Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32634 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32634 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24273/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME , già liquidatore AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania 28 gennaio 2020, n.15; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale, AVV_NOTAIO; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO
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Pres. COGNOME
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), che la rappresenta e
( difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO; elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura allegata al controricorso;
-controricorrente rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale-
per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 2670/2019 AVV_NOTAIOa CORTE d ‘ APPELLO di CATANIA, pubblicata il 2 dicembre 2019;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -premesso che aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE, quale coassicuratrice e delegataria di RAGIONE_SOCIALE, una polizza contro i furti; che, a seguito AVV_NOTAIOa sottrazione di taluni automezzi dal proprio stabilimento, aveva denunciato il sinistro alla RAGIONE_SOCIALE ; che questa, all’esito AVV_NOTAIO‘istruttoria le aveva rilasciato una quietanza per l’importo di Euro 265.000, a titolo di transazione e saldo, versandole la metà AVV_NOTAIOa somma (Euro 132.500,00) e comunicandole che la residua metà sarebbe stata pagata dalla coassicuratrice delegante, RAGIONE_SOCIALE; che, peral tro, quest’ultima aveva rifiutato di pagare la propria quota,
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sollevando questioni sull’avvenuta estinzione AVV_NOTAIO‘obbligazione e sull’inoperatività AVV_NOTAIOa polizza convenne le due società assicurative dinanzi al Tribunale di Catania, chiedendone, alternativamente, la condanna al pagamento AVV_NOTAIOa somma di Euro 132.500,00, oltre interessi ex decreto-legge n. 231/2002 a decorrere dall’atto di quietanza.
Il Tribunale, con sentenza 8 aprile 2016, n. 2091, accolse la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che, in base al contratto di coassicurazione, RAGIONE_SOCIALE fosse stata delegata alla gestione del credito assicurativo senza limitazioni.
La Corte d ‘ appello di Catania, con sentenza 2 dicembre 2019, n.2670, in accoglimento del gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha invece ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non avesse il potere di transigere per conto AVV_NOTAIOa coassicuratrice e -escluso che il suo operato fosse stato ratificato da RAGIONE_SOCIALE -ha rigettato la domanda proposta nei confronti di quest’ultima, condannando RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, a rimborsare all’appellante le spese dei due gradi di giudizio.
Avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte catanese, propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, già liquidatore AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania 28 gennaio 2020, n. 15, sulla base di due motivi.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che propone anche ricorso incidentale, sorretto da un unico motivo.
Risponde con distinti controricorsi sia al ricorso principale che al ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE, la quale, oltre a
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resistere nel merito ai ricorsi proposti, solleva preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del ricorrente principale, NOME COGNOME, a norma AVV_NOTAIO‘art.43 AVV_NOTAIOa legge fallimentare .
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
La ricorrente incidentale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I due motivi del ricorso principale -con i quali viene denunciata, da un lato, la violazione AVV_NOTAIO‘art. 16 -bis , comma 9, del decreto-legge n.179 del 2012, convertito nella legge n.221 del 2012 (nullità AVV_NOTAIOa sentenza per violazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO‘obbligo di depositare l’atto di costituzione in giudizio e i documenti allegati, nonché il fascicolo di primo grado, con modalità telematiche) e, dall’altro lato, la violazione AVV_NOTAIO‘art. 342 cod. proc. civ. (per indebita reiezione, da parte AVV_NOTAIOa Corte di appello, AVV_NOTAIO‘eccezione di inammissibilità del gravame proposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, per difetto di specificità) -non possono essere delibati, dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso per mancanza AVV_NOTAIOe necessarie condizioni AVV_NOTAIO‘impugnazione, difettando la legittimazione del ricorrente ad impugnare la sentenza d’appello .
1.a. NOME COGNOME, infatti, ha dichiarato di proporre il ricorso per cassazione ai sensi AVV_NOTAIO‘art.43 , secondo comma, AVV_NOTAIOa legge fallimentare, nella sua veste di (già) liquidatore AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita, dopo la pubblicazione AVV_NOTAIOa decisione impugnata, con sentenza del Tribunale di Catania 28 gennaio 2020, n. 15, sul presupposto che dalla gravata sentenza, ove diventi definitivamente esecutiva , potrebbe dipendere un’azione giudiziaria
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AVV_NOTAIOa curatela fallimentare nei suoi confronti per il risarcimento del danno pari all’importo (Euro 132.500 ,00) AVV_NOTAIOa quota di indennizzo non corrispostagli in esecuzione del contratto di coassicurazione, oppure una imputazione per reati fallimentari.
