Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12238 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 11267/2023 R.G.
proposto da
NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrente
contro
Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore e Questura di Torino in persona del Questore pro tempore , intimati
avverso il provvedimento del Tribunale di Torino RAGIONE_SOCIALE’11/11/2022 di convalida del trattenimento presso il CPR di Torino ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 142 del 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 26 luglio 2022 a bordo di un natante. Il Questore di Agrigento adottava nei suoi confronti un decreto di respingimento ed un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale
entro il termine di sette giorni. Il 3 ottobre 2022 il Prefetto di AVV_NOTAIO emetteva un decreto di espulsione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza a tale ordine e il Questore ordinava il trattenimento del cittadino straniero presso il CPR di Torino, con misura convalidata dal Giudice di Pace di Torino il 4 ottobre 2022.
In sede di proroga del trattenimento, il cittadino straniero manifestava la volontà di richiedere la protezione internazionale. La Questura di Torino adottava, quindi, il decreto di trattenimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, in relazione al quale veniva fissata udienza di convalida per il giorno 10/11/2022.
Nel corso di tale udienza, il difensore di NOME, richiamando una memoria depositata, eccepiva l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘espulsione del Prefetto di AVV_NOTAIO, in quanto sottoscritta dal AVV_NOTAIOprefetto Aggiunto in assenza di delega del Prefetto. Il medesimo difensore chiedeva, inoltre, l’acquisizione del decreto di respingimento del Questore di Agrigento, segnalandone comunque l’illegittimità, per essere stato adottato sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera, nonostante risultasse dall’elenco dei precedenti dattiloscopici il fotosegnalamento del cittadino straniero al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia. L’Amministrazione insisteva per la convalida.
Il Tribunale convalidava il trattenimento, ritenendo infondate le eccezioni RAGIONE_SOCIALEa sollevate dalla difesa di NOME, in precedenza sollevate innanzi al Giudice di pace -quanto agli asseriti profili di illegittimità del decreto di respingimento emesso dal Questore di Agrigento -ed esulanti dall’oggetto del vaglio rimesso al Tribunale e, inoltre, già motivatamente respinte dal Giudice di pace stesso.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento, fondato su due motivi di impugnazione.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98 -manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -incompetenza del AVV_NOTAIO Prefetto aggiunto alla sottoscrizione di un decreto di espulsione in assenza di delega del Prefetto (Cass., nn. 19689/17, 28330/17, 11313/19, 18467/19, 5881/20)».
Secondo il ricorrente, il decreto di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato è illegittimo, e va dunque annullato, in quanto emesso dal AVV_NOTAIO Prefetto aggiunto in assenza di delega.
Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE -mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti relativi al respingimento RAGIONE_SOCIALEo straniero da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura al Giudice di Pace -impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 29152/22, 504/23, 2826/23).»
Secondo il ricorrente, non è sufficiente la trasmissione al giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida del solo decreto di espulsione, dovendo procedersi alla verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso il decreto di respingimento.
Ad opinione RAGIONE_SOCIALEa parte, infatti, il giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità di tutti gli atti presupposti, potendo compiere ciò solo se questi ultimi gli vengono trasmessi.
L’esame di quest’ultimo motivo di ricorso è decisivo.
In proposito, occorre rilevare che, in tema di proroga del trattenimento presso il CPR, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha affermato che «il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di
espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l’onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l’asserita illegittimità del predetto provvedimento.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023).
Sulla scorta dei rilievi formulati nel motivo di ricorso, si pone, tuttavia, la necessità di esaminare ulteriori profili di rilievo nomofilattico, con il contributo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, all’esito di una discussione in pubblica udienza, tenuto conto di quanto, in materia di convalida del trattenimento, questa stessa Corte ha di recente osservato – facendo richiamo anche ad una pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE -evidenziando, in particolare, che «la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, commi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza RAGIONE_SOCIALEe persone che chiedono protezione internazionale, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno RAGIONE_SOCIALE Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto RAGIONE_SOCIALEe
condizioni di legalità in base al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 504 RAGIONE_SOCIALE’11/01/2023) .
Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza RAGIONE_SOCIALEa questione.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione