Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7193 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5774-2021 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 44/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 26/01/2021 R.G.N. 4790/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Siracusa, con il decreto in atti, ha rigettato il ricorso con cui RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il decreto emesso dal giudice delegato con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con parziale rigetto della istanza di insinuazione al passivo del credito dallo stesso vantato a titolo
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
di T.f.r. conferito al RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
A fondamento della decisione il tribunale sosteneva che con la domanda di insinuazione il lavoratore aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento del credito relativo alle quote di TFR trattenute dal datore di lavoro e non versate al fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ha inoltre affermato che nell’ipotesi di insolvenza del datore di lavoro che abbia provveduto ad accantonare il TFR conferito al RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia versarlo, il soggetto creditore nei confronti della procedura fallimentare, e quindi legittimato ad insinuarsi al passivo del fallimento, sia unicamente il RAGIONE_SOCIALE al quale il TFR era stato conferito.
Secondo il tribunale, alla luce della disciplina stabilita dall’art. 8 del d.lgs. n.252/2005, il conferimento volontario, esplicito o tacito, da parte del lavoratore del TFR maturando, ad una forma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attua una vera e propria cessione del relativo diritto al fondo di RAGIONE_SOCIALE di volta in volta individuato, cessione da cui sorge viceversa il diritto del lavoratore a una diversa prestazione pensionistica quando maturerà i requisiti. Di conseguenza legittimato a chiedere le quote di TFR annualmente maturate e non versate dal datore di lavoro era esclusivamente il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dovendosi al contempo escludere la legittimazione attiva del lavoratore. Contro il decreto in oggetto ha proposto ricorso per cassazione La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi illustrati da memoria; il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto attività difensiva.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del Decreto legislativo 05/12/2005 n. 252, nonché degli artt.75, 81 e 100 c.p.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.; per aver il Tribunale erroneamente interpretato come ‘cessione’ piuttosto che come ‘delegazione’ il concetto di ‘conferimento’ di cui al comma 7 dell’art. 8 del Decreto legislativo 05/12/2005 n. 252, escludendo la legittimazione attiva della ricorrente a richiedere l’ammissione al passivo per il TFR trattenuto dall’azienda e non versato al RAGIONE_SOCIALE, in violazione degli articoli sopra citati.
2.Con il secondo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., da parte del Tribunale per non aver ritenuto che l’onere della specifica indicazione del modulo negoziale (se delegazione o cessione) sia a carico del Curatore e che, in caso di mancata prova da parte del curatore, e comunque in caso di allegazione documentale della lavoratrice del modulo di adesione al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’espressione ‘conferimento’ dell’art. 8 del Decreto legislat ivo 05/12/2005 n. 252 debba essere interpretata come delegazione e non come cessione.
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver ritenuto il Tribunale che il meccanismo di adesione a fondi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE configuri la fattispecie della delegazi one di pagamento di cui all’art. 1269 c.c. e che ai sensi dell’art. 1270, 1° comma c.c., il delegante possa revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario, o non abbia eseguito il pagamento.
4.- Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 3, del D.lgs. n. 80/1992, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., per aver interpretato e
considerato il RAGIONE_SOCIALE come soggetto legittimato alla surrogatoria di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2, e non il RAGIONE_SOCIALE.
5.- Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4,12 e 13 del D.Lgs. 252/2005 per avere il tribunale interpretato con illogicità la legge, nel senso di mutare la natura del TFR a seconda che il lavoratore scelga espressame nte di versarlo all’RAGIONE_SOCIALE o ad un fondo RAGIONE_SOCIALE o rimanga inerte.
6.- I motivi di ricorso, da esaminarsi unitariamente per connessione, sono fondati nei termini di cui alle seguenti considerazioni.
Il tribunale ha invero apoditticamente affermato che dalla disciplina stabilita dall’art.8 del d.lgs. n.252/2005 derivi che il conferimento volontario (esplicito o tacito, da parte del lavoratore del TFR maturando, ad una forma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) attui una vera e propria cessione del relativo diritto al fondo di RAGIONE_SOCIALE di volta in volta individuato.
7.Il Collegio intende richiamare a fondamento della decisione l’orientamento di legittimità (Sez. L. , Sentenza n. 18477 del 28/06/2023) che è intervenuto di recente sulla stessa questione della legittimazione attiva in tema di quote di tfr non versate dal datore fallito al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed ha così statuito: ‘In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell’articolo 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al RAGIONE_SOCIALE delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito
in favore del RAGIONE_SOCIALE, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 l. fall.’ 8.- Il principio è mutuato dalla sentenza n. 16266 del 08/06/2023, la quale aveva già affermato che ‘In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il generico riferimento al “conferimento” del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.F.R. maturate e accantonate, ma non versate al RAGIONE_SOCIALE, spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, e, viceversa, al predetto RAGIONE_SOCIALE ex art. 93 l.fall. quando, secondo quanto emergente dall’istruttoria, vi sia stata la cessione del credito in suo favore’.
9.- A tale orientamento questo Collegio intendere aderire, trovandolo convincente e non emergendo ragioni per poter discostarsi dalle sue fondate ragioni ed argomentazioni, le quali devono ritenersi richiamate nella presente decisione anche ai sensi dell’a rt. 118 disp att. c.p.c.
Sicché, il Tribunale, che ha omesso l’accertamento della natura negoziale del conferimento del lavoratore, allo scopo di verificare se si tratti di cessione o di mera delegazione, dovrà procedere ad un tale accertamento.
10.- Pertanto, il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale
dovrà provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Siracusa in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31.1.2024.