Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30971 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30971 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5867/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 815/2021 depositata il 20 luglio 2021
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 103/2020 del 21 luglio 2020 il Giudice di pace di Sassari respingeva l’opposizione proposta da NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE giochi sita in Porto Torres INDIRIZZO, avverso l’ordinanza -ingiunzione emessa il 12 luglio 2019
dall’RAGIONE_SOCIALE, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 13.500 euro per aver consentito all’interno del predetto esercizio pubblico, in violazione dell’art. 110, comma 9, lettera f -bis ) del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), l’uso di nove apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al comma 6, lettera a), del medesimo articolo, in assenza dell’autorizzazione prescritta dall’art. 88 del citato testo unico.
L’appello successivamente proposto dallo stesso COGNOME veniva respinto dal Tribunale di Sassari con sentenza n. n. 815/2021 del 20 luglio 2021, avverso la quale egli ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, resistiti con controricorso dall’RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Non sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 110, comma 9, lettera f -bis ), T.U.L.P.S..
Avrebbe errato il Tribunale di Sassari nel ritenere sussistente la contestata infrazione della norma evocata in rubrica, sebbene il COGNOME fosse regolarmente munito della licenza prevista dall’art. 86, comma 1, T.U.L.P.S., il possesso della quale risultava sufficiente ai fini della legittima installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento c.d. AWP (acronimo di Amusement With Prizes ) nella sua RAGIONE_SOCIALE giochi.
Con il secondo mezzo viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 86 e 88 T.U.L.P .S. e all’art. 1, comma 644, lettera f), L. n. 190 del 2014.
Si rimprovera al Tribunale sardo di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale era stata contestata l’applicabilità a carico del COGNOME della sanzione amministrativa contemplata
dall’art. 110, comma 9, lettera f -bis ), T .U.L.P .S., sull’assunto che il titolare della licenza di cui all’art. 86 dello stesso testo unico non necessiti di alcuna ulteriore autorizzazione per poter installare apparecchi AWP nel locale in cui esercita la propria attività.
Con il terzo motivo sono dedotte la carenza di legittimazione passiva del ricorrente e l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 110, comma 9, lettera f -bis ), T.U.L.P.S..
Si obietta che nessuna attività di raccolta di scommesse è mai stata esercitata dall’odierno ricorrente nella sua RAGIONE_SOCIALE giochi.
Del resto, per quanto è dato ricavare dalla lettura del verbale redatto dagli agenti accertatori, una simile attività può tutt’al più essere stata svolta dal solo NOME COGNOME, dipendente del COGNOME, il quale, all’insaputa del titolare, avrebbe a tal fine utilizzato un personal computer e una stampante termica a lui appartenenti e verosimilmente anche una propria connessione internet (visto che il locale ne era privo).
Con il quarto motivo è denunciata la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.
Si imputa al giudice COGNOME di avere, all’esito di un , erroneamente ritenuto configurabile la responsabilità del COGNOME in relazione a una presunta attività di raccolta di scommesse giammai contestata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo vengono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 2727 c.c..
Si addebita al giudice d’appello: di aver omesso di pronunciare sollevate dal COGNOME; di aver fondato la propria decisione su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; di aver violato fissato dalla normativa speciale di riferimento per
l’ascrizione di responsabilità.
In particolare, egli avrebbe desunto la prova dell’esercizio di un’attività di raccolta di scommesse all’interno della RAGIONE_SOCIALE giochi <RAGIONE_SOCIALE dal solo fatto che nel locale fossero stati rinvenuti un personal computer , una stampante termica e alcune schedine, senza considerare che in sede di verifica ispettiva non era stata constatata la presenza di avventori intenti a navigare in siti internet specificamente dedicati agli scommettitori.
Non avrebbe, altresì, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti, dai quali emergeva che il COGNOME non era a conoscenza della predetta attività, ove mai esercitata.
Con il sesto mezzo sono allegate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 689 del 1981.
Si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito, sul presupposto che il COGNOME avesse lo svolgimento di attività di raccolta di scommesse nel suo locale.
Il giudice a quo avrebbe, infatti, trascurato che la RAGIONE_SOCIALE giochi veniva gestita dal COGNOME non in prima persona, bensì per il tramite del suo dipendente COGNOME, e risultava priva di collegamento alla rete telematica, circostanze dalle quali era lecito inferire che il titolare non fosse a conoscenza di eventuali azioni illecite commesse a sua insaputa dal predetto dipendente.
Con il settimo motivo, che nuovamente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente, si lamenta la mancata ammissione, da parte del giudice d’appello, della prova testimoniale articolata in prime cure dal COGNOME a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue difese e dallo stesso riproposta nel grado successivo.
Con l’ottavo e ultimo mezzo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8 L. n. 689 del 1981, nonché, ancora una volta, dell’art. 112 c.p.c..
Si sostiene che avrebbe errato il Tribunale nel non applicare l’istituto del concorso formale contemplato dalla legge di depenalizzazione, pur essendosi, nel caso di specie, in presenza di plurime violazioni della medesima norma commesse con un’unica azione.
I primi tre motivi, che possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi e in parte ripetitivi, sono privi di fondamento.
Il Tribunale di Sassari, confermando le valutazioni espresse dal Giudice di pace della stessa città, ha ritenuto raggiunta la prova che all’interno della RAGIONE_SOCIALE giochi di Porto Torres fosse esercitata attività di scommesse in assenza dell’autorizzazione all’uopo richiesta dall’art. 88 T.U.L.P.S..
Muovendo da accertamento in fatto, ha affermato che l’autorizzazione predetta risultava necessaria per l’uso degli apparecchi da divertimento e intrattenimento del tipo TARGA_VEICOLO ivi rinvenuti in occasione di una verifica ispettiva operata da funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE, onde correttamente era stata contestata al COGNOME, nella sua qualità di titolare della RAGIONE_SOCIALE giochi, la violazione dell’art. 110, comma 9, lettera f -bis ), del citato testo unico.
Ciò posto, deve anzitutto escludersi che il giudice d’appello sia incorso nella denunciata violazione di legge, avendo questa Corte già altra volta statuito, con riferimento a fattispecie simile a quella ora in esame, che i soggetti esercenti attività di scommessa possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. soltanto se muniti della licenza di polizia prevista dall’art. 88, atteso che la possibilità di installazione dei suddetti apparecchi sulla base della licenza di cui al precedente art. 86 riguarda esclusivamente i locali aperti al pubblico che non siano soggetti all’autorizzazione prescritta dall’art. 88 (cfr. Cass. n. 7855/2022).
Il suenunciato principio di diritto si presta ad essere esteso per evidente identità di ratio , alla diversa condotta, contestata al COGNOME, consistente nel «consentire comunque l’uso» degli apparecchi in discorso «in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie», la quale è punita dall’art. 110, comma 9, lettera f -bis ), T .U.L.P .S. con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria comminata per l’installazione degli stessi.
I rilievi che precedono dimostrano pure l’infondatezza della censura con cui si assume che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello inteso a ribadire la non necessità della licenza prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. e nel contempo rivelano l’inconferenza della questione posta con il terzo mezzo di ricorso, essendo stato contestato al COGNOME non già di aver esercitato attività di scommessa in difetto della licenza a tal fine richiesta, bensì di aver consentito l’uso di apparecchi da divertimento e intrattenimento del tipo AWP in un luogo aperto al pubblico nel quale veniva pure svolta quell’attività, ancorchè non da lui direttamente.
Il quarto motivo è infondato.
A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della
motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
Nel caso di specie, l’impugnata sentenza è sorretta da un apparato argomentativo che, pur nella sua indubbia sinteticità, consente di individuare con sufficiente chiarezza le ragioni poste a fondamento del decisum .
Invero, il Tribunale ha appurato che nella RAGIONE_SOCIALE giochi del COGNOME erano stati rinvenuti un personal computer, una stampante termica e dieci schedine giocate.
Sul punto, ha richiamato il contenuto del verbale di accertamento redatto dai funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE recatisi sul posto; atto che, giova rammentarlo, costituisce piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o a quelli da lui compiuti (cfr. Cass. n. 23800/2014, Cass. n. 4462/2014, Cass. Sez. Un. n. 17355/2009, Cass. n. 14668/2008).
Da questi elementi ha desunto che nel suddetto locale fosse esercitata attività di scommessa, giungendo così alla conclusione che l’uso dei nove apparecchi del tipo TARGA_VEICOLO ivi presenti potesse essere consentito soltanto in caso di possesso della licenza prescritta dall’art. 88 T.U.L.P.S..
Nel caso in esame si è, pertanto, al cospetto di una motivazione che, oltre ad esistere dal punto di vista materiale e grafico, non può dirsi solo apparente, recando argomentazioni idonee a far
conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento e gli elementi istruttori sui quali esso si fonda.
D’altronde, come innanzi si è avuto modo di chiarire, le gravi anomalie motivazionali suscettibili di determinare la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. devono emergere direttamente dal testo del provvedimento, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, sicchè non può a tal fine attribuirsi rilievo all’eventuale erroneo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove (costituite e costituende) da parte del giudice di merito.
Il quinto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Il ricorrente non riporta nei loro esatti termini i motivi di appello sui quali il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare, né indica l’atto in cui essi sarebbero stati proposti e la sua precisa collocazione nel fascicolo (di parte o d’ufficio) del grado precedente.
In parte qua la censura va, pertanto, ritenuta inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale opera anche quando, essendo stato denunciato un error in procedendo , la Corte di Cassazione è «giudice del fatto», giacchè l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti ad essa attribuito in una simile ipotesi è pur sempre subordinato al rispetto RAGIONE_SOCIALE regole di ammissibilità e procedibilità stabilite dal codice di rito, per nulla derogate dall’estensione del potere cognitivo del giudice di legittimità ai profili fattuali (cfr . Cass. n. 26936/2022, Cass. n. 280721/2021, Cass. n. 21926/2015, Cass. n. 15367/2014).
Per quanto poi concerne il secondo profilo di doglianza, va osservato che, a norma dell’art. 2729, comma 1, c.c., il giudice è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ attiene al grado di
probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della ‘concordanza’, rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr . Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 23737/2020, Cass. n. 2482/2019).
In base al consolidato indirizzo di questo Supremo Collegio, il procedimento logico da seguire ai fini dell’ammissione della prova presuntiva si articola in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell’analisi di tutti gli elementi indiziari, in modo da scartare quelli irrilevanti; il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile attraverso un’analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 3643/2019).
Si suole pure affermare che per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull’ id quod plerumque accidit , essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr . Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 24643/2021, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 14762/2019, Cass. n. 22909/2012).
Nel descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la denuncia in sede di legittimità della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729, comma 1, c.c., formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettabile solo quando il giudice di
merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei suddetti caratteri, ma non anche quando la critica si concreti in una differente ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice, senza che risultino spiegati i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr . Cass. n. 8829/2023, Cass. n. 29412/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 18611/2021, Cass. n. 3541/2020, Cass. n. 29635/2018, Cass. n. 19485/2017).
Del resto, dal momento che le presunzioni semplici sono lasciate alla sua (come testualmente sancito dalla norma sostanziale in commento), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole di esperienza -fra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società -tramite le quali dedurre il fatto ignoto, nonchè verificare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (cfr . Cass. n. 19472/2023, Cass. n. 9626/2023, Cass. n. 6143/2023, Cass. n. 27066/2022, Cass. n. 18611/2021).
Trattandosi di apprezzamento discrezionale, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 2724/2023, Cass. n. 101/2015, Cass. n. 8023/2009); con la precisazione che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà dell’ iter decisorio (cfr. Cass. n. 20066/2023, Cass. n. 12874/2023, Cass. n. 11357/2023, Cass. n. 7635/2023, Cass. n. 5091/2022, Cass. n. 41132/2021).
Così impostata la questione in termini di diritto, deve rilevarsi che il giudice COGNOME ha dapprima indicato gli indizi da cui è stata
dedotta la prova presuntiva dall’attività di scommessa esercitata nella RAGIONE_SOCIALE giochi -il rinvenimento di un personal computer, di una stampante termica e di dieci schedine giocate e l’uso dei predetti dispositivi da parte di un dipendente del COGNOME (il COGNOME), persona che «stazionava -e non certo per un tempo irrilevante -all’interno del locale» -, e quindi ne ha apprezzato la gravità, precisione e concordanza sulla scorta di una valutazione d’insieme, e non atomistica, dei diversi elementi.
Il giudizio di fatto espresso dal Tribunale è sorretto da motivazione non apparente, nè insanabilmente contraddittoria, come tale insindacabile in questa sede.
Con la lagnanza in esame il COGNOME contesta fondamentalmente la gravità e la precisione di alcuni elementi fattuali posti a base del ragionamento presuntivo seguìto dal giudice a quo e ne prospetta un’inferenza probabilistica diversa, sostenendo che gli indizi raccolti avrebbero dovuto ragionevolmente far propendere per l’ (pag. 21 del ricorso, terzultimo periodo).
La critica, per il modo in cui è formulata, si risolve, quindi, nella sollecitazione di un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , ponendosi su un terreno che non è quello dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr. Cass. n. 18842/2022, Cass. n. 8941/2022, Cass. n. 1166/2022, Cass. n. 35281/2021, Cass. n. 18809/2021, Cass. Sez. Un. n. 1785/2018).
Riguardo, infine, alla dedotta violazione della regola finale di giudizio posta dall’art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 150 del 2011 con riferimento alle situazioni incerte, deve rilevarsi che il Tribunale ha implicitamente escluso che detta regola potesse trovare applicazione nel caso di specie, per essere state acquisite, secondo il suo apprezzamento, prove sufficienti della responsabilità del
trasgressore.
Il sesto motivo è inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre quello di falsa applicazione di legge si configura quando il giudice sussuma la fattispecie concreta, come da lui ricostruita, in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o tragga da questa, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020).
La deduzione del cd. vizio di sussunzione postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso, restando pertanto estranea alla denuncia del vizio suddetto ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale (cfr. Cass. n. 29529/2023, Cass. n. 18193/2023, Cass. n. 34755/2022, Cass. n. 14373/2021, Cass. n. 13195/2020, Cass. n. 9028/2019, Cass. n. 6035/2018).
Esaminando il caso di specie alla luce RAGIONE_SOCIALE surriferite regulae iuris , va osservato che il COGNOME non rimprovera al giudice d’appello di aver erroneamente negato l’esistenza della norma di cui all’art. 3 L. n. 689 del 1981 o di averla malamente interpretata, attribuendole un contenuto che in realtà non possiede, sicchè il paventato vizio di violazione di legge non può ritenersi configurabile nemmeno a livello di astratta prospettazione.
Inoltre, poichè la deduzione del vizio di falsa applicazione di legge presuppone che la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito non venga rimessa in discussione, il motivo si appalesa inammissibile anche sotto questo diverso aspetto, essendo basato
sull’allegazione di fatti e circostanze (l’epoca in cui il COGNOME avrebbe acquisito la conduzione del locale; l’operata chiusura da parte sua della RAGIONE_SOCIALE scommesse ivi in precedenza esistente; l’affidamento della gestione dell’esercizio commerciale al dipendente COGNOME; l’essere il locale privo di collegamento alla rete telematica) che non emergono dall’impugnata sentenza.
Ad analoga declaratoria va incontro il settimo motivo.
Il vizio di motivazione della sentenza per mancata ammissione di una prova, compresa quella testimoniale, può essere denunciato per cassazione nel solo caso in cui investa un punto decisivo della controversia, ovvero quando la prova non ammessa o non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 23473/2023, Cass. n. 20066/2023, Cass. n. 18977/2023, Cass. n. 16214/2019, Cass. n. 5654/17).
Nella specie, il ricorrente lamenta in maniera del tutto generica la mancata ammissione della prova testimoniale da lui articolata in prime cure e successivamente riproposta in appello, senza neppure allegare la decisività di tale mezzo istruttorio, genericamente definito ai fini di .
L’ottavo motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte sopra in occasione dello scrutinio di uno dei profili di doglianza sviluppati nel contesto del quinto mezzo, vale a dire perchè l’impugnante non ha provveduto a riportare in ricorso, nei suoi esatti termini, la censura sulla quale il giudice d’appello avrebbe omesso di statuire, né ha indicato l’esatta collocazione -all’interno del fascicolo, di parte o d’ufficio, del grado pregresso -dell’atto in cui questa sarebbe stata formulata.
A ciò va aggiunto che egli nemmeno ha precisato se il motivo in questione sia stato mantenuto fermo fino al momento della precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni nel giudizio d’appello, come invece si richiedeva a pena della sua inammissibilità (cfr . Cass. n. 22369/2023, Cass. n. 21566/2022, Cass. n. 41205/2021, Cass. n. 5087/2010), dovendo, al riguardo, tenersi presente che l’udienza del 20 maggio 2021, inizialmente fissata per la discussione orale della causa ex art. 437 c.p.c., fu sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell’art. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 2020.
Parimenti inammissibile, in ragione della sua inconciliabilità logica con il dedotto error in procedendo , va ritenuta la contestuale denuncia del vizio di violazione di legge, la quale presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di lagnanza -cosa che, nel caso di specie, va senz’altro esclusa -, risolvendola in modo giuridicamente non corretto (cfr. Cass. n. 25684/2023, Cass. n. 20198/2023, Cass. n. 19899/2023, Cass. n. 37857/2022, Cass. n. 29952/2022, Cass. n. 348/2019, Cass. n. 16646/2017, Cass. n. 329/2016).
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda