Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10930 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22565/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
REV – GESTIONE CREDITI SOCIETÀ PER AZIONI, RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1467/2023 depositata il 30/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
NOME e NOME COGNOME entrambe in proprio e nella qualità di socie della RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli 1467/2023 del 30.03.2023, con cui è stato rigettato il gravame dalle medesime proposto, nella qualità di socie successori della suddetta società, in quanto ritenute non legittimate a rappresentare la società cancellata.
Resistono con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE cessionaria dei rapporti intervenienti dai leasing in sofferenza di RAGIONE_SOCIALE già di titolarità della controllata RAGIONE_SOCIALE -Leasing e factoring e la società RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incorporante la RAGIONE_SOCIALE – Leasing e factoring.
Per quanto ancora d’interesse, la corte d’appello, riguardo al primo motivo di gravame -avente ad oggetto l’asserito vizio di notifica del ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado- ne rilevava l’inammissibilità sul rilievo che gli appellanti, pur dando atto della intervenuta cancellazione della società RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese, non avevano fatto alcuna spendita della qualità di successori della società medesima, essendosi limitati a qualificarsi quali soci della medesima.
Per quanto concerne la posizione dell’ex socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE Sig. NOME NOME, le ricorrenti, nella memoria illustrativa, precisavano che egli è deceduto in Pescara
in data 17 maggio 2018, prima della proposizione del ricorso per cassazione del 31.10.2023, e che pertanto, erano successori ex lege della RAGIONE_SOCIALE
Motivi della decisione
Con un unico motivo le ricorrenti deducono ‘Violazione e/o erronea applicazione di cui agli artt. 101, 110, 160, 219, 299, 354 c.p.c., violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2495 cod. civ. oltre che degli artt. 23 e 111 della Costituzione, erroneità, illogicità ed irragionevolezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello per asserito difetto di legittimazione ad impugnare degli appellanti; violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova delle parti ricorrenti; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; illogicità e contraddittorietà della motivazione. Travisamento delle risultanze processuali’. Viene impugnata la statuizione con cui la Corte d’appello ha rilevato la carenza della legittimazione degli appellanti ad impugnare l’ordinanza relativamente alla posizione della società estintasi nel corso del giudizio di primo grado. Deducono le ricorrenti che la prova dei presupposti della loro ‘ legitimatio ad causam ‘ sarebbe stata fornita tramite la produzione documentale e la spendita fin dall’atto di citazione in appello della loro qualità rispettivamente di socia accomandataria e socia accomandante della cancellata società, evidenziando che la successione nel processo dalla cancellata società nei confronti dei soci operi ex lege per il combinato disposto degli artt. 2495 cod. civ. e 110 c.p.c.
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi, ponendosi in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art.366 n. 4 e 6 c.p.c. Contrariamente a quanto assunto nel motivo, la corte d’appello non ha affatto negato la astratta possibilità delle socie succedute
alla società estinta di impugnare il provvedimento giudiziale emesso nei confronti della società, ma ha constatato la mancata ottemperanza all’invito a fornire chiarimenti in merito alla intervenuta successione nei loro confronti.
Le ricorrenti, invece, si limitano a contrapporre che quanto prodotto nell’atto di appello era in sé sufficiente a provare la loro qualità di uniche socie succedute alla società, dato già valutato come insufficiente dalla corte di merito, con giudizio in questa sede insindacabile.
In ossequio a quanto disposto dall’art. 110 c.p.c., ‘ quando la parte viene meno, per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto ‘.
Una volta cancellata la società dal registro delle imprese, la legittimazione compete al socio quale ‘successore’ della società cancellata e non al socio in quanto tale, e la esplicitazione di detta qualità, unitamente alla prova di essa, costituiscono il presupposto fondamentale necessario alla dimostrazione della legittimazione al giudizio (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013).
A tal fine, il socio della società estinta è tenuto ad allegare la qualità spesa e a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio, dovendosi accertare che il contraddittorio sia tra le giuste parti (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024).
Si osserva altresì che, sotto il profilo processuale, le medesime socie hanno omesso di provare di essere succedute a COGNOME NOME, altra parte in causa medio tempore deceduta.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti , seguono la soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/3/2025