Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8023 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23985/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.
–
ricorrente – contro
RIMESSI NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME e COGNOME NOME COGNOME.
–
contro
ricorrenti –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SONDRIO n. 109/2023 depositata il 18/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME NOME COGNOME, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, autorizzata, ai sensi dell’art. 86 del TULPS, all’installazione e al funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS, nonché parte della convenzione, stipulata con Stanleybet, con cui si era impegnata a svolgere, per conto di quest’ultima, attività di centro trasmissione dati inerenti a prenotazioni di giocate su eventi sportivi, proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione, notificata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 9.000,00, per aver lo stesso ‘… consentito l’uso, in presenza di esercizio delle scommesse, di n.5 apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS, in assenza della prescritta licenza di Polizia di cui all’art. 88 TULPS …’, sul rilievo che detta violazione ‘realizza la fattispecie prevista alla lett. fbis del comma 9 dell’art. 110 TULPS’.
Il Giudice di Pace di Sondrio rigettava il ricorso, mentre il Tribunale, adito in sede di gravame, accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, annullava la sanzione amministrativa.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denunzia ‘Violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., anche in relazione ai principi che governano il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione; Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.’
Deduce che, erroneamente, l’impugnata sentenza ha accolto l’opposizione all’ordinanza -ingiunzione, in forza di rilievi, in tema di onere della prova, che ha ritenuto decisivi ai fini dell’accoglimento del gravame, ma che invero erano integralmente estranei alla materia del contendere.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ‘Violazione degli art. 9, lettera F bis, dell’art. 110 TULPS, in relazione all’art. 88 TULPS. Violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza della CGUE’.
Lamenta che la sentenza impugnata è illegittima nella parte che di seguito si riporta: ‘essendo stata la concessione in tal modo rifiutata all’appellante in violazione del diritto comunitario, conseguenza necessitata è che il mancato ottenimento della stessa non può in alcun modo essere a lui addebitato. E ciò alla luce di ormai granitici principi giurisprudenziali sopra richiamati e della cui applicabilità al presente giudizio non v’è motivo di dubitare tenuto conto che sia le norme sanzionatorie penali, sia le sanzioni amministrative comminate ai sensi dell’art. 110 T.U.L.P.S., si fondano sul medesimo presupposto, vale a dire il mancato possesso della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.’.
Deduce che il giudicante si esprime in termini di ‘violazione del diritto comunitario’, fondando tale convincimento su un generico e non motivato rinvio alle note sentenze della CGUE, e
che, invero, il vigente sistema concessorio -autorizzatorio, c.d. del “doppio binario”, che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Rileva in via preliminare il Collegio che la materia delle sanzioni amministrative (codice materia 101), cui è riconducibile il ricorso proposto dall’Agenza delle Dogane e dei Monopoli, è di competenza tabellare della Seconda Sezione Civile di questa Suprema Corte.
Pertanto, il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza