Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21693 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21693 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Sanzioni amministrative
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/07/2024
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G.N. 16120/2020
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16120/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
AVV_NOTAIO NOME
-intimato – avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 1180/2019 depositata il 12/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. NOME COGNOME e l’Avvocatura dello Stato che hanno concluso per la fondatezza del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Vitipeno che aveva confermato il verbale di contestazione emesso dalla sezione di polizia stradale di Bolzano per la violazione dell’articolo 46 della l. n. 298 del 1974 in materia di autotrasporto per aver posto in essere un trasporto internazionale intracomunitario di merci per conto di terzi in assenza di copia certificata conforme della licenza comunitaria.
La premessa in fatto risultava pacifica ovvero che in data 13 giugno 2018 all’altezza della progressiva chilometrica dell’autostrada 22 del Brennero, nel territorio del Comune di Campo Trens (BZ) una pattuglia dipendente dal reparto di polizia stradale procedeva al controllo di un complesso veicolare costituito da un trattore stradale ed un semirimorchio alla guida del quale si trovava NOME COGNOME, autista dipendente della ditta di autotrasporto indicata in rubrica. A seguito del controllo dell’autoa rticolato
Ric. 2020 n.16120 sez. S2 – ud. 11/07/2024
emergeva che era in atto un trasporto in ambito internazionale dall’Austria a San Cesareo sul Panaro in Italia per cui veniva richiesta l’esibizione della rituale documentazione, tra cui nello specifico, oltre al documento di trasporto relativamente alla merce, la prescritta licenza comunitaria.
Il conducente risultava non essere in possesso della citata licenza, la quale avrebbe dovuto trovarsi a bordo del veicolo per essere esibita a richiesta degli agenti di polizia stradale. Il AVV_NOTAIO, infatti, era unicamente in grado di mostrare una fotocopia in carta semplice del citato documento in sostituzione della copia conforme emessa dagli uffici periferici dipendenti dal RAGIONE_SOCIALE, timbrata e firmata in originale dal funzionario preposto.
Di conseguenza gli operatori provvedevano a contestare l’infrazione di cui all’articolo 46 della l. n. 298 del 1974 con conseguente esecuzione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, affidandolo al conducente.
In altri termini, la Corte d’Appello evidenziava come circostanza non contestata che la ditta esportatrice appellante era autorizzata al trasporto internazionale ma la relativa autorizzazione non era a bordo del veicolo trasportatore.
Tutto ciò premesso, a parere del giudice dell’appello l’interpretazione dell’articolo 46 del d. lgs. n. 298 1974 deponeva per la sussistenza della violazione anche in caso di inosservanza di una condizione di impiego stabilita dalla autorizzazione.
Nella specie, dunque, pur sussistendo la licenza comunitaria di trasporto il suo mancato materiale possesso all’atto del controllo stradale era una violazione della condizione di impiego che
prescriveva di tenere una copia conforme della licenza a bordo. Ciò si desumeva anche dal regolamento CE n. 1072 del 2009 secondo cui la licenza comunitaria e le prove certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato 2 che stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Tale modello prevede sulla seconda pagina della licenza che una copia certificata conforme debba trovarsi a bordo del veicolo. Secondo la Corte d’Appello, ancorché vi siano due differenti condotte, il legislatore ha voluto prevedere la medesima sanzione per le due distinte fattispecie di illecito: rispettivamente l’assenza di licenza e quella dell’assenza della copia conforme a bordo.
Tuttavia, nonostante tali argomentazioni militassero a favore della tesi dell’amministrazione, il giudice dell’appello riteneva di conformarsi alla sentenza di questa Corte intervenuta in corso di causa che aveva fornito una diversa interpretazione della norma in esame, escludendo dal novero della violazione la condotta di colui che pur in possesso della licenza comunitaria è privo dell’originale o della copia certificata al momento del controllo (ord. n. 28283 del 2019).
Il Commissario del Governo di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia sulla base di un motivo di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
All’udienza del 27 settembre 2023 il Collegio rilevata la valenza nomofilattica della questione e le diverse interpretazioni della norma citata ha rinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 46, primo comma, della legge n. 298 del 1974 e dell’articolo 4, parr. 3, 4 e 6, dell’all. II del regolamento 2009/1072 CE.
A parere del ricorrente la norma indicata in rubrica sanziona anche la condotta di colui che effettua un trasporto intracomunitario senza avere a bordo dell’autoveicolo una copia conforme della licenza comunitaria.
1.1 Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
L’ufficio di Procura evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato l’art. 46, comma 1, della l. n. 298 del 1974, nel senso che è imposto all’impresa di trasporto che, stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea, effettui in Italia operazioni di trasporto merci per conto di terzi, di portare, a bordo del veicolo utilizzato, l’originale o la copia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria.
In precedenza, questa Corte aveva ritenuto che ai fini dell’integrazione del trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, fosse necessario un trasporto di merci senza la necessaria autorizzazione, nel senso del solo difetto di rilascio, restando irrilevante che quella autorizzazione non fosse momentaneamente in possesso nel momento dell’accertamento (Sez. 2 – , Ordinanza
n. 28283 del 04/11/2019, cit. ma v. prima ancora Sez. 2, Sentenza n. 12697 del 30/05/2007).
Successivamente, tuttavia, la Corte di legittimità ha precisato meglio, senza dunque porsi in contrasto con i principi in precedenza affermati, che il pregresso orientamento è applicabile nelle ipotesi in cui gli agenti accertatori, anziché contestare l’ip otesi sanzionatoria ‘per trasporto eseguito in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dall’art. 4/4 -56 del Reg. CE n. 1072/2009′, abbiano inteso fare riferimento all’ipotesi della condotta sanzionata ‘per trasporto eseguito in difetto di autorizzazione’, evide ntemente non assimilabile alla prima.
Diversamente, con riguardo alla disciplina specifica riguardante l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dal regolamento comunitario, ha affermato che in quelle disposizioni viene in rilievo una «condizione» di esercizio, il cui mancato rispetto deve ritenersi rientrante nell’ambito di applicabilità del citato art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, nella parte in cui sanziona «chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli … violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o ne ll’autorizzazione», allo stesso modo di «chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli …, senza licenza o senza autorizzazione».
Nel caso oggi in discussione, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, gli agenti operanti avevano contestato l’assenza della copia certificata conforme della licenza comunitaria, ricorrendo, dunque, proprio alla seconda parte del citato art. 46, riguardante non la carenza di licenza, ma la violazione RAGIONE_SOCIALE condizioni e dei limiti della licenza.
Appare dunque determinante anche in questo caso, come in quello esaminato dalla citata pronuncia di legittimità del 2022, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative dell’art. 46 della legge n. 298/1974, non il «mancato rilascio» all’impresa di autotrasporto del titolo richiesto per effettuare i RAGIONE_SOCIALE internazionali di merci su strada o il suo «mancato materiale possesso» all’atto del controllo stradale, quanto la violazione di una «condizione» di impiego stabilita nel documento autorizzativo, in quanto, tra le varie «disposizioni generali» riportate sul retro del modello è prescritto, espressamente, che «una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo» (settimo periodo, prima parte).
Siffatto recente dictum giurisprudenziale va condiviso, per la solidità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che fanno leva su quanto testualmente stabilisce il Regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, all’art. 4, paragrafo 4, il quale, dopo aver premesso che «la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato II», ha previsto che «tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego», così legittimando la correttezza -come già evidenziato -della qualificazione di «condizione» di esercizio dell’obbligo di avere a bordo del veicolo o l’originale o una copia certificata conforme della licenza comunitaria’.
1.2 Il ricorso è fondato.
Il collegio condivide le conclusioni del P.G.
La questione giuridica, sottoposta all’esame di questa Corte consiste nella rilevazione della sussistenza o meno della violazione ascritta alla ricorrente con riferimento all’art. 46, comma 1, della
legge n. 298/1974 e, in particolare, sul se, a tal fine, sia necessario portare a bordo dell’autoveicolo, durante la sua circolazione, il titolo autorizzativo almeno in copia certificata (ove il conducente non sia in possesso dell’originale) conforme alla licenza comunitaria.
La decisione del Giudice dell ‘Appello si è fondata su un precedente di questa Corte non condiviso dal Tribunale giudicante che, tuttavia, ha ritenuto di adeguarvisi.
La Corte di cassazione con ordinanza di questa sezione n. 24168 del 04/08/2022 ha avuto modo successivamente di precisare l’interpretazione dell’ art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974. In tale occasione si è affermato il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: In tema di sanzioni amministrative, l’impresa di trasporto che, stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea, effettua in Italia operazioni di trasporto merci per conto di terzi, senza portare, a bordo del veicolo utilizzato, l’originale o la copia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria di cui è titolare, incorre nella sanzione contemplata dall’art. 46, comma 1, della l. n. 298 del 1974, stante la natura di “condizione” di esercizio del predetto documento – Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente l’esibizione, da parte del conducente, di una mera fotocopia a colori rilasciata alla ditta ricorrente. (Sez. 2 – , Ordinanza n. 24168 del 04/08/2022, Rv. 665555 – 01).
Con la citata pronuncia si è posto in rilievo che la soluzione da adottare in relazione al quesito sopra sintetizzato debba essere nel senso dell’obbligatorietà del possesso della licenza in forma certificata (in originale o copia conforme), non bastando una mera fotocopia, trattandosi di un illecito meramente formale di tipo
omissivo, consistente nell’inosservanza di uno specifico obbligo di legge, che presuppone il possesso della certificazione valida (in forma originale o nella copia conforme) all’atto del controllo durante la circolazione del veicolo.
Al riguardo deve valorizzarsi la specificità della previsione contenuta in una fonte comunitaria vincolante -ovvero quella di cui all’art. 4, par. 4, del Reg. CE n. 1072 del 2009 che, nel disciplinare la licenza comunitaria e le copie certificate, per le quali è sancita la necessità della loro conformità al modello legale, afferma che devono riportare le disposizioni o prescrizioni generali di impiego, oltre ad essere stabilito -pedissequamente -che essa deve trovarsi a bordo del veicolo, in modo tale da poter essere sempre esibita all’atto dei controlli da parte degli agenti accertatori. Dunque, pur quando risulta accertato che la licenza comunitaria è stata rilasciata in favore della società titolare del mezzo – il mancato possesso della stessa (necessariamente in originale o copia conforme) al seguito durante il trasporto (comportante l’inosser vanza di una imprescindibile condizione di impiego stabilita dal titolo autorizzativo) integra, proprio in virtù RAGIONE_SOCIALE esigenze da garantire in relazione alle previsioni regolamentari internazionali nel relativo ambito di competenza, la violazione in questione (punita ai sensi dell’art. 46 della legge n. 298/1974), consistente nella trasgressione del tassativo obbligo di portare a bordo del veicolo autotrasporta tore, durante la sua circolazione, o l’originale o la copia certificata conforme alla licenza comunitaria.
Pertanto, sulla scorta di questo inquadramento logicoletterale-sistematico, il citato Tribunale ha erroneamente escluso dalle condotte sanzionabili quella di ‘ trasporto eseguito in difetto
RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dall’art. 4/4 -5-6 del Reg. CE n. 1072/2009′.
Con riferimento alla disciplina specifica che viene in rilievo in questa sede è importante rilevare che in tutti i modelli autorizzativi all’autotrasporto internazionale di merci (tra i quali la licenza comunitaria) -generalmente sul retro di tali documenti (seconda pagina), dove sono riportate le disposizioni o prescrizioni generali di impiego -è sempre stabilito che l’autorizzazione in questione deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti addetti al controllo: si tratta -a tutti gli effetti -di una vera e propria «condizione» di esercizio, il cui mancato rispetto deve ritenersi rientrante nell’ambito di applicabilità del citato art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, nella parte in cui -si noti (ed è ciò che rende legittima la sussunzione della condotta di cui trattasi nei comportamenti puniti da detta norma) – sanziona «chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli … violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione», allo stes so modo di «chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli …, senza licenza o senza autorizzazione».
Determinante ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative dell’art. 46 della legge n. 298/1974 si rivela il fatto che non è in discussione il «mancato rilascio» all’impresa di autotrasporto estera del titolo richiesto per effettuare i RAGIONE_SOCIALE internazionali di merci su strada o il suo «mancato materiale possesso» all’atto del controllo stradale, quanto per come già evidenziato la «violazione» (l’inosservanza) di una «condizione» di impiego stabilita nel documento autorizzativo (fattispecie,
perciò, da ritenersi anch’essa sanzionata dal citato articolo), che impone tassativamente che lo stesso debba trovarsi a bordo del veicolo.
Va, in proposito, osservato che, per quanto riguarda specificatamente la licenza comunitaria, tra le varie «disposizioni generali» riportate sul retro del relativo modello è prescritto, per l’appunto, che «una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo» (settimo periodo, prima parte). A comprova di ciò occorre rimarcare che il più volte citato Regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, all’art. 4, paragrafo 4, dopo aver premesso che «la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato II», ha previsto che «tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego», così legittimando la correttezza -come già evidenziato – della qualificazione di «condizione» di esercizio dell’obbligo di avere a bordo del veicolo o l’originale o una copia certificata conforme della licenza comunitaria.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea effettui in Italia RAGIONE_SOCIALE operazioni di trasporto di merci per conto terzi senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l’originale o la c opia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria di cui è titolare, la stessa impresa incorre nelle sanzioni amministrative contemplate dall’art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, risultando così effettivamente violata la «condizione» del Regolamento CE n. 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi a bordo del veicolo durante la sua circolazione (art. 4,
paragrafo 4, Reg. cit.), condizione che è riportata anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bolzano in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bolzano in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione