Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32066 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32066 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31279/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 874/2021 depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avverso otto ordinanze ingiunzione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE relative alla violazione delle norme regolamentari del RAGIONE_SOCIALE in materia di servizi di trasporto non di linea a noleggio con conducente.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma delle ordinanze opposte.
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso e annullava tutte le ordinanze ingiunzione sopra elencate.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, salvo che nella parte in cui annullava l’ ordinanza ingiunzione n. 13010/2012.
Si costituivano RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo l’integrale rigetto del l’appello .
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello con riferimento alle ordinanze ingiunzione n. 13535/2012 del 03.01.2017, n. 15042/2012 del 25.01.2017, n. 15043/2012 del 25.01.2017, n. 14926/2012 del 09.02.2017 e per l’effetto , in riforma della sentenza appellata, confermava le ordinanze suddette, mentre rigettava l’appello con riferimento alle ordinanze ingiunzione n. 15041/2012 del 24.01.2017, n. 14887/2012 del 08.02.2017 e n. 14835/2012 del 24.01.2017, sia pure con diversa motivazione rispetto a quella del Giudice di pace.
Per quel che ancora rileva il Tribunale evidenziava che l’ordinanza dirigenziale n. 310/2006 era stata ritenuta legittima nel giudizio dinanzi giudice amministrativo (TAR Veneto e Consiglio di Stato n. 824/2008). Non vi erano sopravvenute modifiche successive (rispetto al tempo del fatto) in bonam partem (per il ‘trasgressore’). Il Consiglio di Stato aveva considerato tale ordinanza, in uno ad altri presupposti, anche con riferimento specifico alla categoria degli NCC, con riferimento al contingentamento e senza riferimenti al successivo regolamento del 2010 attuativo dell’art. 5 bis cit.
Il Tribunale riteneva, al pari della giurisprudenza amministrativa citata, che il contingentamento e le restrizioni adottate con l’ ordinanza non fossero illegittime.
Secondo il Consiglio di Stato doveva escludersi, sulla scorta dell’ampia istruttoria e dei pareri favorevoli acquisiti in sede di conferenza di servizi da tutte le amministrazioni interessate (statali e regionali), che fosse riscontrabile il vizio di difetto di motivazione o di contraddittorietà e carenza di istruttoria dedotto sotto molteplici profili dagli originari ricorrenti.
Quanto alla ragionevolezza delle scelte concretamente assunte dal comune di RAGIONE_SOCIALE il Consiglio di Stato osservava che tale scrutinio poteva essere effettuato solo ab externo . In primo luogo, emergeva per tabulas che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva inteso evitare una espansione incontrollata dell’afflusso di natanti commerciali autorizzati da comuni diversi. Sul punto non poteva accogliersi il rilievo, sostenuto dai privati e avallato dal primo giudice, secondo cui a mente dell’art. 12, comma 5, l.r. n. 63 del
1993 doveva essere la Provincia a stabilire i contingenti massimi di imprese di noleggio a livello intercomunale.
La norma in questione, infatti, disciplinava l’adozione dei regolamenti da parte dei comuni, limitandosi a stabilire che in sede regolamentare i comuni lagunari tenessero conto dell’impatto del numero complessivo delle licenze sul moto ondoso; neppure l’art. 10 della medesima legge, che delegava alle Province taluni precisi compiti in materia di navigazione interna, prevedeva che queste ultime potessero fissare autoritativamente i contingenti massimi di licenze di trasporto per i comuni della gronda.
La contestata misura non era isolata ma si inseriva all’interno di una vasta e complessa manovra regolatoria che aveva comportato restrizioni per tutte le categorie di natanti (dalle unità a remi a quelle del servizio pubblico di linea).
La diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei natanti, non era stata ex abrupto introdotta per la prima volta dalle impugnate ordinanze, ma risaliva al piano per il riordino del traffico acqueo del 1997 (che aveva graduato la gerarchia delle funzioni ponendo all’ultimo posto quelle assolte dai noleggiatori), sia al regolamento comunale attuativo della l. r. n. 63 del 1993 (approvato con deliberazione n. 239 del 1994), che aveva previsto l’obbligo per questa categoria di operatori di avvalersi esclusivamente di determinati punti di approdo e solo per lo svolgimento di certe attività (art. 15). Le ordinanze in questione, pertanto, si ponevano in linea di continuità con la precedente disciplina normativa e programmatoria.
Parimenti infondate erano le doglianze con cui si lamentava la violazione degli artt. 16 e 41 Cost. Doveva anche precisarsi che,
contrariamente a quanto affermato nel ricorso di primo grado e ribadito nella memoria di costituzione in appello, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva vietato del tutto l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo per delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte all’azione dannosa del moto ondoso.
La parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica discendeva, quindi, dall’esigenza di tutela del particolarissimo patrimonio culturale ed ambientale di RAGIONE_SOCIALE unico al mondo. La gravosità delle limitazioni si giustificava anche alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente ed al paesaggio (cfr. da ultimo Corte cost. 7 novembre 2007 n. 367).
Il Consiglio di Stato, quindi, investito direttamente della questione, proprio perché il TAR Veneto aveva invece accolto i rilievi ex art. 16 e 41 Cost., aveva in sintesi affermato: – che, al momento della sua adozione (le ragioni sopravvenute rientrano a pieno titolo sul piano del merito-revocabilità e non su quello dell’illegittimità -disapplicabilità) la normativa in parola era stata frutto di attenta riflessione e che la disparità era ragionevolmente giustificata da ragioni di rispetto del patrimonio culturaleambientale.
6.1 Altra questione, seppure connessa era quella inerente il regolamento attuativo del 2010 e agli ulteriori limiti che i soggetti autorizzati in esame dovevano sopportare.
La questione centrale consisteva nello stabilire se il regime della circolazione acquea di RAGIONE_SOCIALE potesse variare a seconda della tipologia dell’attività esercitata in concreto dai vari natanti, nonché
della provenienza della autorizzazione, a seconda cioè che fosse stata rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o da altri comuni della gronda lagunare.
In Sostanza il Tribunale riteneva che la comunicazione prevista dal regolamento comunale fosse sostanzialmente subordinata al pagamento dell’importo previsto per l’accesso. L’art. 5 bis della legge n.21 del 1992 prevedeva che per il servizio di noleggio con conducente i comuni potessero prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o specificamente all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni mediante la preventiva comunicazione attestante, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltrava la comunicazione e o il pagamento di un importo d’accesso.
Secondo il Tribunale subordinare la preventiva comunicazione al pagamento doveva ritenersi illegittimo anche tenuto conto della disparità di trattamento con gli altri operatori presentati o esclusi.
Il Tribunale evidenziava anche che a causa della serialità del contenzioso l’opposizione non aveva riguardato l’art. 15, comma 4, del regolamento comunale in attuazione della legge n.63/1993 (pag. 8 sentenza impugnata).
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto a loro volta, ricorso per cassazione avverso la medesima. Tale ricorso in quanto notificato successivamente
rispetto a quello del RAGIONE_SOCIALE deve essere considerato come ricorso incidentale.
I ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e successivamente rinviati in attesa della decisione della Cassazione a Sezioni Unite sulle questioni di cui all’ordinanza n. 6781/2022.
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 17541 depositata il 20-6-2023 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso principale, insistendo con memoria per il rigetto del ricorso incidentale.
I ricorrenti incidentali hanno depositato memoria insistendo per l’accoglimento del loro ricorso.
12 . All’esito della camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si omette di riportare i motivi del ricorso del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che vi ha rinunciato con atto firmato dal difensore munito di procura speciale. Pertanto, in relazione a tale ricorso il giudizio si è estinto.
Il RAGIONE_SOCIALE, invece, insiste nella richiesta di rigetto del ricorso incidentale per la cassazione della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 874/2021.
Con l’unico articolato motivo i ricorrenti incidentali denunciano: violazione degli articoli 3, 16, 41, 97, 117, comma 2, lettere e) ed m), Costituzione. Violazione delle disposizioni disciplinanti la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali e della concorrenza, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea tra i quali gli articoli 4, 49, 91, 96, 101 e 102
T.F.U.E., regolamento 2454 del 1992, regolamento n. 12 del 1998, regolamento n. 1073 del 2009. Violazione degli articoli 1, 2, 3 e 8 della l. n. 287 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell ‘ Unione Europea, così come degli artt. 5 e 2 del Trattato sull’Unione Europea. Illegittimità e falsa applicazione dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 310 del 2006 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE anche sotto il profilo della disparità di trattamento tra parimenti titolati.
I ricorrenti, in sintesi, denunciano l’illegittimità dell’art. 5 dell’ordinanza dirigenziale n. 310/2006 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sotto il profilo della disparità di trattamento tra parimenti titolati, per avere il Giudice di merito ritenuto che non fosse ingiustificata e lesiva della concorrenza la diversa modulazione dell’accesso nella ZTL per i titolati al servizio pubblico non di linea da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ovvero da parte di altri Comuni, in quanto le l imitazioni all’uopo stabilite avrebbero dovuto applicarsi a tutti gli esercenti del servizio pubblico non di linea, indipendentemente dall’individuazione del RAGIONE_SOCIALE che avesse rilasciato il titolo abilitativo.
Obiettano gli istanti che il principio di territorialità non avrebbe potuto giustificare tale diversità di trattamento, poiché l’autorizzazione allo svolgimento del servizio di NCC acqueo avrebbe consentito comunque di effettuare il viaggio iniziato nel RAGIONE_SOCIALE di San Stino di Livenza fino a RAGIONE_SOCIALE. Né avrebbe potuto incidere su tale limitazione il contingentamento del numero dei titoli abilitativi, poiché la disparità di trattamento contestata avrebbe riguardato natanti parimenti titolati, sebbene i titoli provenissero da comuni diversi.
Soggiungono i ricorrenti che le limitazioni del traffico nella ZTL, con la relativa diversificazione degli operatori a seconda della loro provenienza, non avrebbero potuto essere ricondotte ad esigenze di sicurezza della circolazione e/o del patrimonio lagunare, beni, questi, che non avrebbero potuto ritenersi maggiormente protetti e salvaguardati da una presenza preponderante all’interno del centro storico lagunare di operatori autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, anziché provenienti da altri comuni; sicché la compiuta disparità di trattamento si sarebbe tradotta in una maggiore libertà di svolgere l’attività da parte di coloro la cui autorizzazione fosse stata rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rispetto alle altre imprese ugualmente autorizzate, il cui accesso, subordinato al rispetto delle più stringenti prescrizioni, avrebbe inevitabilmente influito sulla libertà di concorrenza.
In ultimo, gli istanti contestano che i provocati effetti distorsivi della libera concorrenza, a sostegno e protezione di interessi particolari di determinate imprese, avrebbero leso gli artt. 49 e 95 e ss. TFUE, operanti anche all’interno di uno Stato mem bro dell’Unione, e non solo tra Stati membri, senza che le criticate limitazioni potessero ricondursi a ragioni imperative di interesse generale, quali le esigenze di salvaguardia ambientale e di tutela della sicurezza pubblica, obiettivi il cui raggiungimento sarebbe stato perseguibile inibendo omnibus il transito e non già con precipuo riferimento ai soli titolari del servizio di NCC, con pochissime autorizzazioni rilasciate dai comuni della gronda lagunare, che saltuariamente si sarebbero recati a RAGIONE_SOCIALE dai comuni limitrofi, dove esercitavano la relativa attività.
Il ricorso incidentale, le cui censure possono esaminarsi unitariamente stante la loro stretta connessione, è fondato.
Le sanzioni di cui si discute sono state irrogate per la violazione, da parte di titolari di licenza NCC, delle disposizioni comunali sull’istituzione della zona a traffico limitato, delle quali le disposizioni della legge quadro 21/1992 prevedevano l’emanazione già nella formulazione precedente alla riforma di cui al d.l. 207/2008, che nella fattispecie erano state emanate già nel 2006 ed erano vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia d ella riforma del 2008. La medesima questione è identica ad altre già decise da questa Corte ( ex plurimis ord. n.29275 del 2023). Si tratta, infatti, di un contenzioso che ha visto contrapposti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e i titolari di licenza di noleggio con conducente rilasciati da altri comuni della gronda lagunare.
Nell’ordinanza sopra citata si legge che, sul piano normativo, la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (‘Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea’), attribuisce rispettivamente alle Regioni (art. 4) e ai Comuni (art. 5) competenze in materia di servizio di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e, in particolare, prevede che i Comuni, nel redigere i relativi regolamenti, si attengano ai principî stabiliti dalle Regioni. La conseguente legge reg. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, in accordo con la legge n. 21 del 1992, disciplina gli aspetti essenziali e le modalità di esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e fissa la disciplina delle necessarie licenze. La potestà normativa comunale -che si colloca entro i binari delle disposizioni statali e regionali -non deve oltrepassare il limite della mera regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio di
noleggio con conducente. In altri termini, la potestà normativa comunale, che ha natura residuale, deve svolgersi in consonanza con quella regionale che, a sua volta, si armonizza con la potestà normativa di cui è titolare in via esclusiva lo Stato.
Così tracciate le coordinate delle competenze comunali, venendo al caso di specie, sono viziate le disposizioni (come la determina dirigenziale n. 310 del 2006) che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), prevedono una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella ztl istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti di operatori autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o di operatori autorizzati da altri comuni della c.d. gronda lagunare. Infatti, esclusivamente a questi ultimi, a differenza dei primi, è fatto divieto, totale o temporaneo, di ingresso nelle acque della ztl cittadina. Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente valorizza che l’ordinanza dirigenziale che ha posto i limiti all’ingresso nella z ona ZTL sia stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato con sentenza 824/2008, che ha evidenziato come i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati siano ‘espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza’. In linea generale l’affermazione deve essere sicuramente recepita, ma non è decisiva al fine di ritenere la legittimità dell’ordinanza 310/2006 di cui si discute, la quale si risolve in un sostanziale divieto o in una fortissima limitazione al transito, limitato ai soggetti titolari di licenze NCC rilasciate da altri comuni. Sotto questo profilo, la previsione non costituisce
attuazione dell’art.11 co.1 legge 21/1992, che non consente di escludere l’esercizio della facoltà di transito ai titolari di licenza NCC di altri comuni. Peraltro, la tesi del RAGIONE_SOCIALE circa il fatto che il divieto riguardava anche le imbarcazioni con licenza rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è priva di fondamento. Infatti, dalla stessa contestazione risultante dalle ordinanze ingiunzione in esame risulta che la condotta contestata è quella relativa alla violazione del divieto previsto per le unità dotate di autorizzazione ex l. r. n. 63 del 1993 rilasciate da comune diverso da quello di RAGIONE_SOCIALE
La previsione non trova giustificazione neppure nell’art. 12 legge Regione Veneto 63/1993, che in nessuna delle sue disposizioni consente di distinguere la circolazione all’interno delle acque del comune di RAGIONE_SOCIALE dei servizi di trasporto non di linea in relazione al c omune di rilascio dell’autorizzazione. Infatti, l’art. 12 co.5 legge Regione Veneto 63/1993 dispone ‘ il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate e il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tenere conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di RAGIONE_SOCIALE e l’intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore’ ; in questo modo la disposizione indica in quali termini il RAGIONE_SOCIALE debba considerare gli effetti del moto ondoso nella regolamentazione del trasporto non di linea, e cioè in fase di valutazione dell’esistenza dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di trasporto non in linea e in fase di disciplina del traffico, ma non al fine di distinguere il transito dei soggetti già autorizzati sulla base della loro provenienza.
Secondo il suo stesso preambolo, l’ordinanza 310/20026 ha inteso perseguire sia la finalità di salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale di RAGIONE_SOCIALE sia la finalità di limitare il traffico acqueo ai titolari di licenze NCC rilasciate da altro comune per attuare la finalità di cui all’art. 12 co. 5 legge regionale 63/1993 che non consentivano tale limitazione.
Ne consegue che la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE introduce limitazioni all’accesso alla ztl per i natanti titolati da altri comuni in vista della tutela di un distinto e autonomo interesse, non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea, quale l’esigenza di ridurre il moto ondoso nella città, in funzione della salvaguardia dell’assetto ambientale e della tutela del patrimonio artistico e monumentale della laguna di RAGIONE_SOCIALE e realizzando il suddetto fine limitando le restrizioni all’ingresso solo ai titolari di licenza NCC rilasciata da Comuni diversi da quello di RAGIONE_SOCIALE.
In tal modo l’Amministrazione ha posto una limitazione non consentita dalla legge attributiva del relativo potere. Quindi, si deve concludere che l’art. 5 dell’ordinanza dirigenziale 310/2006 è viziato quantomeno da eccesso di potere e che, ricorrendo per questo i presupposti per disapplicare tale disposizione, correttamente il giudice di merito ha escluso l’integrazione degli illeciti contestati.
Nella ordinanza sopra citata si è anche posto in evidenza, da una diversa angolazione giuridica, che è persuasiva l’allegazione dei controricorrenti (qui ricorrenti incidentali) circa l’intervento dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha segnalato (ai sensi dell’art. 21, legge n. 287
del 1990) ‘distorsioni concorrenziali’ indotte dall’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006, che creano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e operatori autorizzati da altri Comuni.
Al riguardo è sufficiente richiamare Cass. Sez. U., n. 17541/2023 (pagg. 24 e 25) che, a proposito della normativa statale, alla quale le disposizioni (regionali e) comunali debbono attenersi, constata che «l’esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 – in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente (va ricordato che in origine gli obblighi di servizio pubblico discendevano solo per il servizio di taxi, i quali risultano disciplinati dalle leggi regionali, ai cui criteri devono attenersi i Comuni nel regolamentarne l’esercizio, enti ai quali sono delegate le funzioni amministrative), sia per l’esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, anche al fine di superare i dubbi riguardanti la loro legittimità – ha caratterizzato le ultime legislature, a ciò stimolate anche dagli interventi delle RAGIONE_SOCIALE indipendenti di settore, quali l’RAGIONE_SOCIALE (che ha inviato al Governo ed al Parlamento il 21 maggio 2015 un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell’autotrasporto di persone non di linea) e l’RAGIONE_SOCIALE), intervenuta più volte proprio sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e RAGIONE_SOCIALE (da ultimo, il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo in cui si sottolinea che il settore dalla mobilità non di linea -taxi e NCC – richiede una riforma
complessiva, in quanto è ancora regolato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, oramai non più al passo con l’evoluzione del mercato)».
Non è oggetto di impugnazione la parte della sentenza che ha statuito che il ricorso in opposizione non aveva riguardato la violazione dell’ art. 15, quarto comma, del regolamento comunale in attuazione della l. r. n. 63 del 1993 e pertanto in tale parte le relative ordinanze ingiunzione restano ferme (vedi pag. 37 del ricorso incidentale).
In conclusione, per le ragioni esposte la Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso principale a seguito della rinuncia del RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito annulla le ordinanze ingiunzione opposte salvo che per la violazione dell’art. 15, quarto comma, del regolamento comunale in attuazione della l. r. n. 63 del 1993 non oggetto di impugnazione.
Si giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle relative al giudizio di legittimità, in considerazione della novità delle questioni e della pronuncia delle Sezioni Unite sopravvenuta nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso principale a seguito della rinuncia del RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito annulla le ordinanze ingiunzione opposte, salvo che per la violazione dell’art. 15, quarto comma, del
regolamento comunale in attuazione della l. r. n. 63 del 1993 non oggetto di impugnazione.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda