elenco presuppone e non sostituisce le licenze le quali, come si è già ricordato, in base alla costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, sono richieste cumulativamente per chi installi gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, co.6 lett.a), T .U.L.P .S., in locali dove si attui l’esercizio di scommesse (Cass. Sez. 2 10 -3 -2022 n. 7855 e altre sopra citate);
con il secondo motivo di ricorso vengono denunciate, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., ‘la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. 24 novembre 1981, n.689, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 533, lett.c) RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n.266, come sostituto dall’art. 1, comma 82 RAGIONE_SOCIALEa legge 220 del 2010 e del decreto direttoriale n2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011′, per avere il Tribunale ritenuto non applicabile l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l.689/81
Il motivo è riferito alla affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello secondo cui non poteva escludersi ‘l’elemento soggettivo’ RAGIONE_SOCIALE‘illecito per il fatto che il Massa aveva verificato che l’esercente del negozio era iscritto nell’elenco di cui dall’art. 1, comma 82 RAGIONE_SOCIALEa legge 220 del 2010 posto che l’iscrizione in tale elenco presuppone il possesso da parte del richiedente RAGIONE_SOCIALEa licenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 tulp o in alternativa RAGIONE_SOCIALEa licenza di cui all’art. 88 tulps cosicché la verifica RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta iscrizione non dava certezza del possesso RAGIONE_SOCIALEa seconda licenza . Al
contrario, secondo la Corte di Appello, il COGNOME avrebbe potuto e dovuto, ‘attesa la sua posizione particolarmente qualificata’ di operatore del settore, ‘fare gli opportuni accertamenti del tipo di attività esercitata nell’esercizio pubblico ove stava per installare gli apparecchi da gioco e chiedere al titolare l’esibizione RAGIONE_SOCIALE licenze necessarie assumendosi il rischio di commettere una violazione amministrativa sanzionata con una pena pecuniaria come poi è accaduto’.
Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto riconoscere la sua buona fede ‘per aver fondato il convincimento sulla regolarità RAGIONE_SOCIALEa condotta sull’elemento fide facente RAGIONE_SOCIALEa iscrizione’ del titolare RAGIONE_SOCIALE‘esercizio commerciale nell’elenco istituito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 82 RAGIONE_SOCIALEa legge 220 del 2010.
4. Il motivo è infondato.
E’ utile ricordare che ‘ In tema di illecito amministrativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile RAGIONE_SOCIALEa propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l’errore sul fatto esclude la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘agente solo quando non è determinato da sua colpa; ne consegue che la norma limita la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l’errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'”error iuris”, che a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 364 del 1988 RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. costituisce anch’esso causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall’art. 5 del cod. pen., rileva solo a fronte RAGIONE_SOCIALEa inevitabilità RAGIONE_SOCIALE‘ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce RAGIONE_SOCIALEa conoscenza e RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di conoscenza RAGIONE_SOCIALE leggi che grava sull’agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull’interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l’attività che egli
svolge ‘ (Cass. del 22/11/2006 (Rv. 593362 – 01) .
Sez. 2, Sentenza n.24803
Nel caso di specie, di fronte alla chiara lettera del decreto direttoriale 9 settembre 2011 secondo cui l’iscrizione nel ricordato elenco presuppone il possesso da parte del richiedente RAGIONE_SOCIALEa licenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 tulp o in alternativa RAGIONE_SOCIALEa licenza di cui all’art. 88 tulps, correttamente la Corte di Appello ha negato rilevanza alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta iscrizione trattandosi di fatto che non dava certezza del possesso RAGIONE_SOCIALEa seconda licenza. Del resto il ricorrente neppure deduce di non essere stato in grado di assolvere all’obbligo di conoscere o di apprezzare il senso RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 82 RAGIONE_SOCIALEa l.220/2010 e del decreto direttoriale.
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
sussistono i presupposti di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, con la conseguenza che va disposto il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, od opera RAGIONE_SOCIALEa partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14/05/2024.