Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5311 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5311 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11941/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-ricorrenti-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, controricorrente-
nonché contro
Procura Repubblica presso il Tribunale di Torino e Procura Generale presso la Corte d’ Appello di Torino,
-intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 385/2023 depositata il 19/4/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proposero ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2 e 3, c.p.c., avverso la sentenza del 4/6/2019 con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 7 l. fall..
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 23/12/2022, respinse la domanda di revocazione, rilevando la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti nonché l’infondatezza delle ragioni poste a sostegno della domanda; a seguito del reclamo interposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame.
La Corte piemontese ribadiva la carenza di legittimazione dei reclamanti a sollecitare la revocazione della sentenza, in quanto gli stessi non erano stati parti del giudizio conclusosi con la sentenza dichiarativa di fallimento della società.
3.1 Gli odierni ricorrenti, secondo la Corte, avrebbero potuto avanzare le contestazioni al legale rappresentante o proporre, a suo tempo, reclamo ex art. 18 l.fall., ove avessero rappresentato uno specifico e differenziato interesse all’impugnazione, ma non erano legittimati ad esperire il rimedio ex art. 395 c.p.c..
3.2 L’impugnata sentenza affermava che, in ogni caso, conformemente a quanto argomentato dal giudice di ‘prime cure’, la produzione degli estratti di ruolo dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate era sufficiente per poter ritenere provata la sussistenza del presupposto dell’insolvenza per la dichiarazione
di fallimento, con la conseguente irrilevanza della questione agitata dai ricorrenti quale elemento decisivo per la revocazione della sentenza della notifica degli avvisi di accertamento.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad otto motivi, illustrati con memoria ex art 380bis1 c.p.c., il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso in quanto non tempestivamente depositato.
1.1 L’art. 370 c.p.c., secondo la nuova formulazione applicabile ratione temporis , ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lvo 149/2022, al caso di specie (essendo stato il giudizio per Cassazione introdotto con notifica del ricorso dopo l’ 1/1/2023) stabilisce che « la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso. In mancanza essa non può presentare memorie ma solo partecipare alla discussione orale ».
1.2 Nella fattispecie, essendo il ricorso per cassazione stato notificato in data 19/5/2023, i termini per il deposito del controricorso scadevano mercoledì 28/6/2023; il controricorso risulta essere stato depositato telematicamente in data 13/7/2023, e, quindi, oltre i termini di legge.
Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione relativo alla nullità degli atti del processo di primo grado compiuti dal Giudice Istruttore ricusato dai ricorrenti ed astenutosi.
Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c, per avere la Corte omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione relativo alla nullità della sentenza di primo grado emessa dal Collegio il cui presidente era lo stesso magistrato che aveva presieduto il Collegio della sentenza di dichiarazione del fallimento.
I motivi sono inammissibili.
4.1 Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321/2016, 25154/2018, 1876/2018, 10422/2019 e 7450/2024).
Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 25 l.fall., 51, 52 e 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., per non aver la Corte dichiarato la nullità degli atti del processo compiuto dal Giudice Istruttore ricusato dai ricorrenti ed astenutosi.
5.1 Il motivo è infondato.
5.2 Premesso che Corte distrettuale ha errato nel dichiarare assorbite le questioni relative alla nullità della sentenza per invalida costituzione del giudice, che invece andavano esaminate prioritariamente, essendo preliminari all’esame del merito, va rilevato che il giudice che si è astenuto per aver autorizzato il curatore a resistere nel procedimento ex art. 395 c.p.c. non ha preso parte al collegio che ha deciso la causa pronunciando il rigetto del ricorso e, pertanto, non può predicarsi alcuna nullità della sentenza del Tribunale di Torino, in quanto è del tutto irrilevante ai fini della validità degli atti di causa che parte delle attività svolte nel giudizio
di primo grado siano state svolte da un giudice astenutosi per effetto della ricusazione delle parti ricorrenti.
Il quarto motivo oppone violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, 52 e 158 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. , per non aver la Corte dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Collegio nel cui ambito la funzione di presidente era stata ricoperta dalla stessa persona che aveva presieduto il collegio della sentenza di dichiarazione del fallimento.
Il motivo non merita accoglimento.
7.1 Va premesso che nell’ipotesi in cui ricorra un caso di astensione obbligatoria, come in caso di violazione del principio di astensione obbligatoria di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c. (giudice che abbia conosciuto del processo in altro grado), la parte ha l’onere di far valere mediante tempestiva e rituale istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. tale circostanza, senza che, in mancanza, possa invocare, in sede di gravame, come motivo di nullità della decisione la violazione, da parte del giudice, dell’obbligo di astenersi (Cass., n. 16861/2013).
7.2 Ad ogni buon conto, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione (Cass. n. 20113/2022, 23498/2017, 8180/2009 e 19498/2006).
In tali pronunce, che il Collegio condivide, si è affermato che è ben vero che la revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 398 c.p.c.) – da intendersi quale stesso ufficio giudiziario -ma è possibile, tuttavia, che il collegio giudicante sia formato (in tutto o in parte) dalle medesime persone, non sussistendo, secondo l’ordinamento processuale vigente, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione
per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante. Coerentemente, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, l ‘ incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione sussiste – secondo la giurisprudenza di questa Corte (si vedano le sentenze n. 19498/2006, 2222/1987, 1624/1965, 2342/1962) – soltanto nella ipotesi in cui risulti denunciato, nel caso concreto, il vizio revocatorio del dolo del giudice.
8. Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 l. fall., 395, 396, 398 e 400 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1 , n. 3, c.p.c., per avere l’impugnata sentenza errato nel rilevare la carenza di legittimazione attiva dei COGNOME per non aver gli stessi rivestito la qualità di parti del giudizio prefallimentare; ciò in quanto la legittimazione di quest’ultimi derivava dall’art. 18 l. fall. che consente la proposizione del reclamo, oltre che al fallito, a chiunque ne abbia interesse; i ricorrenti, titolari delle quote sociali ed amministratori della società sino al 2017, erano interessati alla rimozione sentenza di fallimento, in quanto, proprio per effetto di tale pronuncia, sarebbero stati loro contestati fatti di reato, commessi in qualità di ritenuti amministratori di fatto della società.
9. Il sesto motivo ipotizza la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 l.fall. 105, 344, 395, 396, 398 e 400 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte erroneamente dichiarato inammissibile l’intervento in causa spiegato da RAGIONE_SOCIALE , non essendo stata la stessa parte nella procedura prefallimentare conclusasi con la sentenza di fallimento di RAGIONE_SOCIALE né parte nel procedimento di primo grado del giudizio di revocazione.
Si ribadisce che l’art. 18 l. fall. riconosce la legittimazione ad agire anche ai sensi e nei termini di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c., proponendosi
azione di revocazione straordinaria, secondo il rito applicabile conformemente agli artt. 398 e 400 c.p.c, da ‘qualunque interessato’.
I due motivi, da trattarsi unitariamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.
10.1 Non può dubitarsi che la revocazione sia inquadrabile tra le impugnazioni, atteso che lo stesso codice di rito la colloca nel titolo terzo del libro secondo ad esse dedicato.
10.2 Tale rimedio impugnatorio ha carattere eccezionale, perché può aggiungersi o sovrapporsi alla normale serie delle impugnazioni costituita dall’appello e dal ricorso per cassazione e presenta l’ulteriore peculiarità di risultare a critica vincolata, in quanto ammesso soltanto per un numero ristretto di motivi tassativamente elencati dal codice.
Il giudizio è caratterizzato da analogie sia con il ricorso per cassazione, cui è accomunato dalla necessità di un giudizio rescindente per motivi specifici e limitati, sia con l’appello, con il quale condivide il carattere di impugnativa per motivi di fatto o di merito rivolta a sollecitare una pronuncia sostitutiva di quella da annullare nella fase rescindente.
10.3 Orbene, secondo il costante ed incontroverso orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, la legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impugnazione in genere, spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio; pertanto sono privi di interesse a proporre impugnazione i soggetti rimasti estranei al precedente grado del giudizio (cfr., tra le tante, Cass. S.U n. 115/1990 e Cass. n. 4878/1994).
I principi generali sull’interesse e sulla legittimazione ad impugnare che disciplinano, ex art. 323 e segg. c.p.c., i rimedi ordinari valgono anche per il giudizio di revocazione, tanto più se si considera che detta impugnazione riproduce il medesimo oggetto del giudizio del procedimento anteriore, con la conseguenza che una sentenza può essere impugnata per revocazione soltanto dagli stessi soggetti processuali che hanno partecipato al giudizio in cui la sentenza stessa è stata pronunciata (cfr. Cass. 9065/2000, vedi anche Cass 2214/1993).
10.4 Nel caso di specie è pacifico che gli odierni ricorrenti non rivestirono la qualità parte nel giudizio ex art. 15 l.fall. conclusosi con la dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE e neppure proposero reclamo alla sentenza di fallimento, quali soggetti portatori di uno specifico interesse ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. fall. .
10.5 Non sono condivisibili le argomentazioni svolte dai ricorrenti secondo le quali, poiché l’art. 18, comma 1, l.fall. detta una disciplina speciale , consentendo a qualunque interessato che non sia stato parte nel giudizio prefallimentare, di proporre reclamo alla sentenza di fallimento, dovrebbe essere garantita la stessa possibilità di proposizione, da parte di ‘qualunque interessato’ , del rimedio di cui agli artt. 395, 396, 398 e 400 c.p.c., anche se questi non sia stato parte nel procedimento prefallimentare.
10.6 Osserva il Collegio come la legittimazione straordinaria del terzo interessato a proporre impugnazione ex art. 18, comma 1 l. fall. è regola eccezionale, prevista per lo specifico rimedio impugnatorio del reclamo avverso le sentenze dichiarative di fallimento entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, e come tale non può trovare estensiva applicazione anche allo strumento straordinario della revocazione della sentenza.
10.7 L’art. 400 c.p.c., invocato dai ricorrenti, fa riferimento al ‘procedimento’ e al ‘rito applicabile davanti al giudice’ , ma non alle suesposte regole che disciplinano la legittimazione alla revocazione.
10.8 Ne consegue che solo nell’ipotesi in cui i ricorrenti avessero proposto reclamo, ex art. 18, comma 1, l.fall, alla sentenza di fallimento, avrebbero avuto la possibilità, in qualità di parti del processo, di esperire il rimedio straordinario di cui agli artt. 395 e segg. c.p.c.; ciò non è avvenuto, e, dunque, va confermata la carenza di legittimazione di NOME e NOME COGNOME a proporre ricorso per revocazione della sentenza impugnata.
11. Il settimo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. , in relazione all’art 360, comma 1 , n. 4, c.p.c.: il ricorrente lamenta che la Corte non abbia accolto l’istanza istruttoria formulata dai reclamanti di acquisizione degli atti relativi alla fase prefallimantare.
L’ottavo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art 15 l.fall., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. , per non avere la Corte rilevato che, non essendo stati gli avvisi di accertamento e gli altri atti ad essa equipollenti correttamente notificati alla RAGIONE_SOCIALE, il credito fiscale (di oltre 19 milioni di Euro) non poteva considerarsi esigibile, con la conseguenza che il fallimento non poteva essere dichiarato in quanto il residuo debito della società non superava il limite di € 30.000.
I motivi sono inammissibili per difetto di interesse, alla luce del consolidato insegnamento secondo il quale, per giungere alla cassazione di una decisione, è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le rationes decidendi esplicitate dal giudice del merito, ma anche che tali censure risultino tutte fondate; cosicché, rigettati (o dichiarati inammissibili) i motivi che investono una delle riferite ragioni, restano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, giacché anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione di una decisione destinata a rimanere ferma sulla
base della ratio ritenuta corretta ( ex plurimis , Cass. 12372/2006,18170/2006, 9647/11, Cass. S. U. 15122/13 e 2155/21).
13.1 Nel caso di specie il rigetto dei motivi sulla ritenuta carenza di legittimazione ad agire, ratio decidendi idonea da sé sola a sorreggere la decisione, priva di qualsivoglia interesse le due censure che investono il merito.
14. Il ricorso è, quindi, rigettato.
Nulla è da statuire sulle spese essendo il controricorso inammissibile per i motivi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28 gennaio 2026.
Il Presidente