Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23722 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato
NOME COGNOME;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE, di cui è procuratrice RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata avverso la sentenza n. 1059/2021 depositata il 30 giugno 2021 della Corte di appello di L’Aquila .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Legittimazione Parte del rapporto sostanziale controverso rappresentata nel giudizio di merito da un procuratore
28/11/2025 CC
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, rispettivamente nella qualità di debitore principale e fideiubente, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vasto, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a. (che nella circostanza aveva agito quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE), per la somma di euro 30.792,01, derivante dall’esposizione debitoria maturata in relazione a un rapporto di conto corrente e a uno di conto anticipi.
La banca evocata in giudizio, RAGIONE_SOCIALE, ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità dell’opposizione , in quanto questa era stata erroneamente notificata a soggetto giuridico diverso dall’ingiungente e la costituzione in giudizio di essa convenuta , vertendosi in un’ipotesi di inesistenza della notifica, non poteva assumere alcuna valenza sanante.
Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità , posto che l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo andava a suo avviso notificato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non a RAGIONE_SOCIALE.
─ L’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME è stato respinto.
Vi è ricorso per cassazione, su quattro motivi, degli appellanti soccombenti. Resiste con controricorso, attraverso la procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito in contestazione. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta il difetto di legittimazione attiva e la nullità della procura per indeterminatezza dell’oggetto, nonché la violazione degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sull’ eccezione di nullità della procura conferita da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE: procura che si
assume fosse indeterminata nell’oggetto, siccome conferita per la gestione dei crediti anomali; con riguardo a tale eccezione -spiega la parte ricorrente -la Corte di merito si era limitata ad osservare che la questione non sussisteva «in quanto nella procura stessa è ‘ espressamente attribuito il potere all’odierna parte appellata di promuovere ricorsi per ingiunzione ‘».
-Il motivo è inammissibile, in quanto carente di specificità.
-Sono da reputarsi inammissibili, per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695). Il motivo non reca alcuna precisazione quanto alla localizzazione della procura rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, di cui qui si discorre, né esso fornisce precisi ragguagli sul suo contenuto, laddove l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481).
-Col secondo mezzo si oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 633, 645, 125 e 287 c.p.c.. Viene rilevato che l’i nesatta indicazione della denominazione della parte in favore della quale era stato pronunciato il decreto ingiuntivo non integrerebbe un mero errore materiale, ma un vizio del provvedimento che ne determina la nullità.
Il terzo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art.
5, comma 1bis , d.lgs. n. 28 del 2010. Si rileva che il Giudice del gravame avrebbe trascurato di considerare la deduzione, svolta in appello, per cui il difensore della controparte aveva assunto la veste di difensore di RAGIONE_SOCIALE nel corso del procedimento di mediazione. Secondo i ricorrenti si poneva la seguente alternativa: « si riconosce nella presente procedura anche il difetto del requisito della mediazione obbligatoria, in palese violazione dell’art. 5, comma 1bis , d.lgs. n. 28 del 2010», oppure «vi è stata regolare mediazione con la presenza della società titolare della posizione creditoria ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dunque parte processuale legittimata a tutti gli effetti».
Col quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 1705 e 1707 c.c.. Gli istanti sostengono che «quando vi sia discrasia tra il ricorrente ed il beneficiario del ricorso» e quando la notifica agli intimati è operata da avvocato che si assume difensore del beneficiario, il destinatario dell’ingiunzione, terzo rispetto al contratto, deve avere la possibilità di convenire in giudizio il mandante in ragione della facoltà, accordata dalla legge a quest’ultimo, di sostituirsi al mandatario.
-Va accolto, nei sensi di cui appresso, il quarto motivo, con assorbimento dei restanti.
-La Corte di appello ha motivato come segue.
Il ricorso monitorio era stato proposto da RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE; il mandato era stato attribuito giusta procura notarile del 22 gennaio 2008 e la procura alle liti era stata rilasciata da RAGIONE_SOCIALE; il decreto ingiuntivo risultava in effetti emesso dal Tribunale di Vasto in favore di RAGIONE_SOCIALE: agli atti, però, non vi era traccia di alcuna procura (alle liti) rilasciata da quest’ultima , procura «di contro necessaria non foss’altro al solo fine di una regolare costituzione del rapporto processuale, trattandosi all’evidenza di soggetto giuridico diverso rispetto ad RAGIONE_SOCIALE». In sede di attestazione di conformità del decreto ingiuntivo il difensore della banca si era poi
qualificato come procuratore di RAGIONE_SOCIALE e lo stesso era accaduto anche in sede di redazione del verbale di mediazione: nondimeno, nella situazione descritta, ad avviso della Corte di merito, doveva proporsi tempestiva istanza di correzione dell’errore materiale , dal momento che ai fini della compiuta individuazione delle parti del giudizio di opposizione era necessario aver riguardo al contenuto del ricorso per ingiunzione e tale ricorso era stato per l’appunto proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
7. -La Corte di appello ha dunque escluso che la proposizione dell’opposizione a decreto ingiunt ivo nei confronti della parte rappresentata ex art. 77 c.p.c. fosse idonea a determinare il valido radicamento del giudizio ex art. 645 c.p.c.: giudizio che, del resto, ebbe a svolgersi regolarmente nel contraddittorio della costituita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la parte del rapporto sostanziale controverso, la quale sia stata rappresentata da altri nel giudizio di merito, in forza di procura idonea a conferirgli la legittimazione processuale, non perde la propria legittimazione processuale (Cass. Sez. U. 21 novembre 1983, n. 6918). Su questa linea si è pure affermato che, non attribuendo la rappresentanza, negoziale o processuale, la qualità di parte sostanziale, non è nulla l’impugnazione proposta nei confronti del rappresentato, invece che solo, od anche, del suo rappresentante, che pure era stato, nel precedente grado, parte formale del procedimento in quanto fornito di procura generale notarile (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3846; Cass. 17 aprile 2009, n. 9319). La stessa conclusione si impone nella fattispecie in esame : a rigore, l’opposizione a decreto ingiuntivo non è un vero e proprio provvedimento impugnatorio (Cass. Sez. U. 13 gennaio 2022, n. 927), ma resta il fatto che la parte che abbia conferito procura conserva, dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo, una legittimazione processuale quale parte sostanziale del rapporto controverso, onde
l’ingiunto ben può proporre l’impugnazione direttame nte contro di essa: fermo restando, poi, che il convenuto potrà costituirsi in giudizio proprio a mezzo del suo rappresentante.
-La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di L’ Aquila, che deciderà in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibile il primo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L’Aquila , in diversa composizione, che deciderà in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 28 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME