Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31365 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31365 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19033/2023 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE PER LA SICILIA – SEZ. OPERATIVA TERRITORIALE PALERMO;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 431/2023, depositata l ‘ 8/03/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
Sentito il difensore della controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2044/2017 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 75891/2015, con cui l’RAGIONE_SOCIALE sezione di Palermo, gli aveva irrogato la sanzione di euro 45.000 per avere installato all’interno del proprio esercizio commerciale, in mancanza della licenza di cui all’art. 88 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza (TULPS), undici apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS, in gestione per conto della ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, e quattro apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lettera c) TULPS di sua esclusiva proprietà. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione, contestata con verbale di accertamento redatto dagli
agenti dell’RAGIONE_SOCIALE, stante che l’autorizzazione di cui all’art. 86 TULPS, ottenuta dal ricorrente per gli apparecchi da gioco tipo slot machines , non era sufficiente alla regolare detenzione e all’uso degli apparecchi di intrattenimento per cui è causa, poiché nello stesso esercizio si effettuava anche la raccolta di scommesse in assenza della licenza ex art. 88 TULPS.
COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione impugnata. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza 8 marzo 2023, n. 431, ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha depositato memoria prima dell’adunanza in camera di consiglio, cui era stata inizialmente assegnata la causa, e prima
della pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in sette motivi.
Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 88 e 110 TULPS, 2, comma 2ter del d.l. 40/2010, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che fosse necessaria anche la licenza di cui all’art. 88 TULPS ai fini della installazione nel locale di apparecchi da intrattenimento, essendo sufficiente la licenza di cui all’art. 86 TULPS.
Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i soggetti che effettuano l’esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all’art. 86 TULPS riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88, come previsto
da tale norma per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse (v. in tal senso Cass. n. 7855/2022, invocata dalla sentenza impugnata, nonché Cass. 2023 n. 8694 e Cass. n. 30148/2024). La ratio della previsione normativa è infatti quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell’esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività in esse effettuate.
Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi:
il secondo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti gli elementi indicati dai verbalizzanti per ritenere che nel locale si svolgesse l’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse;
il terzo fa valere violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che i quattro apparecchi del tipo videogames totem rinvenuti nel locale del ricorrente fossero riconducibili alle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS.
I motivi non possono essere accolti, essendo entrambi volti a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
D’altro canto, come ha sottolineato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte richiamando la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n. 20867/2020, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che
ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. La doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., a sua volta, è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
3. Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 della legge 689/1981 per mancata applicazione della causa di non punibilità ivi prevista alla sanzione irrogata, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11 del d.lgs. 150/2011; il ricorrente – non per sua colpa ma a causa dell’oggettiva ed insuperabile oscurità della normativa rilevante non sarebbe stato in grado di avvedersi dell’asserita illiceità della sua condotta, confidando nella titolarità di una licenza che, alla stregua quantomeno di parte di tale normativa, sicuramente lo legittimava alla raccolta di gioco; nessuna sanzione potrebbe dunque essere irrogata, non potendo ravvisarsi nel caso di specie gli elementi di rimproverabilità soggettiva richiesti dall’art. 3 della l. 698/1981.
Il motivo è infondato. Il principio posto dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva
od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (cfr., ex multis , Cass. n. 11777/2020), né la responsabilità dell’autore dell’infrazione è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, occorrendo che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (v. Cass. n. 6018/2019 e Cass. n. 720/2018). Ne deriva che l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa -al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni -solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (v. al riguardo Cass. n. 13610/2007 e Cass., n. 30148/2024). Nel caso di specie, come accertato in sede di merito, non sussistono elementi positivi per riconoscere l’invocata buona fede, non potendosi ravvisare gli estremi dell’errore di diritto sulla liceità della condotta. Al contrario, va osservato che essendo il ricorrente un operatore del settore la diligenza richiesta è superiore a quella dell’uomo medio e non poteva quindi non essere consapevole della necessità di conseguire l’autorizzazione ex art. 88 TULPS.
Il quinto e il sesto motivo sono tra loro strettamente connessi:
il quinto contesta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del trattato dell’Unione europea, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, comma 3 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)’; il vizio a monte del sistema concessorio nazionale che ha avvantaggiato operatori nazionali conferendo loro posizioni commerciali privilegiate si ripercuote sulle vicende a valle sul rilascio dell’autorizzazione di polizia, così che non si sarebbero potute irrogare sanzioni nei confronti del ricorrente, affiliato al bookmaker SKS365, a causa della mancanza del titolo autorizzatorio, rifiutato dall’autorità o resi di fatto o di diritto impossibile in violazione del diritto dell’Unione e dei principi sanciti dalle sentenze della Corte europea di giustizia; al riguardo si chiede di sospendere il giudizio e di rinviare gli atti alla Corte europea di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE;
b) il sesto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli artt. 2697 c.c., 6, comma 11, d.lgs. 150/2011,421 e 437 c.p.c.; il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto di addossare al ricorrente, e non alla amministrazione, la prova dell’esistenza di obiettivi idonei a legittimare un ostacolo a una libertà fondamentale garantita dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il carattere proporzionato di tale ostacolo.
