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Libretto postale cointestato: prelievo dopo decesso

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di libretto postale cointestato con facoltà di prelievo disgiunto, il cointestatario superstite ha diritto a prelevare la propria quota anche in presenza dell’opposizione di un erede del defunto. La sentenza chiarisce che la nuova normativa, applicabile ai rapporti sorti dopo il giugno 2002, distingue tra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione. L’opposizione dell’erede incide sui rapporti interni tra eredi e superstite, ma non impedisce all’intermediario di effettuare il pagamento a chi è legittimato a riceverlo.

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Pubblicato il 11 novembre 2025 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Libretto Postale Cointestato e Decesso: Guida Completa al Prelievo del Superstite

La gestione di un libretto postale cointestato a seguito del decesso di uno dei titolari è una questione delicata che genera spesso dubbi e contenziosi. Cosa accade se il superstite vuole prelevare la propria quota ma un erede del defunto si oppone? Può l’istituto postale bloccare l’intera somma? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali, tracciando una linea netta tra le vecchie e le nuove normative e definendo i diritti del cointestatario superstite.

I Fatti del Caso: La Controversia sul Prelievo

La vicenda riguarda un libretto di risparmio postale cointestato tra madre e figlio, con facoltà di firma disgiunta. Dopo il decesso della madre, il figlio si è recato presso l’ufficio postale per richiedere la liquidazione della sua quota, pari al 50% del saldo. Tuttavia, un’altra erede della defunta (la sorella del cointestatario) ha notificato all’istituto postale una formale opposizione, chiedendo il blocco totale delle somme in attesa della definizione dei diritti ereditari.

L’istituto postale, aderendo alla richiesta dell’erede, ha negato al cointestatario superstite il rimborso, basandosi su una normativa risalente agli anni ’70 e ’80 che, in caso di opposizione, imponeva la sospensione di ogni pagamento. La questione è così giunta in tribunale. Mentre il giudizio di primo grado ha dato ragione all’istituto postale, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, affermando il diritto del superstite a ottenere la sua metà. L’intermediario ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Cassazione sul Libretto Postale Cointestato

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’istituto postale, confermando la decisione della Corte d’Appello e consolidando un principio di fondamentale importanza. I giudici hanno stabilito che l’opposizione di un erede non può paralizzare il diritto del cointestatario superstite di prelevare la propria quota dal libretto postale cointestato.

La Corte ha ritenuto infondato l’argomento principale dell’istituto, secondo cui il blocco era legittimo. La chiave di volta della decisione risiede nell’individuazione della corretta normativa applicabile e nella distinzione concettuale tra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione.

Le Motivazioni: Distinzione tra Titolarità del Credito e Legittimazione alla Riscossione

La Suprema Corte ha articolato il proprio ragionamento su alcuni pilastri giuridici essenziali per comprendere la portata della decisione.

La Normativa Applicabile: Il Passaggio dal Vecchio al Nuovo Regime

Il primo punto affrontato è stato quello della legge applicabile (ratione temporis). L’istituto postale sosteneva che, essendo il rapporto originario sorto nel 1991, si dovessero applicare le vecchie e più restrittive norme (D.P.R. 156/73 e 256/89). La Cassazione, tuttavia, ha confermato la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui il rapporto contrattuale in esame era sorto nel 2003, anno in cui il vecchio libretto era stato sostituito con un nuovo modello. Di conseguenza, la disciplina di riferimento è quella introdotta dal D.M. 6 giugno 2002, che ha abrogato espressamente le norme precedenti.

Questa nuova normativa non prevede più un obbligo generalizzato di blocco in caso di opposizione degli eredi, ma stabilisce che il pagamento effettuato a uno dei cointestatari libera l’intermediario, salvo il caso di “notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”.

Il Principio della Solidarietà Attiva nel Libretto Postale Cointestato

Il cuore della motivazione risiede nel principio dell’obbligazione solidale attiva. Un libretto con “pari facoltà di rimborso” (o firma disgiunta) crea un rapporto in cui ciascun cointestatario è legittimato a riscuotere l’intera somma dal debitore (l’istituto postale). Questo diritto di riscuotere (legittimazione alla riscossione) è distinto dalla proprietà effettiva delle somme (titolarità del credito), che nei rapporti interni si presume divisa in parti uguali (art. 1298 c.c.).

Alla morte di un cointestatario, secondo l’art. 1295 c.c., il credito si divide tra gli eredi in proporzione delle loro quote. Tuttavia, questa divisione riguarda esclusivamente i rapporti interni tra il superstite e gli eredi. Non modifica la posizione del cointestatario superstite nei confronti del debitore. Egli mantiene la sua piena legittimazione a riscuotere.

L’Irrilevanza dell’Opposizione dell’Erede

L’opposizione di un erede, secondo la Corte, non è un atto idoneo a far venire meno la “disponibilità” del credito, intesa come legittimazione alla riscossione. L’istituto postale, pertanto, non può rifiutare il pagamento al cointestatario superstite, il quale è pienamente legittimato a richiederlo. Una volta ottenuto il pagamento, sarà suo onere regolare i conti con gli eredi del defunto in base alle quote di effettiva spettanza. In altre parole, la controversia sulla proprietà delle somme è una questione privata tra eredi e superstite, che non può essere usata dall’intermediario per negare un pagamento dovuto.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Cointestatari

La pronuncia della Corte di Cassazione offre una tutela concreta ai titolari di un libretto postale cointestato. Le implicazioni pratiche sono significative:

1. Diritto al Prelievo: Il cointestatario superstite di un libretto con facoltà di firma disgiunta ha il diritto di prelevare quantomeno la sua quota presunta del 50%, anche se un erede si oppone.
2. Limite dei Poteri dell’Intermediario: L’istituto postale non può bloccare le somme in base a una semplice opposizione di un erede. Il suo ruolo non è quello di arbitro nelle dispute ereditarie, ma quello di adempiere alla propria obbligazione nei confronti di chi è legittimato a riscuotere.
3. Gestione Interna delle Quote: La questione della divisione effettiva del saldo è rimandata ai rapporti interni tra il superstite e gli eredi. Chi riscuote sarà tenuto a versare agli eredi la quota di loro spettanza, ma ciò avviene in un momento successivo e non può paralizzare l’operatività del rapporto.

Cosa succede a un libretto postale cointestato quando muore uno degli intestatari?
Il rapporto continua in capo al cointestatario superstite e agli eredi del defunto. Il superstite, se il libretto ha la clausola di ‘pari facoltà di rimborso’ (firma disgiunta), mantiene il diritto di operare sul conto e di prelevare le somme.

Un erede può bloccare il prelievo da parte del cointestatario superstite?
No. Secondo la Cassazione, l’opposizione di un singolo erede non è sufficiente per impedire all’istituto postale di pagare al cointestatario superstite almeno la sua quota. La controversia sulla divisione delle somme è una questione interna tra le parti, che non può giustificare il blocco del rapporto da parte dell’intermediario.

Quale legge si applica ai libretti postali aperti dopo il giugno 2002?
Si applica la nuova disciplina introdotta dal D.M. 6 giugno 2002, che ha abrogato le norme precedenti più restrittive. Questa normativa, interpretata alla luce del Codice Civile, tutela maggiormente il diritto del singolo cointestatario a operare sul libretto, distinguendo la sua legittimazione a riscuotere dalla titolarità del credito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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