Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5157 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5157 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso 8041-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dalle Avvocate NOME COGNOME ed NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOMERAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso l ‘ ORDINANZA N. 1708/2019 DEL TIBUNALE DI CUNEO, depositata in data 19/7/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ udienza pubblica del 17/5/2024;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita per la ricorrente l ‘ Avvocata NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, con ordinanza del 19/7/2019, ha accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro il provvedimento del giudice monocratico che aveva negato l’omologazione del piano del consumatore da lui presentato.
2.1. RAGIONE_SOCIALE società creditrice di RAGIONE_SOCIALE, che, pur avendo ricevuto regolare comunicazione della presentazione del piano, ai sensi dell’art. 12, comma 1, l. n 3/2012, aveva scelto di non costituirsi nel procedimento di primo grado, con ricorso notificato il 19/2/2020 a NOME COGNOME e a tutti gli altri suoi creditori, ha chiesto, per un motivo, la cassazione di tale ordinanza.
2.2. Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.
2.3. Con ordinanza interlocutoria del 24/7/2023 il ricorso, fissato in un primo momento per la trattazione camerale, è stato rimesso all’udienza pubblica.
2.4. Il pubblico ministero ha concluso per il suo rigetto.
2.5. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. In via preliminare, appare opportuno precisare, in adesione a un principio già ripetutamente enunciato da questa Corte, che il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto rivolto contro un provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento di cui agli artt. 10 e segg. della l. n. 3/2012 e dell’idoneità dell’ordinanza impugnata a regolamentare in modo incontrovertibile la dedotta situazione da sovraindebitamento e dunque a incidere su diritti soggettivi (Cass. n. 22797 del 2023; Cass. n. 10095/2019).
3.2. Il ricorso è anche tempestivo, posto che le procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012, pendenti (come quella in esame) alla data del 15/7/2022, sono assoggettate alla sospensione feriale dei termini e che l’art. 739 c.p.c., non deroga alla regola generale secondo cui, in difetto di notificazione (Cass. n. 18514 del 2003; conf. Cass. n.12972 del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.) ovvero di comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 4326 del 2024), com’è incontestato nel caso in esame, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è quello, di sei mesi dalla sua pubblicazione, previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c. (cfr. Cass. n. 18514 del 2003; conf., Cass. n. 12972 del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.).
3.3. Con l’unico motivo, COGNOME denuncia la violazione del principio del contraddittorio, di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c., e del proprio diritto di difesa ex art. 25 ( rectius 24) Cost. e la conseguente nullità del giudizio di reclamo previsto dall’art. 12, comma 2, (richiamato dall’art. 12 bis , comma 5) della l. n. 3/2012 e dell’ordinanza impugnata. Sostiene che tutti i creditori del debitore che deposita domanda di omologazione del piano del consumatore sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, in quanto potrebbero essere pregiudicati da una decisione destinata a produrre effetti nei loro confronti, e lamenta che il tribunale, una volta constatato che NOME non aveva provveduto a notificarle il reclamo e il decreto di fissazione d’udienza, non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti (né nei confronti degli altri creditori non costituiti in primo grado).
3.4. La censura è infondata.
3.5. L’art. 12 bis , comma 5, l. n.3/2012, dispone che il giudizio di omologazione del piano del consumatore è disciplinato, tra l’altro, dall’art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo; il terzo periodo dell’art. 12, comma 2, prevede, a sua volta, che ‘ si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ‘; – il quarto periodo dell’art. 12, comma 2, infine, dispone che ‘ il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento ‘.
3.6. In ragione di questa normativa, risulta allora evidente che il decreto che pronuncia (oppure nega) l’omologazione del piano del consumatore è impugnabile, come previsto dall’art. 739 c.p.c., con il reclamo al tribunale o entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione/notificazione in forma integrale o, in mancanza, nel più lungo termine previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 4326 del 2024).
3.7. L’art. 739 c.p.c., applicabile in virtù del richiamo indiretto operato dall’art. 12 bis l. n. 3 cit., utilizza il verbo ‘ proporre ‘ nella forma riflessiva (‘… si può proporre …’) e dunque non precisa a chi competa la legittimazione all’impugnazione del decreto camerale né a chi il relativo ricorso deve essere necessariamente notificato.
3.8. Questa Corte, tuttavia, ha da tempo chiarito che la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudizio di primo grado, la qualità di parte (Cass. n. 1508 del 1970).
3.9. Costituisce, del resto, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che la qualità di legittimato all’impugnazione (appello o ricorso per cassazione) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per
relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984) e che è, dunque, inammissibile l’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv., la quale rinvia a Cass. S.U. n. 15145 del 2001, Cass. n. 520 del 2012, Cass. n. 13954 del 2006 e Cass. n. 4063 del 1995).
3.10. Tali principi, seppur elaborati con specifico riferimento al procedimento di cognizione ordinaria, sono certamente utilizzabili anche in relazione a quello camerale, nel quale ‘ così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo ex art. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per relationem, rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono stati indebitamente estranei al procedimento possono denunciare in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso inter alios ‘ (Cass n. 5877 del 1991; conf., Cass. n. 7119 del 1996).
3.11. Si tratta, peraltro, di un’impostazione che la giurisprudenza di legittimità ha diffusamente seguito in materia fallimentare, quando, in particolare, ha chiarito, con riferimento al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, che la legittimazione a proporre il reclamo previsto dall’art. 183 l.fall. (che è anch’esso deciso dalla corte d’appello secondo ‘ il rito camerale di cui agli art. 737 e seg. c.p.c. ‘: Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.) discende unicamente dall’avere l’impugna nte assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione di cui all’art. 180 l.fall. (come debitore ovvero come opponente) e dall’essere rimasto soccombente
rispetto alla decisione assunta dal tribunale (cfr. Cass. n. 3954 del 2016, in motiv.; Cass. n. 2886 del 2007).
3.12. Al medesimo approdo si deve pervenire anche in materia di reclamo avverso il decreto che ha pronunciato sull’omologazione del piano del consumatore sovraindebitato previsto dalla l. n. 3/2012, se non altro perché, pur nelle diversità sistematica e normativa che contraddistingue quest’ultimo rispetto al concordato preventivo (in particolare perché il piano non deve essere votato né approvato dalla maggioranza dei creditori), a ben vedere i due istituti, oltre ad avere una comune ratio di fondo (costituita, come è stato ben detto, dall’intento di limitare il ricorso a procedure puramente liquidatorie ‘ garantendo in via anticipata, ai creditori, una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione ‘), presentano evidenti affinità tanto sul piano sostanziale, quanto su quello procedurale: – comune divieto di azioni esecutive individuali (art. 168, comma 1°, l.fall. e art. 12 bis , comma 2, l. n. 3 cit.) e comune sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari durante il loro svolgimento (art. 55 l.fall., richiamato dall’art. 169, comma 1°, l.fall., e art. 9, comma 3 quater , l. n. 3 cit.); – previsione in entrambe le procedure di una verifica giurisdizionale dei presupposti di ammissione e di omologazione, dalla quale deriva l’efficacia obbligatoria del piano e delle relative previsioni per tutti creditori (art. 171, comma 2°, l.fall. e art. 12 bis , comma 1, l. n. 3 cit.), compresi quelli contrari alla proposta (art.184, comma 1°, l.fall. e art. 12 ter, comma 2, l. n. 3 cit.); – necessità di sussistenza dei requisiti di fattibilità del piano (art. 160, comma 2°, lett. e, l.fall. e art. 12 bis , comma 3, l. n. 3 cit.) e (quanto meno nel caso in cui
sussista sul punto una contestazione specifica in sede di omologazione) convenienza della proposta (in qualsiasi forma sia stata articolata: art. 160, comma 1°, lett. a, l.fall. e art. 8, comma 1, l. n. 3 cit.) rispetto alla possibile alternativa liquidatoria (art. 180, comma 4°, l.fall. e art. 12 bis , comma 4, l. n. 3 cit.).
3.13. Pertanto nel giudizio di reclamo instaurato dal debitore sovraindebitato avverso il diniego dell’omologa del piano del consumatore dallo stesso proposto, così come in quello introdotto dal creditore (ove già opponente) nei confronti del decreto di omologazione del piano proposto dal debitore, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) agli creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale.
3.14. Ciò, beninteso, sempre che il reclamante non sia un creditore che lamenti di non essersi potuto costituire dinanzi al giudice monocratico per difetto o nullità della comunicazione prevista dall’art. 10 e dal primo comma dell’art. 12 bis l. n. 3/2012, dato che in questo caso (non ricorrente nella vicenda in esame), la peculiarità della disciplina del procedimento in esame impone di escludere che il terzo possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell’opposizione del terzo prevista dall’art. 404 c.p.c. , atteso che il piano del consumatore, al pari del concordato preventivo, una volta omologato, vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase di omologa, dovendosi, al contrario, riconoscere al creditore una eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del piano pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno
impedito di partecipare al giudizio innanzi al tribunale (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.).
3.15. Le conclusioni raggiunte trovano pieno conforto nell’interpretazione adottata da questa Corte in merito alla disciplina, del tutto identica, prevista in tema di omologa del concordato fallimentare senza opposizioni, ai sensi dell’art. 129, comma 4°, l.fall., laddove, anche di recente, si è affermato che: – non è legittimato alla presentazione del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il creditore dissenziente che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto del giud ice delegato previsto dall’art. 129, comma 2°, l.fall. e che sia stato conseguentemente posto nelle condizioni di poter proporre opposizione, senza avvalersi della relativa facoltà nel termine previsto dall’art. 129, comma 3°, l.fall.; – tale legittimazione compete, invece, a quei soggetti, potenzialmente interessati al decreto di omologa del concordato fallimentare, i quali, pur se pienamente identificabili dall’esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del predetto decreto del giudice delegato (così Cass. n. 19461 del 2021).
3.16. Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, infine, pur disciplinando la materia dell’impugnazione della (sentenza di) omologazione del piano del consumatore in modo del tutto difforme rispetto alla disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 12, comma 2, della l. 3 cit. e 739 c.p.c., fornisce nondimeno elementi che depongono senz’altro per la soluzione in precedenza esposta: -‘ la sentenza di omologa (dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) … è impugnabile ai sensi dell’articolo 51 ‘ (art. 70, comma 8); il decreto che nega l’omologazione (dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è, invece,
reclamabile a norma dell’art. 50 (art. 70, comma 12); – la sentenza di omologazione del ‘ concordato minore ‘ è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell’art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); – il decreto di rigetto dell’omologazione del ‘concordato minore’ è, infine, reclamabile a norma dell’art. 50 (art. 80, comma 7); – gli artt. 50, comma 1 e 2, e 51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, l’impugnazione è proposta esclusivame nte da e nei confronti delle ‘ parti ‘, e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione.
3.17. In definitiva, vanno enunciati i seguenti principi di diritto: ‘ il decreto che abbia pronunciato sull’omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta; nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale ‘.
3.18. Il ricorso, per l’infondatezza dell’unico motivo proposto, dev’essere, quindi, rigettato.
Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione da parte degli intimati.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima