Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28937 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 411-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– controricorrente –
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 16/10/2025
CC
–
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 258/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/06/2020 R.G.N. 211/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’11 giugno 2020, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Lucca e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE quale successore a titolo universale di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE quale successore a titolo universale dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante all’assunzione a tempo indeterminato alle di pendenze dell’RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 19.7.2012, con inquadramento in categoria B livello super e profilo di Operatore RAGIONE_SOCIALE Specializzato, addetto all’autoparco in esito ad un concorso pubblico nel quale l’istante non si era collocato in posizione utile per il disconoscimento della riserva prevista dai volontari delle Forze Armate di cui avrebbe potuto beneficiare a differenza di tutti i concorrenti che lo avevano preceduto nella graduatoria di merito, il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dell’amministrazione da commisurarsi alle retribuzioni maturate dal 19.7.2012 o, in via gradata, dall’11.12.2013 fino alla ripresa del servizio ed il risarcimento di ogni ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla ritardata assunzione, da determinarsi in via equitativa.
nonché contro
–
–
–
–
–
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice l’insussistenza del diritto dell’istante all’assunzione, per risultare, alla data di pubblicazione del bando di concorso sulla G.U. n. 85 del 26.10 .2010, la riserva di cui l’istante avrebbe beneficiato recata da una norma, l’art. 18, commi 6 e 7 , d.lgs. 215/2001, già abrogata e sostituita da altra norma, l’art. 1104, d.lgs. n. 66/2010, da considerarsi non coincidente quanto alle ipotesi di riserva previste e perciò tale da non consentire all’istante la fruizione del beneficio, non potendosi interpretare il riferimento all’originaria norma dell’art. 18, commi 6 e 7, d.lgs. n. 215/2001 come rinvio mobile alle norme successive, in quanto suscettibili, per la loro diversità rispetto alla previsione originaria, di alterare ex post e, quindi, inammissibilmente le regole di selezione. Per la cassazione di tale decisione ricorre lo COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1336 c.c. e 18, commi 6 e 7, d.lgs. n. 215/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, assumendo essere l’Amminis trazione comunque tenuta a dare attuazione alla riserva recata dal bando, a prescindere dalla data della sua pubblicazione, appunto perché inserita nel bando, da qualificarsi quale lex specialis della procedura concorsuale e, sul piano negoziale, quale offerta al pubblico vincolante nei confronti dei partecipanti ad essa.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 678 e 1014 d.lgs. n. 66/2010, lamenta
–
–
la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale sotto il diverso profilo dell’identità del contenuto regolativo della riserva in favore dei volontari delle Forze Armate tra l’art. 18, commi 6 e 7, d.lgs. n. 215/2001 e la disciplina qui invocata e dell’applicabilità della normativa sopravvenuta anche nel silenzio del bando sul punto ed a prescindere dall’impugnazione del medesimo innanzi al giudice amministrativo quali norme autoesecutive e, comunque, in quanto il diritto all’applicazion e della riserva sorge dopo la pubblicazione della graduatoria e non riguarda il criterio di selezione e formazione della stessa e opera nel senso di annettere al soggetto che versi nella condizione che connota la riserva il diritto all’assunzione sulla bas e della normativa nel tempo vigente.
La proposta impugnazione, che, al di là dell’articolarsi sui due formulati motivi, è complessivamente volta all’accertamento del diritto del ricorrente all’assunzione in quanto titolare della riserva indicata nel bando di concorso, a prescindere dalla vigenza della norma richiamata dello stesso bando all’atto della pubblicazione, o di quella successiva afferente alla medesima riser va e sostitutiva della precedente operante all’atto dell’emanazione della graduatoria finale, si rivela meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, è a dirsi come erroneamente la Corte territoriale al fine di stabilire il momento in cui la lex specialis del concorso per cui è causa, indetto da ente del servizio sanitario, e quindi la disciplina applicabile, si è cristallizzata, ha fatto riferimento alla pubblicazione sulla G.U. n. 85 del 26 ottobre 2010. Nella specie, tale pubblicazione ha semplice valore di pubblicitànotizia valendo rispetto al bando per cui è causa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.P.R. n. 220/2001, quale forma di pubblicità legale del bando in virtù della quale l’atto diventa
–
–
–
immediatamente efficace nei confronti dei terzi, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (cfr. TAR Campania n. 5577/2018), nella specie effettuata sul BUR RAGIONE_SOCIALE n. 40 il 6 ottobre 2010 e, quindi, antecedentemente all’abrogazione dell’art. 18 d.lgs. n. 215/2001, intervenuta in base al disposto dell’art. 2268 d.lgs. n. 66/2010 in vigore dal 9 ottobre 2010. Sulla G.U. Serie Concorsi n. 85 del 26 ottobre 2010, veniva pubblicato l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando, con l’indicazione che ‘Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione RAGIONE_SOCIALE n. 40 del 6 ottobre 2010 e sarà consultabile sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it ‘.
L’operatività dell’art. 18 d.lgs. n. 215/2001 alla data di pubblicazione del bando di concorso sul BUR ne consente la cristallizzazione nell’ambito della lex specialis della procedura, che la giurisprudenza amministrativa richiede sia interpretata in termini strettamente letterali, derivandone la conseguenza che le regole in esse contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione pubblica, obbligata alla lor o applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’a ffidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzati nella lex specialis medesima (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1148/2019).
A tale stregua la Corte territoriale doveva procedere ad accertare la sussistenza in capo all’odierno ricorrente della titolarità del diritto alla riserva prevista dal bando di concorso e del diritto all’ assunzione oggetto della domanda proposta.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa
composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Lavoro del 16.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME