Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30118 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30118 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8200/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di ROMA n. 16061/2021 depositata il 14/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale era stata rigettata la opposizione avverso tre ordinanze ingiunzione emesse dalla prefettura di Roma relative ad altrettante sanzioni per violazione dell’articolo 7 /1-14 del codice della strada ovvero accesso nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione e circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici senza la prescritta autorizzazione.
Il T ribunale di Roma rigettava l’appello evidenziando che l’opp onente, titolare di una licenza di noleggio con conducente rilasciato dal Comune di Trecase non poteva liberamente accedere alle corsie preferenziali e nelle zone a traffico limitato del Comune di Roma in primo luogo perché alla data del fatto, 27 marzo 2017, la licenza non era stata ancora concessa, recando la data del 31 ottobre 2017, peraltro in favore di altro soggetto (NOME COGNOME) diverso dall’opponente e perché l’articolo 11 della l.n. 22 del 1992 era sospeso e, dunque, non si poteva autorizzare alcun libero accesso alle corsie preferenziali e alle zone ZTL. Infine, evidenziava che nell’ordinanza impugnata era espressamente indicato il decreto con cui era stata conferita al viceprefetto la delega per l’applicazione dell’ intero sistema sanzionatorio.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di cinque motivi.
La prefettura di Roma è rimasta intimata.
Parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’ art. 112 c.p.c.
il giudice d’appello avrebbe svolto un’ autonoma ed illegittima indagine nel merito andando a censurare il mancato possesso della licenza in capo alla società opponente, circostanza del tutto estranea al giudizio. Infatti, non essendo stato oggetto di discussione del giudizio di primo grado l’esame circa la titolarità della licenza tale aspetto sarebbe passato in giudicato. Inoltre, la licenza era stata conferita alla società ricorrente.
1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La società ricorrente nel ricorso omette di specificare come sia stata dedotta in giudizio la sua mancanza di autorizzazione o licenza allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente al momento delle violazioni contestate. Alla fine di pag. 6 dell’atto di impugnazione si legge che l’ulteriore contestazione in ordine alla licenza intestata ad NOME COGNOME è coperta dal giudicato interno senza alcuna ulteriore specificazione, da questa affermazione sembra che la mancanza di licenza sia stata discussa nel corso del giudizio. In ogni caso, non essendo possibile sindacare come tale circostanza sia stata introdotta nel giudizio e risultando la stessa dagli atti di causa era nel potere del giudice di valutarla. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del ” tantum devolutum quantum appellatum “, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta
in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 6-L, Ord. n. 513 del 2019, Sez. 3, Sent. n. 20652 del 2009).
Inoltre, il riferimento al giudicato interno sulla eccezione di mancanza di licenza è privo di specificità perché il ricorrente non deduce che in primo grado vi era stata una pronuncia esplicita sulla circostanza controversa, dunque, non può ritenersi che fosse onere della controparte proporre appello incidentale sul punto. Infatti, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 2, Ord. n. 10760 del 2019).
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’ art. 11, comma 3, legge quadro n. 21 del 1992 nella versione precedente il decreto-legge n. 207 del 2008.
A parere della ricorrente, premesso che sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 21 del 1992 il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarro, natante e veicoli a trazione animale costituisce servizio pubblico non di linea così, risulterebbe evidente l’esclusione degli autobus cui, invece, si riferiva la sentenza della corte di cassazione n. 2112 del 2021. In sostanza il ricorrente evidenza dell’articolo 11, comma 3, della legge numero 21 del 1992 nella sua versione originaria prevedeva la possibilità dell’uso delle corsie preferenziali e d elle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi c.c. anche al servizio di noleggio con conducente.
2.1 Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’ art. 104 codice della strada, articolo 14 del decreto legislativo n. 139 del 2000. La censura è ripetitiva di quella proposta nel giudizio di appello circa la mancanza del potere del viceprefetto di emettere ordinanze ingiunzione, mancando la prova della delega da parte del prefetto. Nel giudizio di primo grado la difesa aveva richiesto al giudice di pace di esercitare i poteri di cui all’articolo 210 del Codice di procedura civile senza esito alcuno.
3.1 Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente non coglie la ratio della decisione. Infatti, il Tribunale ha espressamente ritenuto sussistente il potere in capo al viceprefetto in quanto nell’ordinanza opposta era espressamente indicato il decreto prot. n.3345 del 30 gennaio 2017 con il quale
era stato conferito al viceprefetto firmatario dell’atto l’incarico di dirigente dell’area III Ter relativa all’applicazione del sistema sanzionatorio. Inoltre, non è rilevante che l’appellante avesse fatto richiesta al giudice di pace di esercitare il potere di cui all’art. 210 c.p.c. sia perché superfluo per quanto si è detto, sia perché tale richiesta avrebbe dovuto essere reiterata nel giudizio di appello.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione articolo 204, dell’articolo 3 della legge n . 241 del 1 990 dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993.
Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la firma autografa non è n ecessaria in quanto sostituita dall’indicazione stampa del nominativo. Ciò non può valere per le ordinanze ingiunzione prefettizia che costituiscono espressione di un potere decisorio individuale.
4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Anche in questo caso è sufficiente richiamare un precedente di questa Corte che ha affermato che: «Qualora l’ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione di cui all’art. 3, comma secondo, L. 39/1993, secondo cui “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l’apposizione di firma autografa, quest’ultima è sostituita dall’indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile» (Sez. 2, Ordinanza n. 24231 del 2022 conf. Cass. 18493/2020; Cass. 12160/2012).
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 13 , comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
La censura attiene alla condanna al pagamento del contributo in misura doppia di quella prevista per legge quando invece l’appellante doveva essere condannata in misura pari a quella del contributo versato.
5.1 Il quinto motivo è inammissibile in quanto il senso della statuizione è all’evid enza di attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.
Il ricorso è rigettato.
Nulla spese in quanto parte controricorrente si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale discussione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione