Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13588/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 16/2020 depositata il 07/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Reggio Calabria le ingiungeva il pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 18.691,92 pari alla metà dell’importo depositato sul libretto postale nominativo ordinario n. 8810 acceso in data 25.1.1991 convertito in data 23.6.2003 nel libretto di risparmio n. 000009306636 – di cui il COGNOME era cointestatario unitamente alla madre, COGNOME NOME, deceduta il 2.8.2010.
Deduceva l’opponente di aver negato il rimborso a NOME COGNOME a seguito di formale opposizione allo scorporo di uno degli eredi della cointestataria deceduta, COGNOME NOME, in forza delle disposizioni di cui all’art. 157 del D.P.R. n. 156/73, agli artt. 11 e 180 del D.P.R n. 256/89, nonché al manuale normativo di RAGIONE_SOCIALE, applicabili trattandosi di libretto postale recante data anteriore al 30.6.2002, anteriore dunque al D.M. 6.6.2002 che dette norme aveva abrogato.
– La Corte d’appello ha riformata la sentenza con cui il Tribunale revocava il D.I. opposto, accogliendo il gravame del sig. COGNOME per le seguenti ragioni:
poiché le norme di cui al D.P.R. n.156/73 e n.258/89 sono state espressamente abrogate dall’art. 13 del D.M. 6 giugno 2002, contenente la nuova disciplina in materia di risparmio postale, il rapporto oggetto del giudizio, sorto il 23.6.2003, era regolato dal predetto D.M., a nulla rilevando la circostanza che il vecchio libretto fosse stato acceso nel 1991, poiché era stato sostituito dal nuovo;
trovavano applicazione i principi fissati in materia di conto corrente intestato a due o più persone, per cui i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in applicazione del quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno dei creditori in solido si presumono uguali, ragion per cui
ciascun intestatario – anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente – nei rapporti interni non può disporre in proprio favore della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza senza il consenso espresso o tacito dell’altro; pertanto, nel caso di specie, in mancanza di prova circa l’esclusiva appartenenza delle somme depositate sul libretto postale alla deceduta COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto apporre il blocco richiesto da COGNOME NOME solo sulla metà delle somme depositate sul libretto fino alla comunicazione da parte degli eredi della denuncia di successione contenente l’indicazione della quota a ciascun erede spettante o, in mancanza, di provvedimento di divisione ereditaria emesso dalla competente autorità giudiziaria;
l’art.1295 c.c. – secondo cui alla morte di un concreditore, (o condebitore) in solido si ha la sostituzione nel rapporto degli eredi e non il mutamento del meccanismo di attuazione del rapporto solidale, con continuità dell’efficacia del patto di firma disgiunta non risultava applicabile in quanto con l’opposizione svolta da NOME COGNOME il patto di solidarietà fiduciaria che legava COGNOME NOME e COGNOME NOME è indiscutibilmente venuto meno, come, del resto, riconosciuto dallo stesso appellante che, pur essendo abilitato ad operare con firma disgiunta e con «pari facoltà al rimborso», non ha richiesto l’attribuzione di tutto il saldo, bensì solo della quota di sua esclusiva pertinenza.
– Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, corredato da memoria, affidandolo a tre motivi di cassazione; NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il ricorso contiene tre motivi.
1.1. – Il primo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del D. Lgs. 284/1999, dell’art. 2 comma 2, del d.lgs. 284/1999, degli artt.
10 e 13 del D.M. 6.6.2002 e delle disposizioni di cui al capo V, titolo I, libro III (Libretti di Risparmio) e dell’art. 157 D.P.R. n. 156 del 1973 e degli artt. 177, 179, e 180 contenute nel titolo V D.P.R. n. 256 del 1989 di relativa esecuzione.
Con questo motivo la ricorrente deduce un’erronea individuazione della legge applicabile ratione temporis osservando che il rapporto di deposito a risparmio in argomento, rappresentato dal libretto cartaceo, è stato aperto il 25.1.1991 e che in data 23.6.2003 il documento rappresentativo è stato sostituito dall’ufficio postale di radicamento con il nuovo modello cartaceo, avente le caratteristiche tecniche previste al fine della gestione automatizzata e che detta sostituzione non aveva comportato modifiche delle condizioni del rapporto (regolate il capo V del titolo I del libro III del d.P.R. 156/1973 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo V del d.P.R. 256/1989) per effetto dell’entrata in vigore del D.M. 6.6.2002, giacché per quanto statuito dall’art. 7, comma 3, del D. Lgs. 284/1999, i rapporti antecedenti continuavano ad essere regolati dalle norme anteriori.
1.2. – Il secondo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 157 d.P.R. 156/73 (che prevede l’opposizione al rimborso in casi come quello che occupa) e, quindi, degli artt. 177 (sospensione dei rimborsi), 179 e 180 (revoca opposizione – provvedimenti dell’autorità giudiziaria) del d.P.R. 256/1989, ma anche dell’art. 184 del d.P.R. 256/1989.
Con detto motivo la ricorrente invoca l’erroneità della decisione impugnata laddove non aveva riconosciuto che, a fronte della legittima opposizione della sig.ra NOME COGNOME alla richiesta di scorporo e di liquidazione avanzata dal sig. NOME COGNOME in ordine al libretto in questione, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del tutto legittimamente non aveva dato corso alla liquidazione delle somme relative al libretto postale cointestato, dovendo attendere la revoca di detta opposizione ovvero un provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria teso a togliere l’impedimento, indicando a chi e con quali modalità dovesse essere effettuato il rimborso del credito totale o parziale del libretto, come stabilito dall’art. 180, comma 1 del D.P.R 256/89. Invero secondo tali norme la «pari facoltà di rimborso» che consente l’operatività disgiunta, viene meno con il decesso di uno dei cointestatari; e, comunque, l’opposizione esercitata dal cointestatario o da qualcuno degli eredi impedisce sia il pagamento dell’intero saldo, sia lo scorporo di una quota, rispondendo detta normativa all’esigenza di non dare corso a richieste di pagamento laddove ci siano conflitti sulla contitolarità delle somme depositate o sulla misura della spettanza.
1.3. – Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 284/1999, dell’art. 8 del D.M. 6.6.2002 e dell’art. 1298 c.c., censurando la sentenza impugnata in quanto viziata anche laddove si ritenessero applicabili le condizioni previste dal D.M. 6.6.2002, poiché, alla luce della normativa speciale del risparmio postale contenuta, appunto, nell’art. 8 di detto decreto, i versamenti e i prelevamenti effettuati da ciascun intestatario separatamente, liberano pienamente RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario, come si sarebbe verificato con la comunicazione del decesso di uno dei cointestatari e tantopiù di un atto di opposizione all’esercizio del diritto di disposizione del cointestatario singolarmente, e quindi al pagamento allo stesso anche di una quota delle somme depositate.
Comunque, era stata errata l’applicazione dell’art. 1298, comma 2, c.c., relativo alla presunzione – laddove non vi sia contestazione – di uguaglianza delle quote nei rapporti interni tra debitori o creditori solidali, in quanto detta presunzione era venuta meno con il decesso della cointestataria e l’opposizione della coerede allo scorporo della metà della quota in favore del sig. COGNOME. Sicché
se RAGIONE_SOCIALE avesse dato corso al pagamento nei suoi confronti pendente l’opposizione si sarebbe esposta a legittime pretese da parte dell’erede della cointestataria, operando in violazione delle condizioni del rapporto nel caso di specie contenute in norme di legge.
– I primi due motivi possono essere unitamente esaminati, e sono entrambi inammissibili per la medesima ragione.
2.1. – Il primo motivo si fonda su un « fatto » – l’essere sorto il rapporto nel 1991, e non nel 2003 – da quale discenderebbe l’applicabilità alla materia non della disciplina considerata dal giudice di merito, bensì di quella previgente.
In particolare, secondo la ricorrente, il libretto postale oggetto di causa sarebbe stato acceso il 25.1.1991, vigenti le norme contenute nel d.P.R. 156/1973 e nel d.P.R. 256/1989, mentre in data 23.6.2023 sarebbe avvenuta, come per tutti gli altri rapporti precedentemente costituiti, la (sola) sostituzione del suo documento rappresentativo con il nuovo modello cartaceo avente le caratteristiche tecniche previste ai fini della gestione automatizzata, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. 284/1999, avente ad oggetto il riordino della RAGIONE_SOCIALE. La corte di merito avrebbe pertanto errato nel fare applicazione della disciplina regolatoria di cui al D.M. 6.6.2002 (emesso in attuazione del predetto d.lgs), giacché l’art. 7 (« Disposizioni finali e abrogazioni di norme ») del d.lgs. 284/1999 al comma 3 ha stabilito testualmente che: « Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori . Detti decreti possono disciplinare le
modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori ». Perciò, per il rapporto in questione, acceso in data 25.1.1991, avrebbe dovuto farsi applicazione della disciplina previgente per effetto dell’art. 7, in quanto escluso dall’area dell’abrogazione prevista dall’art. 13 D.M. 6.6.2002.
2.2. – Il motivo di censura della sentenza impugnata non intercetta però appieno la ratio decidendi della sentenza gravata, che si fonda sul « fatto » che il rapporto in questione fosse « sorto » in epoca successiva all’entrata in vigore del D.M. 6.6.2002. Nella sentenza impugnata si afferma, infatti, che: « Le norme di cui al D.P.R. n.156/73 e n.258/89 sono state espressamente abrogate dall’art. 13 del D.M. 6 giugno 2000, contenente la nuova disciplina in materia di risparmio postale. In conseguenza di detta abrogazione, essendo il rapporto oggetto del giudizio sorto il 23.6.2003 e, quindi, in data successiva al 30.6.2000 (giorno di entrata in vigore del D.M. 6.6.2000 ) e a nulla rilevando la circostanza che il vecchio libretto acceso nel 1991 era stato sostituito dal nuovo, non possono che essere applicate le norme generali in materia di RAGIONE_SOCIALE a risparmio (…) ».
Su detto « fatto » – essere « il rapporto oggetto del giudizio sorto il 23.6.2003 » -non risulta, peraltro, che vi sia stato alcun contraddittorio nei termini in cui oggi la ricorrente lo illustra (mera sostituzione del documento cartaceo in funzione dell’automatizzazione, e pacifica prosecuzione immutata del rapporto contrattuale di risparmio precedentemente acceso tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) né in primo né in secondo grado. Invero nella stessa parte illustrativa dello svolgimento del giudizio nei gradi di merito RAGIONE_SOCIALE afferma che, nel costituirsi in primo grado, « rappresentava che, trattandosi di libretto postale aperto in data anteriore al 30.6.2002 trovavano applicazione le disposizioni di cui all’art. 157
del D.P.R. n.156/73, agli artt. 177 e 180 del D.P.R. n. 256/89 (…) » e che resisteva al gravame di controparte in appello « nel merito sulla base delle già svolte difese che richiamava riportandole e ribadendo che la condotta osservata era stata scrupolosamente osservante della normativa che regola i RAGIONE_SOCIALE ed i rimborsi sui libretti postali, ben potendo gli eredi del cointestatario opporsi all’esercizio dei diritti di disposizione del cointestatario a firma disgiunta per ‘paralizzarne’ l’azione e ciò, quindi, comportare la legittimità del rifiuto a procedere al pagamento ». Con la conseguenza che l’accertamento compiuto nel merito circa il fatto che, invece, il rapporto in questione era sorto nel 2003 (e non nel 1991) non può qui essere ridiscusso sulla base di una argomentazione in fatto nuova (mera sostituzione del suo documento rappresentativo con il nuovo modello cartaceo avente le caratteristiche tecniche previste ai fini della gestione automatizzata), ma, soprattutto, in assenza di una specifica doglianza di legittimità rivolta contro tale accertamento, con l’ulteriore conseguenza che, sul punto si è formato il giudicato interno, e che la disciplina applicabile è quella individuata dalla Corte d’appello per un rapporto da ritenersi ormai definitivamente acceso in data 26.3.2003, onde il motivo di cassazione è inammissibile.
2.3. – Inammissibile per le stesse ragioni è anche il secondo motivo con cui la ricorrente si duole della sentenza perché non avrebbe riconosciuto che l’opposizione della sig.ra NOME COGNOME alla richiesta di scorporo e di liquidazione avanzata dal sig. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE Italia legittimamente aveva negato la liquidazione delle somme relative al libretto postale cointestato, come stabilito dall’art. 180, comma 1 del D.P.R 256/89, in quanto norma abrogata dal d.lgs n. 284/1999 e ritenuta non applicabile dalla Corte di merito.
– Il terzo motivo che denuncia, da un lato, la violazione dell’art. 8 D.M. 6.6.2002 e, dall’altro, errata applicazione dell’art. 1298, comma 2, c.c. è infondato.
3.1. – Secondo la ricorrente il citato art. 8 « impedisce la liquidazione delle somme in seguito al venir meno di una effettiva paritaria operatività a valere sul libretto da parte di ciascuno dei cointestatari, la qual cosa accade con la notifica del decesso di uno di essi. RAGIONE_SOCIALE in tali casi ove effettui il pagamento non è liberata nei confronti di tutti gli aventi diritto ».
Occorre dunque rammentare che la norma invocata stabilisce che, laddove i libretti di risparmio postale nominativi siano intestati a più soggetti, le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a RAGIONE_SOCIALE (primo comma) e che: «I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario» (terzo comma).
Posto, dunque, che laddove un libretto sia cointestato ciascun intestatario può disporre dell’intera soma ivi versata anche separatamente, il punto decisivo della questione si incentra sull’interpretazione del citato terzo comma, e cioè se il decesso di uno dei cointestatari precluda il rimborso nei termini dedotti dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE e, così, comporti che la notifica della circostanza del decesso da parte degli eredi, o anche di uno solo di essi, che in tal modo intenda opporsi a qualunque prelievo della somma, legittimi RAGIONE_SOCIALE a rifiutare il pagamento richiesto dall’intestatario superstite, finanche laddove detta richiesta sia circoscritta alla metà della somma versata, come avvenuto in questo caso.
3.2. – L’esame della questione merita di essere preceduto da una ricognizione della disciplina applicabile, codicistica e speciale, e di come quest’ultima si è evoluta nel tempo.
Partendo dalla disciplina speciale si osserva che i rapporti relativi a libretti di risparmio postale prima della data di entrata in vigore del D.M. 6.6.2002 (ed anche dopo, per quelli sorti nel vigore della precedente legge, sulla base della normativa transitoria di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 284/1999) erano disciplinati dal d.P.R. 156/1973 e dal d.P.R. 256/1989.
In particolare – per quanto qui interessa in considerazione delle questioni oggetto di causa – l’art. 157 d.P.R. 156/73, prevedeva la possibilità di opposizione al rimborso, tra l’altro, da parte di « (…) di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere » e di « ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone »; con la conseguenza che ( ex art. 177 D.P.R. 256/1989) l’ufficio cui fosse stato notificato l’atto, doveva annotare l’opposizione e sospendere qualsiasi rimborso sul libretto, « se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l’impedimento ed indichi a chi e con quali modalità debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto » (art. 180 D.P.R. 256/1989); infine gli artt. 184, comma 1 e 187 comma 1 del d.P.R. 256/1989 stabilivano rispettivamente che: « Il pagamento dei crediti rappresentati da libretti intestati a persona defunta oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta deve essere effettuato previa estinzione dei titoli » , e che « il rimborso a saldo del credito del libretto (…) cointestato anche con clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto ».
Quindi, in sintesi, nelle ipotesi di conflitto tra coeredi dell’intestatario oppure tra intestatario superstite ed eredi del cointestatario defunto era prevista la possibilità di opposizione, e
detta opposizione impediva a RAGIONE_SOCIALE di procedere allo svincolo dei fondi.
La nuova normativa speciale in tema di risparmio postale – per la cui raccolta mediante libretti postali e buoni fruttiferi postali la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si avvale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – è stata dettata dal d.lgs. 284/1999 (« Riordino della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »), il quale all’art. 2, comma 2, ha stabilito che: « Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori ». Quest’ultima disposizione è stata poi seguita dal D.M. 6.6.2002 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la « Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale ».
Le nuove disposizioni hanno abrogato la disciplina precedente che, quindi, non opera più (salvo che per i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore della riforma), e l’unica disposizione che riguarda una (sola) delle ipotesi prima regolate nel modo appena illustrato, è oggi l’art. 8 del detto D.M., secondo il quale: « I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a più soggetti in numero non superiore a quattro. Le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a RAGIONE_SOCIALE, ove lo stesso non sia contenuto nel contratto (…) » (primo comma) , e che: « i versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli altri
intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario ».
La norma, pertanto, non contempla più alcuna possibilità di opposizione da parte degli eredi dei cointestatari del libretto, e consente sostanzialmente a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di evitare pagamenti che potrebbero coinvolgerne la disponibilità quale depositario laddove nega che abbia effetto liberatorio il pagamento effettuato in caso «di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario ».
3.3. – Secondo la ricorrente l’art. 8, terzo comma, del D.M., in tesi violata dalla Corte d’appello, conterrebbe un impedimento alla liquidazione delle somme allorché venga meno una effettiva « paritaria operatività a valere sul libretto da parte di ciascuno dei cointestatario », il che accadrebbe con la notifica del decesso di uno di essi, giacché RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in tali casi, ove effettuasse il pagamento, non sarebbe liberata nei confronti di tutti gli aventi diritto.
In sintesi la ricorrente reputa che: (i) in ragione della nuova normativa speciale, sarebbe venuta meno per effetto del decesso della sig.ra COGNOME (e tanto più dell’atto di opposizione di uno dei coeredi) « la disponibilità del credito in capo a ciascuno intestatario », con conseguente inapplicabilità dell’art. 1295 c.c.; (ii) la Corte d’appello aveva erroneamente fatto applicazione dell’art. 1298, comma 2, c.c., relativo alla presunzione di uguaglianza delle quote nei rapporti interni tra concreditori solidali poiché, una volta riconosciuto che era venuto meno il patto di solidarietà fiduciaria e, quindi, la possibilità di operare disgiuntamente in capo al cointestatario superstite, questi non avrebbe potuto disporre più singolarmente delle somme depositate, neanche per una sola quota, senza il consenso di tutti gli aventi diritto; (iii) nel caso in esame, inoltre, la presunzione di uguaglianza delle quote nei rapporti interni sarebbe irrilevante perché la coerede sig.ra
COGNOME NOME aveva notificato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un atto di opposizione allo scorporo della metà della quota in favore del sig. COGNOME ritenendo che la somma tutta dovesse ripartirsi tra tutti gli eredi di COGNOME NOME, e cioè COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; (iv) la formulazione dell’opposizione impedirebbe a RAGIONE_SOCIALE di far luogo al pagamento dell’intero saldo del rapporto e dunque anche di una quota, sorgendo la necessità di un accertamento in contraddittorio con gli altri aventi diritto sulla spettanza delle somme, poiché tale pagamento non la libererebbe dalle sue obbligazioni di depositaria.
3.4. – L’assunto della ricorrente non è condivisibile e va respinto per le seguenti ragioni.
La ricorrente assume che nulla sarebbe in sostanza mutato per effetto dell’abrogazione della normativa speciale, laddove è invece chiaro – come già osservato – che la nuova normativa applicabile, ovvero l’art. 8 D.M. 6.2.2002, non contempla più alcuna possibilità di opposizione da parte degli eredi dei cointestatari del libretto, e consente a RAGIONE_SOCIALE di resistere alla richiesta di pagamenti che potrebbero coinvolgerne la responsabilità, quale depositario, soltanto nell’escludere che abbia effetto liberatorio il pagamento effettuato in caso « di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario ».
La normativa regolamentare secondaria in parola, attuativa di legge, deve confrontarsi con l’insieme delle fonti primarie sul punto, che comprendono anzitutto le disposizioni del codice civile in tema di obbligazioni solidali. Alla luce del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c. il libretto di deposito cointestato a firme disgiunte istituisce un rapporto obbligatorio, assistito da una presunzione di contitolarità al 50%, dal che discende che ciascun cointestatario ha un titolo formale di legittimazione a ricevere la prestazione, rafforzato nella specie dalla clausola « pari facoltà di
rimborso », che istituisce un rapporto di solidarietà attiva tra i titolari, in ragione della quale solidarietà attiva, ai sensi dell’art. 1295 c.c., nei rapporti interni, alla morte di uno dei concreditori, il credito (che internamente, appunto, spetta a costui) « si divide fra gli eredi in proporzione delle quote ».
c) Pertanto, vanno tenuti distinti i piani argomentativi – che l’argomentare della ricorrente sembra sovente sovrapporre – in punto titolarità del credito, che attiene ai rapporti tra i cointestatari, e legittimazione alla sua riscossione, che attiene, invece, ai rapporti di ciascun cointestatario con i terzi e in principalità, ovviamente, con il debitore e, di conseguenza, in punto di effetti del decesso di uno dei cointestatari rispetto a dette distinte situazioni giuridiche. Invero, come affermato con diverse pronunce conformi da questa Corte (v. per tutte Cass. n. 480/2022 e Cass. n. 22577/2023) la legittimazione alla riscossione va concettualmente distinta dalla titolarità del credito: « posto che, in caso di cointestazione con clausola ‘pari facoltà di rimborso’, e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, ‘si divide fra gli eredi in proporzione delle quote’ (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto » (in questi termini la più remota è Cass. 24639 del 2021, resa all’esito della fissazione dell’udienza pubblica motivata dalla novità della questione) .
In altre parole, il debitore è tenuto a pagare a chi risulta legittimato alla riscossione, senza che ciò interferisca con l’effettiva titolarità del credito come riscosso; a meno che una disciplina speciale diversa di pari forza normativa deroghi inequivocabilmente
a detto assetto regolatorio e consenta al debitore di non pagare in presenza di contestazioni.
d) Posto, inoltre, che sulla questione in esame attinente ai libretti postali, non si rinvengono precedenti di legittimità, converrà ricordare che, con riguardo ai buoni postali fruttiferi, questa Corte in una prima pronuncia (Cass. 10 giugno 2020, n. 11137) aveva ritenuto che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati fosse applicabile per analogia la disciplina prevista dall’art. 187, comma 1, del d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale, con la conseguenza che, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto, anche qualora i buoni stessi fossero muniti della clausola « pari facoltà di rimborso ». È però venuto consolidandosi l’indirizzo opposto, compendiato nella massima per cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola « pari facoltà di rimborso », in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989 perché i buoni fruttiferi circolano « a vista » e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina (v. la cit. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da numerose sentenze successive: Cass. n. 40107/ 2021, Cass. n. 5426/2022, Cass. n. 4280/2022, non massimate in CED, Cass. n. 22577/2023 massimata, Cass. n. 15655/2024; Cass. n. 26275/2024).
Ora, tralasciando di approfondire le ragioni della diversa qualificazione dei buoni postali rispetto ai libretti di risparmio, che ha condotto a questo revirement (in sintesi, fondato sul diverso regime di circolazione dei due documenti di legittimazione, e sul fatto che la preclusione al rimborso dell’intera somma portata dai buoni postali, corredati di clausola di pari facoltà di rimborso, per
effetto del decesso di uno dei cointestatari finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni dotati della apposizione della menzionata clausola si caratterizzano, cfr. Cass. n. 22577/2023, in motivazione), ciò che qui conta rilevare è che l’impianto argomentativo del revirement predetto è funzionale a negare l’applicabilità dell’art. 187 comma 1 del d.p.r. n. 256/1989, quale norma preclusiva al rimborso totale della somma cui avrebbe diritto il cointestatario superstite, la quale norma – come è detto nella sentenza da ultimo citata con osservazione del tutto condivisibile – non tutela(va) gli interessi dei coeredi, non (era), cioè, norma funzionale alla protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto, bensì (era) norma volta a tutelare il debitore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal rischio di effettuare un pagamento indebito per il quale potesse essere chiamato a rispondere.
Ne deriva che una volta abrogato l’art. 187, i principi di legittimità affermati dalla giurisprudenza e sopra ricordati sugli effetti del decesso del cointestatario del buono postale fruttifero con clausola di pari facoltà di rimborso – per cui, giova ribadirlo, « in caso di cointestazione con clausola ‘pari facoltà di rimborso’, e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, ‘si divide fra gli eredi in proporzione delle quote’ (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto » -sarebbero applicabili anche al libretto postale acceso dopo la riforma, a meno che la norma di cui all’art. 8 del D.M. 6.2.2002, invocata dalla ricorrente, non debba ritenersi a sua volta derogativa della normativa generale in materia di obbligazioni solidali.
L’art. 8 in parola come detto afferma che « i versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario ».
Se, dunque, ciascuno degli aventi diritto è titolato ad ottenere da RAGIONE_SOCIALE il rimborso dell’intera somma portata dal documento, tanto più se è presente la clausola pari facoltà di rimborso, ciò significa che alla pretesa azionata non si correla una legittimazione congiuntiva dei beneficiari, ma disgiuntiva, con la conseguenza che vale il principio generale per cui « quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori » di cui all’art. 1292 c.c., che riguarda i rapporti con il terzo creditore (o debitore) al quale resta estranea la ulteriore disciplina del rapporto interno far concreditori (condebitori) di cui all’art. 1298 c.c. (« Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori salvo che sia contratta nell’interesse esclusivo di alcuni di ess. Le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente ») e di cui all’art. 1295 c.c. che riguarda i rapporti tra gli eredi di uno dei creditori (o debitori) in solido, nel cui credito (o debito) gli eredi subentrano in proporzione delle rispettive quote.
3.4. – Ciò detto si tratta di stabilire cosa significhi l’espressione « eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario ».
Osserva al riguardo il Collegio che la formulazione della norma – tralasciando il significato dell’espressione « notifica di atti », che qui non è oggetto di discussione – non è punto cristallina sotto un duplice aspetto.
Per un verso, difatti, essa dà per presupposta una nozione di « disponibilità del credito » in capo all’intestatario che non sembra rispondere ad un preciso significato tecnico, almeno al di fuori di ipotesi, certo qui nient’affatto pertinenti, quale ad esempio quella del conto corrente bancario, rispetto al quale dobbiamo intendere per credito disponibile l’importo che il correntista può concretamente prelevare-impiegare in ragione delle rimesse affluite sul conto e dell’eventuale affidamento, ovvero di ipotesi approssimativamente similari, si pensi all’impiego di una carta di credito rispetto al plafond contrattualmente pattuito e tenuto conto degli impieghi già effettuati nell’arco temporale di riferimento.
Ebbene, tenuto conto di quanto in precedenza osservato in ordine alla distinzione tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione, il collegio non dubita che la norma, con la formula « disponibilità del credito », intenda riferirsi a quest’ultima vale a dire alla mera legittimazione alla riscossione, non alla titolarità del credito: a RAGIONE_SOCIALE spetta cioè di verificare, nella logica della restrittiva norma del 2002 – che, come si è visto, si connota per non aver replicato la pregressa previsione dell’art. 187 d.p.r. n. 256/1989, la quale, stabilendo che « il rimborso a saldo del credito a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà di rimborso a due o più persone una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto », erigeva RAGIONE_SOCIALE a sentinella del rimborso ai titolari effettivi del credito – se colui che pretende di riscuotere l’importo portato dal libretto di deposito sia, puramente e semplicemente, legittimato alla riscossione.
Per altro verso occorre soffermarsi sulla dicitura « di ciascun intestatario ». Qui « ciascuno » è impiegato quale aggettivo, e sta a significare, insegna il COGNOME, « ogni, ognuno (e indica la totalità indeterminata, con valore distributivo o partitivo: tutti a uno a uno, fissando l’attenzione su ogni singolo
componente della totalità) »: e dunque « di ciascun intestatario » può tradursi in « ognuno degli intestatari ad uno ad uno ». Val quanto dire che RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto pare emergere dal ricorso, può rifiutare il pagamento solo a seguito della « notifica di atti » da cui risulti che ormai nessuno degli originari intestatari è per qualsivoglia ragione – si pensi, a titolo di esempio, all’unico intestatario superstite del libretto colpito però da sequestro penale – legittimato alla riscossione.
È cioè sufficiente che vi sia un pur unico legittimato alla riscossione del tutto – il che indubbiamente accade, almeno di regola, in presenza della clausola « pari facoltà di rimborso », riguardo all’intestatario superstite – perché RAGIONE_SOCIALE possa, e debba, pagare il tutto a colui che, essendone legittimato, avanza la richiesta di riscossione dell’intero. I l cointestatario con pari facoltà di rimborso ha perciò titolo, in linea di principio, a pretendere da RAGIONE_SOCIALE il pagamento dell’intero credito solidale, fermo che delle contestazioni sulla effettiva titolarità dello stesso e sulla estensione di tale titolarità da parte di eventuali coeredi solo lui risponde.
L’analisi del quadro normativo spettante al giudice di legittimità, analisi tradottasi in ciò, che il cointestatario con pari facoltà di rimborso è legittimato a riscuotere l’intero, conduce in conclusione al rigetto del motivo volto a contrastare la minor pretesa del COGNOME NOME, diretta ad ottenere non l’intero, ma la metà di esso, di sua spettanza: RAGIONE_SOCIALE non poteva invocare la norma in questione – la quale opera a sua tutela, al fine di circoscrivere l’ambito del suo controllo, e non a tutela degli eredi di uno dei cointestatari – per rifiutare il pagamento a colui, il COGNOME, che è ancora intestatario del libretto e, perciò, è legittimato alla riscossione (quantomeno) della quota che presuntivamente ex art. 1298 c.c. – gli spetta; né rispetto (quantomeno) a detta quota RAGIONE_SOCIALE ha ragione di invocare alcun rischio di essere chiamata a rispondere, per quanto s’è già detto poco sopra, ovvero che « è fin
ovvio che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto» .
3.5. – Ne consegue conclusivamente che è infondata la censura che la ricorrente muove alla Corte territoriale per non aver questa ritenuto che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era legittimata ad apporre il blocco richiesto dalla sig.ra COGNOME su tutta la somma versata in attesa della definizione della questione controversa dei diritti ereditari sull’intera somma depositata sul libretto, giacché il sig. NOME COGNOME, cointestatario, « non poteva pretendere dall’intermediario neanche la metà del saldo, dovendo risolversi prima detta questione ovvero con un rimborso a tutti gli aventi diritto previa quietanza congiunta », poiché il decesso della cointestataria non legittimava affatto tale blocco, come ritenuto dalla Corte d’appello che ha accolto correttamente il gravame ritenendo l’odierno resistente legittimato a pretendere quanto richiesto, ossia la metà della somma versata.
Ed in conclusione, una volta stabilito che il citato art. 8 consente in linea di principio al cointestatario di riscuotere l’intero, nessun dubbio può nutrirsi sul buon diritto del COGNOME di pretendere da RAGIONE_SOCIALE la metà della somma versata nel libretto cointestato, non risultando neppure allegato che questi non fosse legittimato a tanto.
4. – Conclusivamente il ricorso va respinto. Nessuna statuizione va assunta in punto spese poiché il resistente è rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23.10.2023.
Il Presidente
NOME COGNOME