Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27857 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8765/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: , e dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE (quale società incorporante RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, p.e.c.: , elettivamente
domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, in forza di procura rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
e nei confronti di
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore, RAGIONE_SOCIALE POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 433/2021, pubblicata in data 21 gennaio 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME propone ricorso, sulla base di quattro motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, per la
cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 433/2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, che rigetta ndo gli appelli, principale ed incidentale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina n. 122/2013, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’odierna ricorrente.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE (che ha acquistato pro soluto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. i crediti da quest’ultima vantati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e nei confronti dei fideiussori, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), resiste con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Riferisce la ricorrente di avere proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Latina su istanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a.) – con cui si chiedeva alla debitrice principale RAGIONE_SOCIALE e ai fideiussori (NOME COGNOME e NOME COGNOME) il pagamento complessivo di euro 226.752,01, dovuto in parte a titolo di saldo di due contratti di conto corrente bancario e, per l’importo di euro 162.000,00, a titolo di anticipo su fattura RAGIONE_SOCIALE -eccependo l’applicazione di interessi superiori a quelli consentiti dalla normativa vigente, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 cod. civ., nonché la violazione del principio di buona fede da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e la compensazione dei crediti azionati con quello vantato dalla debitrice principale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Latina, in esito alla riassunzione del giudizio a seguito di intervenuto fallimento di RAGIONE_SOCIALE e previa
riunione RAGIONE_SOCIALEe distinte opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dai fideiussori, le rigettava, dichiarando l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda svolta dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Roma ha respinto i gravami proposti d a NOME COGNOME COGNOMECOGNOME in via incidentale, da NOME COGNOME.
Ha, in particolare, osservato, per quel che ancora rileva in questa sede, che non era stata provata la mala fede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALEa invocata liberazione dei fideiussori ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 cod. civ., ritenendo ‹‹ evidente la presunzione di conoscenza in ordine alle difficoltà economiche del debitore principale da parte dei fideiussori, e ciò sia per obbligo contrattuale -art. 5 RAGIONE_SOCIALEe condizioni di fideiussione sottoscritte tra le parti -sia per la natura RAGIONE_SOCIALEa società fallita, a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dove l’appellante incidentale è direttore tecnico e socio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, mentre l’appellante è moglie convivente RAGIONE_SOCIALE‘appellato contumace e madre del primo›› e considerando gravante sul fideiussore l’onere probatorio di dimostrare la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di avere agito scientemente in suo danno. Ha, inoltre, respinto il motivo di gravame con cui si chiedeva l’esclusione, dalla somma dovuta, degli interessi moratori, sottolineando che i contratti di conto corrente sottoscritti dalle parti prevedevano espressamente ‹‹ il tasso debitore e creditore al tasso ultralegale, nonché la trimestralizzazione degli interessi debitori e creditori ›› e che, analogamente, nei contratti di fideiussione, era stata prevista ‹‹ la garanzia sul dovuto per capitale ed interessi, anche moratori, al tasso convenzionalmente pattuito ›› ; ha, infine, dichiarato assorbito dalla pronuncia di infondatezza del gravame il motivo d’appello concernente la domanda risarcitoria per danni, patrimoniali e non patrimoniali.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
La ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo, d educendo la ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.; artt. 1956 c.c. e 1418 c.c., 116, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c. ed artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere escluso la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che aveva concesso al debitore principale ulteriori finanziamenti nonostante fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe difficoltà economiche RAGIONE_SOCIALEo stesso, senza previamente informare il fideiussore RAGIONE_SOCIALE‘aumento del rischio e senza chiedere la preventiva autorizzazione.
Premettendo che la decisione poggia su elementi presuntivi, evidenzia che il primo elemento utilizzato al fine di ritenere il fideiussore comunque vincolato, costituito dalla esistenza di un ‘obbligo contrattuale’ derivante dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEe condizioni di fideiussione, costituisce un’evidente violazione del divieto di escludere preventivamente la liberazione del fideiussore e comporta nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 cod. civ.; rappresenta, in particolare, che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare i documenti comprovanti che l’azione RAGIONE_SOCIALEa banca era stata caratterizzata dalla deliberata violazione del principio cui si ispirava l’art. 1956 cod. civ., posto che dalla visura risultava che erano stati elevati ben sei protesti a carico RAGIONE_SOCIALEa debitrice principale (tra il 18 luglio ed il 29 ottobre 2007) e che in data 12 novembre 2007 la RAGIONE_SOCIALE aveva concesso la somma di euro 162.000,00 a titolo di anticipo sulla fattura n. 32 del 2007, sebbene a tale ultima la RAGIONE_SOCIALE versasse già in grave difficoltà finanziaria.
Contesta, pure, ai giudici di appello di avere omesso la
valutazione di documenti che avrebbero dovuto indurre a ritenere l’impossibilità per il fideiussore, odierna ricorrente, di avere conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stato di decozione RAGIONE_SOCIALEa società garantita, tenuto conto che: a) non aveva mai fatto parte RAGIONE_SOCIALEa compagine societaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, né aveva mai rivestito cariche sociali; b) la debitrice principale non era società ‹‹ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ›› ; c) non aveva contratto matrimonio con NOME COGNOME, né era con questi convivente, ma aveva solo avuto da lui un figlio. Non avendo dunque diretto accesso ai documenti societari e/o bancari, doveva ritenersi pienamente operativa in suo favore la garanzia stabilita dall’art. 1956 cod. civ., con conseguente sua liberazione.
Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 25 d.lgs. n. 342/1999, art. 1224 c.c. ed art. 1941 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, la ricorrente lamenta ‹‹l’omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado RAGIONE_SOCIALEa contestazione concernente la quantificazione del debito›› ed insiste nell’affermare come, nel calcolo globale RAGIONE_SOCIALE‘eventuale credito vantato dalla banca nei confronti del fideiussore, il debito debba essere depurato dagli interessi moratori e dall’anatocismo, perché, in caso contrario, si integrerebbe una viola zione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1941 cod. civ., che impone che la fideiussione non possa eccedere ciò che è dovuto dal debitore a titolo di obbligazione principale.
Con il terzo motivo, prospettando la ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 1267, comma 2, c.c., art. 1198 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di compensazione da essa formulata in primo ed in secondo grado,
sottolineando che dagli stessi documenti prodotti si evinceva che, a fronte di un credito azionato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la banca ingiungente avesse totalmente omesso di ‘scontare’, portandoli in detrazione, i crediti che il debitore principale vantava nei confronti di terzi.
Con il quarto motivo -rubricato: ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., artt. 1175 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.›› la ricorrente impugna la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto ‹‹la domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non (…) assorbita nella pronuncia di infondatezza del gravame››.
Il primo motivo è fondato nei termini che di seguito si espongono.
5.1 . Secondo l’assunto difensivo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la Corte d’appello ha erroneamente applicato la disposizione di cui all’art. 1956 cod. civ., non valutando in modo corretto il comportamento tenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva, in sostanza, indebitamente aggravato la posizione dei fideiussori, e ha fatto ricorso impropriamente alle presunzioni ai fini probatori.
5.2. Dovendosi soffermare l’attenzione sul dedotto aggravamento RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALEa debitrice dovuto alla concessione RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 162.000,00 da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a titolo di anticipo sulla fattura n. 32/2007, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha poggiato la statuizione di rigetto del secondo motivo di appello sulle seguenti argomentazioni: a) l’esistenza di una clausola contrattuale art. 5 RAGIONE_SOCIALEe condizioni di fideiussione sottoscritta tra le parti – secondo cui i garanti erano gravati di un obbligo informativo; 2) la natura RAGIONE_SOCIALEa società fallita, definita ‹‹ RAGIONE_SOCIALE ›› , in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di vincoli familiari e societari che non rendevano
credibile la circostanza che i fideiussori non fossero edotti RAGIONE_SOCIALEe reali condizioni patrimoniali RAGIONE_SOCIALEa società debitrice, per essere NOME COGNOME direttore tecnico e socio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e l’odierna ricorrente moglie convivente RAGIONE_SOCIALE‘altro s ocio di maggioranza, NOME COGNOME.
5.3. Con specifico riferimento alla clausola che prevede l’obbligo di informazione a carico del fideiussore, è da ribadire che questa Corte ne ha già riconosciuto l’ammissibilità, a prescindere dal fatto che essa si affianchi o meno alla rinuncia ad avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 cit., a condizione che l’istituto bancario tenga, nel corso del rapporto, un comportamento improntato ai principi di buona fede e correttezza (in tal senso si sono espresse Cass., sez. 1, 20/07/1989, n. 3385; Cass., sez. 1, 28/07/1999, n. 8176), e ha avuto anche cura di precisare che detta clausola non può essere interpretata quale rinuncia ad avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 cod. civ. (Cass., sez. 3, 17/07/2023, n. 20713); per cui, non comportando la medesima una limitazione di responsabilità per la banca, la stessa non è da considerare nulla, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 cod. civ.
Sotto tale profilo, la censura non è, pertanto, fondata.
5.4. La doglianza deve, invece, essere accolta con riguardo all’altr o profilo valorizzato dalla sentenza impugnata, ossia l’esistenza di legami familiari e societari.
Sul punto vale anzitutto porre in rilievo come questa Corte abbia già avuto modo di affermare il principio, al quale il Collegio intende dare continuità, che il fideiussore il quale intenda far valere l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa propria responsabilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 cit. deve provare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni ivi indicate (Cass., sez. 1, 22/05/2003, n. 8040; Cass., sez. 1, 17/11/2016, n. 23422; Cass., sez. 3, 25/07/2022, n. 23065), dimostrando che, successivamente alla prestazione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione per obbligazioni future, il creditore
abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto peggioramento RAGIONE_SOCIALEe sue condizioni economiche.
Si è da questa Corte altresì affermato che la banca la quale conceda finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE‘aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. In particolare, si è precisato che non è coerente con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto il fatto che «la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche e finanziarie del debito, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore» (cfr., Cass., sez. 1, 09/08/2016, n. 16827; Cass., sez. 1, 16/05/ 2013, n. 11979; Cass., sez. 1, 11/01/2006, n. 394).
Considerato, tuttavia, che la protezione accordata dalla norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 cod. civ. al fideiussore deve rispondere a una situazione di oggettiva esigenza di quest’ultimo (di permanente sua estraneità rispetto ai reali termini RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del rapporto garantito), la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza RAGIONE_SOCIALEe difficoltà economiche del debitore principale è comune al fideiussore, o dev’essere presunta tale .
Superando un precedente orientamento (secondo cui la conoscenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e RAGIONE_SOCIALEo stato di loro convivenza: così Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4112), questa Corte, con l’ordinanza
del 5 ottobre 2021, n. 26947, ha affermato di non poter attribuire valenza di prova presuntiva -ai fini RAGIONE_SOCIALEa specifica autorizzazione richiesta dall’art. 1956 cit. alla sola esistenza di un rapporto di parentela o di affinità, ribadendo come l’onere di richiedere quell’autorizzazione non sussista quando nella stessa persona coesistono la qualità di fideiussore e quella di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società debitrice principale (Cass., sez. 6 -3, 23/03/2017, n. 7444; ma v. già, in ordine ai rapporti sociali, la più risalente Cass., sez. 3, 03/08/1995, n. 8486).
5.5. Ebbene, nel caso in esame, dovendo escludersi, come del resto pacificamente riconosciuto dalle parti controricorrenti, che la COGNOME abbia rivestito cariche sociali o abbia fatto parte RAGIONE_SOCIALEa compagine RAGIONE_SOCIALEa società debitrice principale, i giudici d’appello sono incorsi nel vizio contestato, perché si sono limitati ad accertare l’esistenza di un rapporto di coniugio e di convivenza tra la ricorrente e NOME COGNOME, socio di maggioranza e amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa società garantita, e a desumere sulla base di tale circostanza la conoscenza, in capo alla ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe reali condizioni economiche in cui versava la debitrice principale, trascurando di considerare come tale elemento presuntivo, per le ragioni sopra esposte, non potesse essere di per sé sufficiente a far ritenere che la odierna ricorrente avesse reale contezza RAGIONE_SOCIALEa situazione debitoria in cui versava la debitrice principale e, quindi, ad escludere la violazione del principio di buona fede da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Ne discende che, in parte qua , la sentenza impugnata deve essere cassata.
6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, assorbiti i restanti motivi, con rinvio alla Corte d’ Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione,
e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ Appello di Roma, in diversa