Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29727 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29727 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 18827/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura di Roma RAGIONE_SOCIALE, rap presentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– Controricorrente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22335/2019 depositata il 19/11/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.
Sanzioni amministrative – NCC
Rilevato che:
con sentenza n. 16653/2016, il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione, proposta ex art. 22, l. n. 689/1981, dalla RAGIONE_SOCIALE avverso dieci verbali di accertamento emessi da Roma RAGIONE_SOCIALE, tutti ele vati nei confronti dell’opponente nel mese di ottobre 2015, per aver la stessa, con il veicolo targato TARGA_VEICOLO, di sua proprietà, violato l’art. 7, commi 1 e 14, c.d.s., circolando nella corsia riservata ai mezzi pubblici di Roma RAGIONE_SOCIALE, ovvero l’art. 7, commi 9 e 14, c.d.s. accedendo nella zona a traffico limitato RAGIONE_SOCIALE stessa Roma RAGIONE_SOCIALE senza la prescritta autorizzazione;
con sentenza n. 22335/2019, nella costituzione dell’appellata Roma RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, condannata la cooperativa alle spese del grado. Più esattamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il giudice dell’appello fondava la propria decisione sulla circostanza che la società appellante non aveva depositato alcuna licenza NCC di cui pretendeva essere titolare, attestante l’esercizio autorizzato dell’attività di noleggio con conducente (per come disciplinato dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 21 del 1992), nonché sulla tardività ed inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE comunicazione rilasc iata dall’RAGIONE_SOCIALE il 13/04/2016 che attestava il rilascio, in favore RAGIONE_SOCIALE società, del permesso di circolazione nella ztl di Roma RAGIONE_SOCIALE. Nel merito, il Tribunale di Roma ribadiva che la sentenza del Tar Lazio n. 11636/2015 del 13/10/2015 , invocata dall’appellante, con cui erano state annullate le delibere comunali n. 379 del 30/12/2014 e del 16/03/2015, che avevano previsto maggiori oneri rispetto al passato per l’ottenimento dell’accesso alla ztl, e a seguito delle quali Roma RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a revocare la licenza alla cooperativa RAGIONE_SOCIALE, con comunicazione del 02/03/2015, non aveva assunto nessuna statuizione sull’obbligo RAGIONE_SOCIALE preventiva comunicazione di
accesso, previsto invece come indefettibile da diversa delibera del Comune di Roma n. 553/2001. Di qui l’irrilevanza (rispetto alla materia del contendere) RAGIONE_SOCIALE sentenza del giudice amministrativo;
avverso la citata sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione, basato su sette motivi, la società cooperativa RAGIONE_SOCIALE, cui resisteva con controricorso Roma RAGIONE_SOCIALE;
4 in prossimità dell’adunanza camerale, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria ex art. 380bis . 1, cod. proc. civ.; all’esito dell’udienza camerale del 24/11/2022, il precedente Collegio, co n ordinanza interlocutoria n. 10098/2023, atteso che il quinto motivo di ricorso poneva una questione di massima di particolare rilevanza che, in altro giudizio, era già state rimesse alle Sezioni unite di questa Corte con l ‘ ordinanza interlocutoria 01/03/2022, n. 6781, ha rinviato la causa a nuovo ruolo (ed è per questa ragione che essa viene discussa in questa camera di consiglio) in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione delle Sezioni unite. Infine, la ricorrente ha depositato una memoria in prossimità di questa camera di consiglio;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso la società deduce -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., ritenendo che il Giudice di appello si sia arrogato il potere di ampliare il thema decidendum già fissato in primo grado, per avere deciso sulla questione RAGIONE_SOCIALE titolarità RAGIONE_SOCIALE licenza NCC per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, insuscettibile d’esame perché preclusa dal l’intervento del giudicato di primo grado sul punto in difetto di specifica impugnazione;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’omessa
pronuncia sulla violazione dell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, convertito dalla legge n. 19 del 2017, ritenendo che il Tribunale di Roma abbia omesso di decidere in merito all’eccezione di avvenuta intr oduzione dell’art. 9, comma 3, d.l. cit., per come convertito dalla legge n. 19 del 2017, sollevata per la prima volta in appello perché sopravvenuta ad un mutamento legislativo in seguito al maturare di tutte le preclusioni istruttorie;
nel terzo motivo la ricorrente censura -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., nella parte in cui il Tribunale avrebbe rigettato con motivazione ‘del tutto contraddittoria’ il primo motivo di appello su l presupposto che la RAGIONE_SOCIALE non fosse titolare di alcuna licenza NCC richiesta dalla legge quadro n. 21 del 1992, violando il disposto dell’art. 115, cod. proc. civ., per cui sono da ritenersi non contestati, e, quindi, provati, i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e quelli su cui il convenuto ha mantenuto il silenzio;
con il quarto motivo la ricorrente lamenta -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice dell’appello ha definito inutilizzabile, in quanto tardivamente prodotto, il documento relativo alla lettera RAGIONE_SOCIALE Roma avente ad oggetto la verifica di autorizzazione per la ztl, trascurando che esso si er a formato il 13/04/2016 e quindi successivamente all’inizio del giudizio di primo grado e alle preclusioni documentali maturate per il procedimento davanti al Giudice di Pace regolate dal rito del lavoro, in quanto il giudizio di primo grado era stato iscritto a ruolo il 04/12/2015;
con il quinto motivo la ricorrente si duole -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. –RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, convertito dalla legge n. 19 del
2017, in relazione a ll’art. 113, cod. proc. civ., ritenendo che il giudice d’appello avrebbe errato nel non applicare la disciplina dell’articolo 9, comma 3, che aveva sospeso fino al 31/12/2017 l’art. 5 -bis , RAGIONE_SOCIALE legge quadro n. 21 del 1992, e tutte le modifiche apportate d all’art. 29, comma 1quater , d.l. n. 207 del 2008;
con il sesto motivo la ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 -bis , RAGIONE_SOCIALE legge n. 21 del 1992, in relazione alla sentenza del Tar Lazio n. 11636 del 13/10/2015, ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che, dopo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE delibera comunale cui era poi susseguita la revoca da parte di Roma RAGIONE_SOCIALE dell’autorizzazione rilasciata alla cooperat iva ricorrente a svolgere l’attività di cui si discute, riviveva la precedente comunicazione che la società aveva fatto prima RAGIONE_SOCIALE revoca del permesso datata 02/03/2015. In ogni caso, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, l’obbligo di preventiva com unicazione di accesso a Roma RAGIONE_SOCIALE, prescritto dall’art. 5 -bis , RAGIONE_SOCIALE legge quadro n. 21 del 1992, era stato comunque assolto dalla società in data 06/06/2015, come documentato dai messaggi pec ritualmente depositati;
con il settimo motivo la ricorrente allega -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -la violazione degli artt. 4 e ss. del d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cui il giudice dell’appello avrebbe liquidato illegittimamente le spese di lite;
il primo motivo è fondato, con assorbimento del terzo motivo;
8.1. il Tribunale (pag. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza) ha affermato che la cooperativa non aveva dimostrato di essere titolare di licenza di esercizio del servizio di noleggio nel periodo in cui sono state rilevate le infrazioni in esame, benché tale aspetto fosse estraneo al thema decidendum . Ed infatti il profilo controverso (al quale, del resto, si
riferiscono alcuni dei motivi di ricorso per cassazione), delineato dai motivi di appello, riguardava la diversa e più circoscritta questione relativa al se la società avesse o meno il permesso di accesso alle corsie preferenziali e alla ztl di Roma RAGIONE_SOCIALE;
il quinto motivo è fondato nei limiti di seguito esposti, e ciò comporta l’assorbimento del secondo, del quarto, del sesto e del settimo motivo;
9.1. va data continuità al recente indirizzo sezionale (Cass. 14/07/2023, n. 20278), per il quale « ‘art. 9 co. 3 d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 conv. con mod. dalla legge 27 febbraio 2017 n.19 ha previsto: ‘…la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7 -bis, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017’. L’art. 7 -bis co.1 d.l. 10-2-2009 n. 5 conv. con mod. dalla legge 9-42009 n. 33 aveva disposto, ‘nelle more RAGIONE_SOCIALE ridefinizione RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali’, la sospensione dell’efficacia dell’art. 29 co . 1-quater d.l. 20 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14. L’art. 29 co. 1 -quater ha sostituito l’art. 3 legge 15 gennaio 1992 n. 21 e ha introdotto nella medesima legge l’art. 5 -bis, disposizione per la cui violazione sono state irrogate le sanzioni amministrative nella fattispecie, che prevede: ‘(Accesso nel territorio di altri comuni) 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso al loro territorio o , specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante preventiva comunicazione contenente, con
autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività RAGIONE_SOCIALE presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso’. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17541 depositata il 20-6-2023 hanno risolto le questioni relative alla sospensione dell’efficacia delle modifiche alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 introdotte dall’art. 29 co. 1-quater d.l. 20 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, ponendo i seguenti principi di diritto: «Il legislatore, con la disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 244 del 2016, ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1 -quater d.l. n. 207/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, posticipandola al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017). Le fattispecie introdotte con il predetto art. 29, comma 1-quater cit. non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli artt. 3 e 11 legge quadro n. 21 del 1992 ( art. 3 . Servizio di noleggio con conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Art. 11 . Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo
4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive autorimesse. 5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le RAGIONE_SOCIALE sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.), che vengono pertanto solo integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti al momento RAGIONE_SOCIALE commissione RAGIONE_SOCIALE violazione contestata». Rinviando alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezione Unite per l’esposizione delle ragioni sulle quali si fondano i principi esposti, si deve fare applicazione di tali principi in questa sede, statuendo che il Tribunale di Roma ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5 -bis legge 21/1992 introdotto dall’art. 29 co. 1-quater d.l. 207/2008 conv. con mod. in legge 14/2009, in quanto al momento RAGIONE_SOCIALE commissione degli illeciti nel 2015 la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia RAGIONE_SOCIALE fattispecie, così come delle altre previste dall’art. 29 co. 1-quater, era
sospesa. Nel contempo si impone di verificare, con accertamento di fatto spettante al giudice di merito, se le condotte contestate integrino altro illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 11 legge 15 gennaio 1992 n. 21 nella formulazione precedente alla riforma di cui al d.l. 207/2008, che erano vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia RAGIONE_SOCIALE riforma medesima. Infatti, la tesi del ricorrente, in ordine al diritto ad accedere alla zona ZTL e alle corsie preferenziali senza limitazioni non può essere accolta, dovendosi dare continuità ai precedenti di Cass. Sez. 2 8-10-2008 n. 24827 (Rv. 605857-01) e Cass. Sez. 2 10-10-2008 n. 24942 (Rv. 605036-01): con tali sentenze si è statuito – con riferimento alla disposizione dell’art. 11 legge 21/1992 nella formulazione vigente al momento RAGIONE_SOCIALE commissione anche dei fatti oggetto del presente giudizio secondo i principi posti dalle Sezioni Unite – che il terzo comma dell’art. 11, laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato con il primo comma dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell’esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che c ondizionino l’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di transito ad autorizzazione preventiva, e anche a ulteriori adempimenti (quali il possesso di apparecchio ‘telepass’)» ;
10. in conclusione, accolti il primo e il quinto motivo, assorbiti i rimanenti motivi, la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, il quale, nell’accertare se le condotte contestate integrino o meno la violazione delle disposizioni dell’art. 11 , RAGIONE_SOCIALE legge n. 21 del 1992, e dei regolamenti comunali nella versione vigente all’epoca dei fatti di causa, dovrà verificare: da un lato, se le previsioni siano conformi alla normativa eurounitaria;
dall’altro, l’incidenza , sulle condotte illecite eventualmente integrate, RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 11636/2015 del Tar Lazio e delle ordinanze di sospensiva emesse nel corso dello stesso giudizio, anche con riguardo al ripristino RAGIONE_SOCIALE precedente autorizzazione e dei precedenti regolamenti;
11. il giudice del rinvio provvederà inoltre sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il primo e il quinto motivo, assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di