Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 399/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente –
nonché
COGNOME NOME;
-intimato – avverso la sentenza n. 2375/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME e NOME COGNOME agirono in giudizio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME (deceduta la prima, anche nei confronti di NOME e NOME COGNOME) chiedendo dichiararsi la nullità, l’inefficacia o, comunque, l’inesistenza dell’atto con il quale, nel 2006, NOME COGNOME aveva donato a NOME COGNOME uno stacco di terreno, con conseguenziale condanna alla restituzione del fondo in loro favore. NOME COGNOME chiese accertarsi, in via riconvenzionale, l’acquisto per usucapione del bene.
1.1. Il Tribunale rigettò entrambe le domande.
NOME e NOME COGNOME proposero impugnazione.
Chiarisce la Corte d’appello di Roma che gli appellanti avevano sostenuto che la particella donata da NOME COGNOME alla figlia NOME COGNOME, si apparteneva agli esponenti, ai sensi dell’art. 946 cod. civ. al tempo vigente, trattandosi dell’originario letto del fiume Ninfa, naturalmente abbandonato, che aveva accresciuto il loro fondo.
Secondo il Giudice di secondo grado il Tribunale aveva correttamente qualificato la domanda come di rivendicazione e quindi sarebbe spettato agli attori soddisfare la cd. ‘prova diabolica’ (sussistenza del proprio diritto sul bene fino a risalire al primo acquisto a titolo originario), prova che non era stata soddisfatta.
NOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 946 cod. civ. (ante modifica del 1994).
Si deduce che la sentenza impugnata aveva negato il diritto degli esponenti per non avere dimostrato che la particella 78,
oggetto della controversia, avesse subito l’annessione, non essendo utile alla dimostrazione la prodotta certificazione catastale.
La decisione era incorsa in errore per avere preteso il soddisfacimento della prova per la rivendicazione, dovendo, invece, valere il precetto dell’art. 946 cod. civ., nel testo applicabile ‘ratione temporis’, secondo il quale <>. Affermare il contrario, soggiunge la parte ricorrente, significherebbe precludere la prova del diritto in senso assoluto, stante che prima del mutamento del percorso del fiume, quell’area ne costituiva il letto e, di conseguenza, apparteneva al demanio.
3.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
L’art. 946 cod. civ., nel testo anteriforma operata con l’art. 3, l. n. 37, 17 gennaio 1994, così dispone: <>.
Non può nutrirsi dubbio sul fatto che si tratta d’una ipotesi d’acquisto a titolo originario della proprietà (cfr. Cass. 5868/1998), quindi non è pertinente l’evocazione della ‘probatio diabolica’, dovendo solo darsi prova dell’evento dal quale scaturisce l’acquisto a titolo originario e dei presupposti di legge.
Di conseguenza, non essendo stata esclusa la materialità dell’evento, fonte della costituzione del diritto a titolo originario, il Giudice del rinvio, previa verifica del fondamento della pretesa (non svolta perché reputata assorbente l’asserita mancanza di prova della proprietà), implicante il tempo dell’abbandono del letto (se anteriore o successivo alla riforma del 1994), la posizione del fondo che si assume accresciuto, il fronte e la profondità dell’accrescimento, dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
‘ nel caso in cui venga richiesto accertarsi la proprietà di una parte del letto abbandonato di un fiume da uno dei proprietari rivieraschi, ai sensi dell’art. 946 cod. civ. nel testo anteriforma operata con l’art. 3, l. n. 37, 17 gennaio 1994, l’attore dovrà esclusivamente provare le condizioni previste dall’anzidetta norma (abbandono del letto del fiume, essere proprietario di fondo rivierasco ed estensione della fronte); trattandosi di una ipotesi di acquisto a titolo originario resta escluso che questi debba fornire la cd. ‘prova diabolica’ richiesta per la domanda di rivendicazione ‘.
Esclusa nuova attività istruttoria, la nuova decisione dovrà fondarsi sulle emergenze di causa già in atti.
Il secondo motivo, con il quale viene lamentato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, anche in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza giudicato non probante la documentazione catastale per gli effetti di cui all’art. 948 cod. civ., resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo.
Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Roma, in altra composizione, regolerà anche le spese del giudizio di