Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26627 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19033/2023 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende ex lege ;
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE DEI
RAGIONE_SOCIALE PER LA SICILIA – SEZ. OPERATIVA TERRITORIALE PALERMO
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 431/2023, depositata l’ 8/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
Con sentenza n. 2044/2017 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 75891/2015, con cui l’RAGIONE_SOCIALE sezione di Palermo, gli aveva irrogato la sanzione di euro 45.000 per avere installato all’interno del proprio esercizio commerciale, in mancanza della licenza di cui all’art. 88 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza (TULPS), undici apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS, in gestione per conto della ditta RAGIONE_SOCIALE NOME, e quattro apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lettera c) TULPS di sua esclusiva proprietà. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione, contestata con verbale di accertamento redatto dagli agenti dell’RAGIONE_SOCIALE, stante che l’autorizzazione di cui all’art. 86 TULPS, ottenuta dal ricorrente per gli apparecchi da gioco tipo slot machines , non fosse sufficiente alla regolare detenzione e all’uso degli apparecchi di intrattenimento per cui è causa, poiché nello stesso esercizio si effettuava anche la raccolta di scommesse in assenza della licenza ex art. 88 TULPS.
COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione impugnata. La Corte d’appello di
Palermo, con la sentenza 8 marzo 2023, n. 431, ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in sette motivi:
il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 88 e 110 TULPS, 2, comma 2ter del d.l. 40/2010, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che fosse necessaria anche la licenza di cui all’art. 88 TULPS ai fini della installazione nel locale di apparecchi da intrattenimento;
il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti gli elementi indicati dai verbalizzanti per ritenere che nel locale si svolgesse l’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse;
il terzo motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che i quattro apparecchi del tipo videogames totem rinvenuti nel locale del ricorrente fossero riconducibili alle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS;
il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 della legge 689/1981 per mancata applicazione della causa di non punibilità ivi prevista alla sanzione irrogata, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11 del d.lgs. 150/2011;
il quinto motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del trattato dell’Unione europea, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, comma 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea’;
il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli artt. 2697 c.c., 6, comma 11, d.lgs. 150/2011,421 e 437 c.p.c.;
7. il settimo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge 689/1981, nella parte in cui la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria.
II. Il Collegio rileva che il ricorrente, in particolare con il quinto motivo, sollecita questa Corte di legittimità a domandare alla Corte europea di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione della compatibilità della normativa nazionale di cui agli artt. 88 e 110, commi 6 e 9 del r.d. 773/1931 (TULPS) con gli artt. 49 ss., 56 ss. del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con i principi comunitari di effettività, parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento. A fronte di tale richiesta si ritiene opportuno -si vedano al riguardo i parametri condivisi per la fissazione dei ricorsi civili in udienza pubblica o in camera di consiglio elaborati nella riunione del 18 dicembre 2023 dei presidenti RAGIONE_SOCIALE sezioni civili -rinviare la causa alla pubblica udienza della sezione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione