Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17866 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17866 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18856/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO SALERNO n. 706/2022 depositata il 7/06/2022;
udito, alla pubblica udienza del 19 giugno 2024, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica, dott.ssa NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, che ne ha chiesto l’accoglimento;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, quale fideiubente della RAGIONE_SOCIALE mutuataria di somme di denaro, per oltre seicentoquarantamila euro, a fronte di stati di avanzamento lavori, propose, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, opposizione all ‘ esecuzione, nelle forme dell ‘ opposizione a precetto, e agli atti esecutivi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., in quanto escussa, per oltre duecentoventimila euro, nella detta qualità.
Il Tribunale rigettò sia l ‘ opposizione formale che quella all ‘ esecuzione.
Proposta impugnazione da parte di NOME COGNOME, la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 706 del 7/06/2022, ha rigettato l ‘ impugnazione di merito, per quanto ricompreso nell ‘ ambito dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione.
Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone impugnazione per cassazione, con tre motivi di ricorso, NOME COGNOME.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte di rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ed il ricorso, presente il solo difensore di parte ricorrente, è stato discusso alla pubblica udienza del 19/06/2024 , all’esito della quale è stato trattenuto in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti:
i) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 111 e 112 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ.,
R.g. n. 18856 del 2022
P.U. 19/06/2024; estensore: NOME COGNOME
nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla legittimazione processuale della RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE mentre la parte originariamente titolare del credito era la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a.;
ii) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 385 del 1993 anche in relazione agli artt. 2873 e 2876 cod. civ., 1230, 1175, 1375, 1362, 1363, 1366, 1372 e 1937 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ.;
iii) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1419, 1421, 1957 cod. civ., 2 l. 287 del 1990, 101 TFUE, 115 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso è fondato, perché proposto ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 112 cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivazione, da parte della Corte d ‘ appello, in ordine alla carenza di legittimazione a resistere all ‘ impugnazione in capo a RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE, mentre in primo grado la parte resistente era stata la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
In motivazione la Corte d ‘ appello di Salerno non affronta in alcun modo il tema della legittimazione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, a resistere all ‘ impugnazione, tema che era stato specificamente proposto dinanzi alla Corte territoriale con note scritte per l ‘ udienza del 14/01/2021, come risulta da quanto esposto alla pag. 11 del ricorso per cassazione.
Il profilo della legittimazione a resistere da parte della RAGIONE_SOCIALE non risulta in alcun modo delibato dalla sentenza della Corte territoriale e la prospettazione difensiva della COGNOME, circa la carenza di legittimazione della detta Banca, poteva essere posto soltanto dopo l ‘ instaurazione del giudizio in fase di appello, posto che il giudizio di primo grado si era svolto, pacificamente, nei
confronti della sola RAGIONE_SOCIALE, originaria titolare del rapporto di credito e creditrice procedente in sede esecutiva, stante a quanto desumibile dagli atti di causa.
Nella specie, inoltre, non risulta che in giudizio fosse rimasta anche l ‘ originaria titolare del rapporto controverso, ossia la RAGIONE_SOCIALE, cosicché potesse farsi applicazione, ricorrendo l ‘ accordo delle parti, dell ‘ art. 111, comma 3, cod. proc. civ. in tema di successione nel processo (sul punto si vedano, per esauriente esposizione degli approdi giurisprudenziali, Cass. n. 5728 del 04/03/2024 Rv. 670509 -01 e Cass. n. 15622 del 22/06/2017 Rv. 644943 – 01).
Il primo motivo è fondato -e non giova sul punto, in favore della controricorrente, la pronuncia di Cass. n. 4985 del 11/03/2004 Rv. 570996-01 -, perché nella specie non vi è un semplice vizio di motivazione, circa le modalità del subingresso della RAGIONE_SOCIALE in corso di causa, emendabile con correzione, ma vi è carenza assoluta di motivazione sul punto, non avendo la Corte territoriale in alcuna parte della motivazione affrontato la questione della RAGIONE_SOCIALE
La prospettazione di carenza di specificità del ricorso, e segnatamente del primo motivo, di cui alle conclusioni dell ‘ Ufficio del Procuratore Generale, non coglie nel segno: la ricorrente, alla pag. 11 del ricorso ha, come già tratteggiato, riportato specificamente l ‘ atto processuale ossia le note scritte per l ‘ udienza del 14/01/2021, nel qual venne prospettata la mancata prova della legittimazione a resistere in capo alla RAGIONE_SOCIALE evidenziando che risultava violato il disposto dell ‘ art. 111, comma 4, cod. proc. civ. e che la legittimazione doveva ritenersi permanere in capo alla RAGIONE_SOCIALE, quale originaria creditrice procedente ed opposta.
La difesa della COGNOME ha, ancora alla pag. 11 del ricorso per cassazione, evidenziato che la detta prospettazione venne ribadita in sede di memorie conclusionali e di repliche.
A tanto consegue che deve ritenersi complessivamente rispettato il requisito di contenuto e di forma di cui all ‘ art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Parimenti non coglie nel segno la prospettazione della Procura generale in ordine alla motivazione implicita: il disposto dell ‘ art. 111 codice di rito, sul quale poggia l ‘ impugnazione contenuta nel primo motivo, comportava un obbligo di motivazione specifica, da parte della Corte d ‘ appello, circa la ragione legittimante l ‘ intervento in causa di RAGIONE_SOCIALE in luogo della RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo è, pertanto, accolto.
Il secondo motivo riguarda l ‘ invalidità della fideiussione in quanto vi sarebbe stata una riduzione delle garanzie del credito, poiché il mutuo originario venne frazionato e vennero ridotti, nel numero, senza interpello della fideiubente, gli immobili posti a garanzia.
Il terzo motivo concerne la nullità della fideiussione a seguito dell ‘ accertamento della violazione della normativa sulla tutela della concorrenza.
Il secondo e il terzo motivo sono, evidentemente, in quanto strettamente dipendenti dal primo motivo, assorbiti.
La sentenza impugnata è cassata e la causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai fini del vaglio della legittimazione a stare in giudizio della RAGIONE_SOCIALE o della sua rappresentata in fase di appello, sulla base degli atti già acquisiti nelle fasi di merito, è rinviata alla Corte d ‘ appello di Salerno, in diversa composizione, alla quale è, altresì, demandato di provvedere alla regolazione delle spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di