I motivi sono infondati. Come ha precisato questa Corte nella pronuncia n. 30148/2024, resa in una fattispecie analoga, sulla base dei principi affermati dalle sentenze della Corte di giustizia è possibile formulare un quadro interpretativo della disciplina contenuta nel Trattato che contribuisce a definire l’applicazione della disciplina domestica in materia di scommesse su eventi sportivi, presupposto della fattispecie penale, nel senso che: 1) le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi costituiscono per il diritto dell’Unione principi fondamentali di cui gli operatori economici devono poter usufruire indipendentemente dal Paese membro in cui sono insediati; 2) tali principi possono conoscere restrizioni nel campo RAGIONE_SOCIALE attività commerciali connesse ai giochi
telematici e alle scommesse su eventi sportivi esclusivamente quando si tratta di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che sono fondati su “motivi imperativi di interesse generale” e che rispondono a principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza; 3) qualora le restrizioni non rispondano ai requisiti ora ricordati, le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata. D’altro canto lo hanno precisato le sezioni unite nella pronuncia n. 18625/2024 – le restrizioni imposte dalla legislazione interna di uno Stato membro all’esercizio dell’attività di raccolta, accettazione, registrazione e trasmissione di scommesse da parte di società aventi sede in un altro Stato membro integrano una violazione RAGIONE_SOCIALE libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, se non sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la protezione dei consumatori, la prevenzione RAGIONE_SOCIALE frodi e dell’incitamento alle spese eccessive legate al gioco, nonché, più in generale, di turbative dell’ordine sociale, essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e di definire in dettaglio il livello di protezione ricercato, col solo limite del rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di proporzionalità.
In ambito penale, l’onere della prova in capo all’accusa si esaurisce con la dimostrazione dell’assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS in capo all’esercente, mentre è onere della difesa che invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto dell’illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all’operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità,
con il diritto dell’unione, dei bandi di gara (Cass. pen., n. 15243/2023). Tale riparto dell’onere della prova trova parimenti applicazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative anche in virtù del principio di prossimità della prova, per cui l’onere della prova del comportamento discriminatorio spetta a chi intende farlo valere. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla pubblica amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione (Cass. n. 1921/2019). Nel caso di specie non risulta essere stata fornita la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di un’illegittima esclusione dalle gare, o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario.
Sotto altro profilo, alla luce giurisprudenza consolidata in materia della Corte di giustizia anche in relazione all’ordinamento italiano (CGUE 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, RAGIONE_SOCIALE e altri, C359/04 e C-360/04; CGUE 16 febbraio 2012, RAGIONE_SOCIALE e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10; 28 gennaio 2016, Laezza, C-375/14; 26 febbraio 2020, Stanleyparma e Stanleybet Malta, C88/18) e dei principi espressi, così come richiamati in parte motiva, non sussistono i presupposti per ricorrere nuovamente alla Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE).
Il settimo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge 689/1981, nella parte in cui la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Il motivo è infondato. Il massimo edittale prescritto per l’illecito in esame è pari a euro 15.000, laddove invece l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell’odierno ricorrente prevede una sanzione pecuniaria pari ad euro 3.000 per ciascun apparecchio, per un totale di euro 45.000. Né vi sono gli estremi per applicare al caso di specie la procedura di regolarizzazione per emersione ex art. 1, comma 643 della legge n. 190/2014, che, come evidenziato nella sentenza impugnata, riguarda la sola sanatoria (con versamento di importi variabili all’Erario) dell’evasione tributaria in materia di imposte sulle giocate non versate nel periodo in cui l’attività è stata svolta “clandestinamente”. Al riguardo il ricorrente osserva che la Corte d’appello ha male interpretato le proprie censure, che in realtà evidenziavano che vi erano tutti i presupposti per riquantificare la sanzione irrogata e in proposito richiama la buona fede di COGNOME, che aveva confidato che l’ottenimento della licenza ex art. 86 TULPS fosse sufficiente ai fini dell’installazione degli apparecchi in questione. In proposito va puntutalizzato che la buona fede del ricorrente è stata esclusa dal giudice di merito, come si è visto supra sub 3, e che in ogni caso nel procedimento di opposizione concernente l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l’entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti (in tal senso si veda da ultimo Cass. n. 19716/2024).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.000, oltre le spese prenotate a debito.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi dopo la pubblica udienza il 6 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NOME COGNOME Marcheis NOME COGNOME