1.b. Va, però, osservato che l’invocata disposizione AVV_NOTAIOa legge fallimentare, dopo aver disposto che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, prevede una residua legittimazione per il soggetto fallito, circoscrivendola, sul piano processuale, alla sola facoltà di intervenire e, sul piano sostanziale, alle questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o ai casi in cui l’intervento è previsto dalla legge.
Avuto riguardo a tale disciplina, la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.
Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma AVV_NOTAIO‘intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un’imputazione di bancarotta e nei limiti AVV_NOTAIO‘intervento adesivo dipendente -e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all’impugnazione AVV_NOTAIO‘atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287) -, il soggetto fallito non ha, ex art.43, secondo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi
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fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame; in tale fattispecie, ove il gravame sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essere eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio (Cass. 21/05/2004, n.9710; Cass. 14/05/2012, n.7448).
1.c. Nel caso di specie, anche se si volesse riconoscere ad NOME COGNOME, nella sua veste di (ex) liquidatore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, una posizione assimilabile a quella del fallito, non risulterebbe comunque integrata alcuna AVV_NOTAIOe condizioni che fondano la speciale legittimazione del fallito, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.43, secondo comma, legge fall.: non sussisterebbero, infatti, né i presupposti sostanziali (atteso che il ricorrente, pur adducendo che dalla sentenza impugnata, ove diventasse definitivamente esecutiva, potrebbe derivare una imputazione a suo carico per i reati di cui agli artt. 216 e 217 AVV_NOTAIOa legge fallimentare, non ha spiegato quali sarebbero le ‘questioni’ da cui potrebbe dipend ere un’im putazione di bancarotta, né enunciato le ragioni che renderebbero concretamente possibile tale temuta possibilità); né, soprattutto, i presupposti processuali, non essendosi il ricorrente limitato svolgere attività processuale entro i confini AVV_NOTAIOa sua (circoscritta) legittimazione ad intervenire, ma essendosi spinto ad esercitare in autonomia il potere di impugnazione AVV_NOTAIOa sentenza, in difetto AVV_NOTAIOa relativa legittimazione.
Il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto AVV_NOTAIOe necessarie condizioni AVV_NOTAIO‘impugnazione.
Quanto al ricorso incidentale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (con il cui unico motivo si deduce la violazione degli artt. 1911, 1362, 163 cod. civ., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto escluso il potere di rappresentanza sostanziale di RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE e per avere erroneamente condannato quest’ultima alle spese dei due gradi di giudizio quale parte soccombente, in solido con la RAGIONE_SOCIALE), va rilevato che il controricorso, con cui esso ricorso incidentale è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 19 ottobre 2020, oltre il termine ‘ lungo ‘ di cui all’art. 32 7 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie in mancanza di notifica AVV_NOTAIOa sentenza), il quale era scaduto in data 7 settembre 2020.
Pertanto, il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 334 cod. proc. civ. , con conseguente applicabilità del principio -reiteratamente affermato da questa Corte e recentemente ribadito -secondo cui, alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già scaduti, rispetto alla data AVV_NOTAIOa notificazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325, secondo comma (ove applicabile), o 327, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, indicato dall’art. 371, comma secondo, cod. proc. civ. (tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419; Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass. 22/06/2021, n. 17707; Cass.03/01/2023, n. 36, non mass.).
Il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE va dunque dichiarato inefficace (art.334, secondo comma, cod. proc. civ.).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente NOME COGNOME, che deve essere condannato a rimborsare sia la controricorrente RAGIONE_SOCIALE
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sRAGIONE_SOCIALE sia la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo all’attività difensiva svolta per ciascuna di esse.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, infatti, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione AVV_NOTAIOa Corte di cassazione non procede all’esame AVV_NOTAIO‘impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio d i causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; Cass. 12/06/2018, n. 15220).
Avuto riguardo al tenore AVV_NOTAIOa pronuncia, va dato atto -ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione AVV_NOTAIO‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente, al pagamento, in favore di ciascuna società controricorrente, AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità, che liquida, per RAGIONE_SOCIALE, in Euro 6.000,00 per compensi e, per RAGIONE_SOCIALE, in Euro 4.400,00 per compensi, oltre, per ciascuna, alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
C.C. 11.10.2023 N. R.G. 24273/2020 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis AVV_NOTAIOo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione