Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15037 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6350/2021 proposto da: NOME
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrenti –
e
NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME;
-intimati –
avverso la sentenza n. 3641/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che
con sentenza resa in data 21/7/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda originariamente proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME per la condanna di NOME COGNOME ed NOME COGNOME alla restituzione della collezione di francobolli che questi ultimi avrebbero illecitamente sottratto agli attori, oltre al risarcimento del danno;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, tra le restanti argomentazioni, dopo aver confermato l’esclusione della titolarità, in capo a NOME COGNOME, della comproprietà dei francobolli dedotti in giudizio (in difetto di alcuna adeguata prova al riguardo), ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente rilevato l’assoluto difetto di prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito dedotto in giudizio dagli attori, essendo rimaste non adeguatamente comprovate, tanto la circostanza dell’effettiva sottrazione, da parte dei convenuti, dei francobolli dedotti dagli attori, quanto, e soprattutto, la specifica identità dei francobolli asseritamente sottratti;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME (avente causa a titolo di legato dal defunto NOME COGNOME) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (rispettivamente, coniuge e figlie di NOME COGNOME nelle more deceduto) resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
NOME COGNOME, NOME COGNOME (eredi di NOME COGNOME) e NOME COGNOME non hanno svolto difese in questa sede;
considerato che ,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di esaminare i documenti forniti degli attori, ritenuti rilevanti ai fini della prova dei fatti di causa, riguardanti il sequestro penale operato in danno di NOME COGNOME ed avente ad oggetto i francobolli del Regno di Napoli rinvenuti presso la sua abitazione;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente percepito le prove fornite dagli attori e, segnatamente, il verbale di sequestro penale operato dalla polizia giudiziaria ed il verbale di sommarie informazioni rese da NOME COGNOME;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, nonché per contraddittorietà della sentenza impugnata, erronea individuazione e interpretazione dei documenti indicati dalla parte ricorrente, per avere la corte territoriale erroneamente identificato la documentazione offerta dagli originari attori ai fini della prova dei fatti dedotti in giudizio, dei quali era emersa la certezza della prova degli elementi costitutivi dell’illecito denunciato;
tutti e tre i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia fatto propria, confermandola, la decisione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto NOME COGNOME del tutto privo della titolarità sostanziale della proprietà dei beni, ossia della collezione dei francobolli asseritamente
sottratti ad NOME COGNOME, non avendo lo stesso fornito alcuna prova adeguata dell’acquisto della rivendicata comproprietà di tale collezione;
l ‘odierno ricorrente, in qualità di avente causa di NOME COGNOME (a titolo di legato) -non avendo espressamente e in modo specifico contestato questo aspetto della decisione dei giudici di merito -deve ritenersi, pertanto, privo di alcuna legittimazione sostanziale alla proposizione dell’odierno ricorso, dovendo ritenersi del tutto privo di titolarità (neppure pro-quota) della proprietà dei beni dei quali rivendica la restituzione;
è peraltro appena è il caso di evidenziare l’assoluta inammissibilità delle censure in esame anche sotto il profilo dei relativi contenuti critici, risolvendosi le stesse nella sostanziale prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
allo stesso modo, deve ritenersi inammissibile l’eventuale prospettazione del vizio di travisamento della prova (in ipotesi ravvisabile nell’esposizione critica del secondo motivo di ricorso), avendone l’istante avanzato il ricorso senza il rispetto delle condizioni che la giurisprudenza di legittimità impone ai fini della possibile denuncia di un tale vizio (cfr., in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 e Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022, nonché Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024), così come irriducibilmente inammissibile deve ritenersi il terzo motivo per violazione dell’art. 348ter c.p.c., nella parte in cui fa divieto di prospettare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (quale quello sostanzialmente prospettato dal ricorrente) in sede di legittimità, a seguito di una doppia decisione conforme di merito;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione