Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1125 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6847/2020 R.G . proposto da :
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA – ARPACAL , elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
REGIONE CALABRIA , elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1847/2019, depositata il 1.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 21.1.2014 l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (di seguito, breviter , ARPACAL) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria per sentir accertare il suo obbligo di corrisponderle la somma di € 2.237.138,10, pari alla spesa rendicontata, sostenuta e anticipata per l’acquisto di un immobile destinato a «dorsale laboratoristica» del Dipartimento provinciale di Cosenza, nel Comune di Castrolibero, INDIRIZZO, INDIRIZZO Leonardo da Vinci 49 e 51, con conseguente condanna della Regione al risarcimento dei danni, inclusi interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda RAGIONE_SOCIALE ha invocato il decreto del Dirigente generale del Dipartimento Politica e Ambiente della Regione Calabria n. 1876 del 31.10.2008, che aveva impegnato la somma di € 4.142.146,26 per una serie di interventi previsti nella misura 1.9 POR Calabria 2000/2006, tra cui era incluso anche l’acquisto dell’immobile in Cosenza , destinato a «dorsale laboratoristica».
Ha resistito alla domanda la Regione convenuta, assumendo che il finanziamento era condizionato all’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti da parte di RAGIONE_SOCIALE entro il 31.12.2010, mentre l’attrice aveva aggiudicato definitivamente la gara in questione solo il 3.3.2011 e aveva stipulato l’atto di compravendita il 7.3.2011.
Il Tribunale adito con sentenza del 25.11.2016 ha rigettato la domanda di ARPACAL a spese compensate.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE a cui ha resistito la Regione appellata, proponendo appello incidentale in punto eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, implicitamente respinta dal Tribunale.
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza n.1847 del 1.10.2019 ha respinto entrambi gli appelli a spese compensate.
La Corte di appello, quanto all’appello incidentale, ha ritenuto che la controversia attenesse alla fase esecutiva di un finanziamento pubblico in considerazione della dedotta mancata aggiudicazione definitiva della gara entro il termine stabilito e che pertanto la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario.
Quanto al merito, secondo la Corte catanzarese, con l’aggiudicazione solo provvisoria della gara avvenuta il 3.6.2009 RAGIONE_SOCIALE non aveva soddisfatto la condizione prevista per l’erogazione del finanziamento pubblico, che esigeva che gli impegni giuridicamente vincolanti -e quindi l’aggiudicazione definitiva – fossero assunti entro il 31.12.2010. Né si poteva ritenere che l’aggiudicazione definitiva fosse tacitamente scattata per il decorso dei trenta giorni previsti dall’art.12 del d.lgs. 163 del 2006, che determinano solo l’effetto della tacita approvazione dell’aggiudicazione provvisoria.
La Corte territoriale ha poi escluso che la dedotta illiceità colposa della condotta della Regione Calabria incidesse sulla causazione dei danni lamentati per lesione del legittimo affidamento dal momento che sussisteva la prova documentale della piena consapevolezza di RAGIONE_SOCIALE di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva entro la fine del 2010.
Avverso la predetta sentenza con atto notificato il 19.2.2020 ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE svolgendo unico motivo.
Con atto notificato il 27.5.2020 ha proposto controricorso la Regione Calabria, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2043 cod.civ. con riferimento alla determinazione da parte della Regione del suo legittimo affidamento ai fini dell’applicazione della norma sull’illecito extracontrattuale nonché degli articoli 3 e 97 Cost. sul principio generale di comportamento secondo buona fede della Pubblica Amministrazione.
Secondo la ricorrente vi era stata lesione del suo legittimo affidamento con la conseguente responsabilità aquiliana della Regione ex art.2043 cod.civ., per effetto delle comunicazioni regionali (nota n.9148 del 22.10.2020), che avevano affermato e confermato che fosse sufficiente per la finanziabilità dell’intervento la sola aggiudicazione provvisoria (in concreto effettuata il 3.6.2009) entro la fine dell’anno 2010.
Il motivo appare inammissibile per una duplice ragione.
Da un lato, fanno difetto pertinenza e specificità della censura perché la ricorrente non affronta e non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata che, a pagina 13, ha fatto leva sul fatto, dimostrato in particolare dalla nota di riscontro di ARPACAL n.19300 del 22.12.2010, che l’attuale ricorrente era «perfettamente consapevole della necessità dell’aggiudicazione definitiva entro il termine più volte richiamato » e aveva anzi confermato alla Regione di « essere nelle condizioni di assicurare l’impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2010 .»
Proprio ciò ha indotto la Corte di Catanzaro ad affermare (pag.13, penultimo capoverso) che « La consapevolezza da parte di RAGIONE_SOCIALE del termine entro cui adempiere ai propri obblighi priva di idoneità a ingenerare un affidamento incolpevole meritevole di fiducia l’inciso contenuto nella nota prot. n.9148 del 22 dicembre 2010 ».
Per altro verso, il motivo, formulato in termini di violazione di legge, mira in realtà a sollecitare da parte della Corte di legittimità una non consentita revisione della valutazione delle prove e un diverso accertamento di fatto circa la ricorrenza dello stato soggettivo dell’affidamento incolpevole in capo ad RAGIONE_SOCIALE
Ed è ben noto che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019).
Per i motivi esposti occorre dichiarare inammissibile il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 12.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione