Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33678 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10785/2018 R.G . proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO c/o RAGIONE_SOCIALE – Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ASSESSORATO SANITA’ DELLA RAGIONE_SOCIALE SICILIANA , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso sentenza della Corte d’appello di Catania n. 284/2018 depositata l’8.2. 2018
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 13.5.2008 la RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Paternò, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 159.436,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A tal fine la RAGIONE_SOCIALE ha esposto: che l’RAGIONE_SOCIALE di Paternò, poi confluito nella RAGIONE_SOCIALE, le aveva affidato lavori in appalto di ampliamento del padiglione di pediatria per complessive lire 439.543.285, che erano stati consegnati il 19.6.1981; che, subito dopo la consegna, i lavori erano stati sospesi per il necessario adeguamento RAGIONE_SOCIALE normativa antisismica e la rielaborazione del progetto; che i lavori erano stati ripresi e due volte sospesi, con apposizione di riserva da parte dell’appaltatrice; che con lettera del 15.12.1987 l’RAGIONE_SOCIALE era stato diffidato RAGIONE_SOCIALE risoluzione contrattuale; che con certificato del 12.2.1988 era stata dichiarata l’ultimazione dei lavori in data 6.4.1984; che l’impresa aveva proposto riserve allo stato finale con richiesta di indennizzo per la sospensione dei lavori dal 6.4.1984 al 12.2.1988, per l’aumento dei prezzi, per il ritardato collaudo e la detrazione cautelativa dei collaudatori e della direzione lavori; che, nel silenzio dell’RAGIONE_SOCIALE, NOME aveva promosso giudizio dinanzi al Tribunale di Catania nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di Paternò che assumeva ad esso subentrata; che il Tribunale di Catania con sentenza del 7.3.2008 aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE, assumendo che all’RAGIONE_SOCIALE fosse subentrata la RAGIONE_SOCIALE liquidatoria.
Si è costituito in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in luogo della RAGIONE_SOCIALE liquidatoria, ormai cessata, eccependo la prescrizione del diritto, la decadenza dalle riserve e comunque l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa.
Il Tribunale di Catania con sentenza del 24.1.2012 ha accolto la preliminare eccezione di prescrizione e ha rigettato la domanda dell’attrice a spese compensate.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE, a cui ha resistito l’appellato RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello di Catania con sentenza dell’8.2.2018 ha respinto il gravame, con aggravio di spese.
La Corte di appello ha adottato il criterio della ragion più liquida, così esonerandosi dall’esame delle doglianze relative al dies a quo della prescrizione e della valenza contenutistica interruttiva delle missive inviate dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ciò premesso, ha rigettato l’appello per la dirimente ragione che le lettere qualificate come atti di diffida non erano state inviate alle Gestioni stralcio, poi trasformatesi in Gestioni liquidatorie, come si sarebbe dovuto, ma erano state indirizzate RAGIONE_SOCIALE USL 3 ex USL 31 di Paternò, già soppressa ex lege , o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non era il successore a titolo particolare della soppressa RAGIONE_SOCIALE di Paternò.
Avverso la predetta sentenza dell’8.2.2018, non notificata, con atto notificato (invero irritualmente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e non presso quella Generale di Roma) il 12.4.2018 ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 17.5.2018 ha proposto controricorso L’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione del ricorso per cassazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato di Roma , nel rispetto dell’art.11, comma 2, r.d. n.1611 del 30.10.1933, è nulla ma non inesistente (Sez. 1, n. 6300 del 2.3.2023; Sez. 6 – 3, n. 12410 del 24.6.2020; Sez. 3, n. 20890 del 22.8.2018) e ne consente la rinnovazione sanante ovvero la sanatoria per effetto della costituzione con effetto ex tunc della parte intimata, nel caso concreto avvenuta per effetto della notificazione del controricorso del 17.5.2018 e del suo deposito nella Cancelleria della Corte.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, 4 e 5 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia vizio della sentenza per errores in iudicando e in procedendo, violazione o falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs.502 del 1992, RAGIONE_SOCIALE legge n.724 del 1994, RAGIONE_SOCIALE legge n.549 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE legge regionale RAGIONE_SOCIALE 30 del 1993 e al decreto dell’RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE 28.4.1995, nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione del principio del legittimo affidamento.
Per un verso la ricorrente contesta l’orientamento, reputato «obsoleto», che nega la successione universale delle RAGIONE_SOCIALE alle cessate USL; dall’altro, la ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto della speciale normativa siciliana e in particolare del decreto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 28.4.1995, non esaminato e solo tacitamente disapplicato e del legittimo affidamento da questo provvedimento ingenerato.
6.
La prima parte del motivo è manifestamente infondata.
L’art.6, comma 1, ultimo periodo , della legge 23.12.1994 n.724, ha disposto « In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare
sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime .»
A norma dell’articolo 2, comma 14, della legge 28.12.1995, n. 549, le gestioni a stralcio di cui al presente comma, sono trasformate in gestioni liquidatorie.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in base all’art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 – che ha stabilito (comma primo) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio individuando l’ufficio responsabile delle medesime – è stata realizzata una specie di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta RAGIONE_SOCIALE regione, secondo i principi stabiliti dall’art. 111 cod. proc. civ. per l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all’azienda RAGIONE_SOCIALE subentrata RAGIONE_SOCIALE soppressa U.S.L. (Sez. U, n. 1989 del 6.3.1997, ma anche Sez.U. n. 6229, 7182,7483 e 10375 del 1997 e poi un compatto stuolo di numerose pronunce delle Sezioni semplici).
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ciò confuta anche la seconda parte del motivo.
Il principio secondo il quale, in base all’art. 6 della legge 724/1994, si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle regioni (e
non delle ASL) nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applica anche con riferimento RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE, non rilevando, in contrario, il disposto della legge regionale n. 30 del 1993, il cui art. 55 ha inteso soltanto escludere che la soppressione delle USL costituisse causa automatica di risoluzione ovvero di scioglimento di pregressi contratti o convenzioni in corso RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore della citata legge regionale. (Sez. 1, n. 4450 del 28.3.2001; Sez. L, n. 6287 del 18.3.2011; Sez. L, n. 13279 del 31.5.2010; Sez. 1, n. 9369 del 5.5.2005, Sez. L, n. 11197 del 29.7.2002).
Inoltre la successione ex lege delle Regioni (e non delle ASL), realizzatasi, giusta l’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in via concorrente con le cosiddette gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie), nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riguarda anche le strutture RAGIONE_SOCIALE operanti nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna, e ricomprende, accanto alle pretese debitorie e creditorie ivi contrattualmente maturate anteriormente al 10 luglio 1995 (data di inizio del funzionamento delle ASL in quel territorio), anche le domande di arricchimento proposte, ex art. 2041 cod. civ., per prestazioni fino ad allora rese in favore delle menzionate strutture, atteso che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proprio in quanto soppresse, hanno perduto ex lege la legittimazione passiva e non è consentito, in alcun caso, far gravare sulle neo costituite RAGIONE_SOCIALE i debiti ed i crediti già facenti capo alle prime. (Sez. 1, n. 13511 del 1.7.2015).
Non rileva quindi che il Decreto Assessorile della RAGIONE_SOCIALE siciliana del 28.4.1995 avesse inteso regolare differentemente il fenomeno successorio delle soppresse USL, per il contrasto, neppur negato da parte ricorrente, di tale provvedimento, con la disciplina nazionale imperativa.
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 28.12.2006, n. 448) a norma dell’art. 17 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la potestà
legislativa regionale in materia di sanità pubblica si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, e tale competenza coincide con quella delle regioni ordinarie in materia di tutela della salute ex art. 117, comma 3, Cost., con la conseguenza che i principi generali cui deve attenersi la legislazione siciliana equivalgono ai principi fondamentali che, nella stessa materia, vincolano le regioni ordinarie.
Tuttavia la ricorrente con la censura finale del suo primo motivo sostiene anche che le missive di messa in mora erano state indirizzate anche alle RAGIONE_SOCIALE in data 7.1.1999, 10.3.1999, 3.4.1999, 20.5.1999, 6.10.1999 e 25.11.1999 e lamenta la lesione del principio del legittimo affidamento ingenerato dal Decreto Assessorile in questione.
Il predetto sub-motivo può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di ricorso.
Con questo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e 4, cod.proc.civ., infatti la ricorrente denuncia error in procedendo e violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.101, comma 2, cod.proc.civ. perché, diversamente da quanto affermato dRAGIONE_SOCIALE Corte di appello, RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto che le missive inoltrate ad RAGIONE_SOCIALE o a USL RAGIONE_SOCIALE o 31 di Paternò erano in concreto materialmente pervenute ai competenti uffici della RAGIONE_SOCIALE Stralcio delle soppresse USL RAGIONE_SOCIALE e 31 di Paternò, fisicamente intesi, sicché l’eccezione di conoscenza, almeno presuntiva, era stata effettivamente sollevata.
In altri termini, la ricorrente assume che il suo legittimo affidamento, provocato dal Decreto regionale, era stato leso e che comunque le sue missive erano pervenute di fatto ai competenti uffici della RAGIONE_SOCIALE Stralcio delle soppresse USL RAGIONE_SOCIALE e 31 di Paternò.
Le censure, così intese, sono fondate e meritano accoglimento.
Al riguardo la Corte etnea si è limitata a negare che la ricorrente avesse dedotto che la RAGIONE_SOCIALE stralcio avesse avuto conoscenza,
anche in via presuntiva, delle missive, senza tener conto, da un lato, che gli Uffici delle RAGIONE_SOCIALE avevano risposto nel merito, attribuendo la competenza interna ad altro settore, e soprattutto che la RAGIONE_SOCIALE aveva insistito nel sostenere che dal punto di vista pratico le Gestioni stralcio e poi le Gestioni liquidatorie altro non erano che gli stessi uffici delle disciolte USL, cui era pervenuta di fatto ogni sua richiesta.
10. Recentemente questa Corte ha affermato che la richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una RAGIONE_SOCIALE, anziché al direttore generale di quest’ultima in qualità di commissario liquidatore della RAGIONE_SOCIALE separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell’unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle RAGIONE_SOCIALE di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL. (Sez. 3, n. 25650 del 1.9.2023).
Nella predetta pronuncia, RAGIONE_SOCIALE quale non v’è ragione di non assicurare continuità, è stato affermato che ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e della legge n. 459 del 1995, art. 2, comma 14, deve ritenersi che lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte dei direttori generali delle Aziende RAGIONE_SOCIALE, dopo la riforma degli anni 1992-1995, comportava che costoro potessero avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative delle Aziende cui erano assegnati (S.U. n. 5488/2014).
Sulla base di tale principio, l’RAGIONE_SOCIALE è l’unica struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della quale può avvalersi, e si
avvale, il Direttore Generale dell’RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento delle funzioni di Commissario Liquidatore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così come del Commissario Liquidatore altro non è che la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica dell’RAGIONE_SOCIALE.
Conseguentemente, se per condurre gli affari dell’ente RAGIONE_SOCIALE (Sez.3, n. 9241/2020), in persona del Commissario Liquidatore, si utilizza l’Ufficio di altro Ente (RAGIONE_SOCIALE) e quest’ultima riceve una richiesta risarcitoria per fatti che riguardano il Commissario Liquidatore, non si può fare riferimento al dato formale e ritenere non pervenuta la richiesta in quanto tale soluzione si risolverebbe in una superfetazione meta-normativa del sistema. Quando la struttura operativa è la stessa, non è sufficiente fare riferimento al solo dato formale, anche in applicazione dei principi di affidamento e buona fede che permeano tutti i rapporti obbligatori, e a maggior ragione, anche quelli con enti pubblici.
L’esposta conclusione è corroborata da altra convergente considerazione, innescata dRAGIONE_SOCIALE censura dell’ultima parte del primo motivo.
Se si è doverosamente escluso che il Decreto dell’Assessore RAGIONE_SOCIALE Salute della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 28.4.1995, che aveva stabilito la successione delle RAGIONE_SOCIALE alle soppresse USL, potesse produrre effetti normativi diretti, il giudizio di ininfluenza non può certamente essere mantenuto nella prospettiva della tutela del legittimo affidamento di chi, indotto da un provvedimento generale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e cioè del soggetto giuridico effettivamente legittimato attraverso gli appositi Uffici stralcio o liquidatori, abbia indirizzato le missive dirette RAGIONE_SOCIALE messa in mora al soggetto da questi indicati come l’effettivo legittimato.
In altre parole, l’effettivo legittimato passivo che abbia indotto deliberatamente il creditore a rivolgersi ad altri soggetti, non legittimati, non può protestare la propria estraneità alle comunicazioni indirizzate in conformità alle sue stesse indicazioni. E ciò non già perché tali indicazioni siano idonee a sovvertire i principi in tema di legittimazione passiva, ma semplicemente perché le comunicazioni sono state inviate al soggetto indicato dal preteso debitore.
Vanno quindi accolti il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione