Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6413 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6413 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17879 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: P_IVA), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 21/02/2024 C.C.
R.G. n. 17879/2022
Rep.
FALLIMENTO DI RAGIONE_SOCIALE in liquidazione n. 20/2020, in persona del Curatore pro tempore (C.F.: non indicato)
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 3051/2022, pubblicata in data 6 maggio 2022 (e notificata in data 9 maggio 2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento notificatole dalla società RAGIONE_SOCIALE, in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, evocando in giudizio altresì RAGIONE_SOCIALE e Unicredit S.p.ARAGIONE_SOCIALE. La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto domande riconvenzionali sia nei confronti della società opponente, sia nei confronti della società opposta ed ha altresì chiamato in causa NOME COGNOME, proponendo nei confronti di quest’ultimo una domanda risarcitoria. Il COGNOME ha, a sua volta, chiamato in giudizio RAGIONE_SOCIALE, per essere eventualmente garantito in caso di condanna.
L’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
Nel corso del giudizio di appello, è stato dichiarato il fallimento dell’opponente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e il giudizio è stato dichiarato interrotto e successivamente riassunto dalla medesima società fallita. La Corte d’a ppello di Roma ha dichiarato improseguibile l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e ha rigettato l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi: a) i RAGIONE_SOCIALE; b) Unicredit S.p.A..
Ric. n. 17879/2022 – Sez. 3 – Ad. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente e la controricorrente Unicredit SRAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « illegittimità e/o nullità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell’ art. 43 L.F. in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ».
La società ricorrente censura la dichiarazione di improseguibilità del giudizio di appello (con riguardo al proprio atto di gravame), affermata dalla corte territoriale in virtù del ritenuto suo difetto di legittimazione processuale, ai sensi dell’ art. 43 L.F.. Sostiene che il curatore del fallimento avrebbe omesso di prendere posizione sulla richiesta di costituzione nel giudizio di appello e ciò avrebbe dovuto essere considerata una situazione di inerzia assoluta, idonea a consentire la costituzione in giudizio della stessa società fallita.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.1 Come accertato in fatto dalla corte d’appello, la curatela , sollecitata a costituirsi nel presente giudizio, aveva, in realtà, richiesto la trasmissione degli atti idonei a valutare la convenienza della prosecuzione del contenzioso pendente ed aveva allegato a tale richiesta anche la domanda di ammissione al passivo del fallimento che, sulla base degli stessi titoli posti a
fondamento del precetto opposto, avevano avanzato la società RAGIONE_SOCIALE e l’ avvocato NOME AVV_NOTAIO.
Ne ha deAVV_NOTAIOo che doveva escludersi che il curatore fosse rimasto del tutto inerte rispetto alla valutazione della convenienza della eventuale prosecuzione del giudizio interrotto, essendosi, al contrario, anche premurato di richiedere più approfondite informazioni, onde compiere correttamente tale valutazione, il che, di per sé, escludeva la sussistenza della legittimazione della società fallita a proseguire il giudizio in proprio.
1.2 Tale decisione risulta, in diritto, certamente conforme ai principi enunciati in materia da questa Corte, secondo i quali « la eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell’amministrazione fallimentare; ne consegue che tale legittimazione è ammissibile solo quando l’inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia » (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15369 del 22/07/2005, Rv. 581344 -01; Sez. 1, Sentenza n. 24159 del 25/10/2013, Rv. 628209 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13814 del 06/07/2016, Rv. 640361 -01; da ultima: Cass., Sez. U, Sentenza n. 11287 del 28/04/2023, Rv. 667457 – 01).
1.3 D’altronde, l a valutazione della idoneità degli elementi emersi all’esito dell’istr uttoria svolta in ordine alla sussistenza del presupposto necessario a giustificare l’eccezionale legittimazione processuale della società fallita e, in particolare, l’interpretazione della conAVV_NOTAIOa della curatela, che aveva ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione proprio per valutare la convenienza o meno dell’eventuale prosecuzione del giudizio (senza poi dare corso a tale prosecuzione, non essendosi mai costituita nel giudizio di appello, come è pacifico), quale conAVV_NOTAIOa idonea ad escludere un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia determinata da un totale
disinteresse degli organi fallimentari, costituiscono accertamenti di fatto fondati sulla valutazione delle prove, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.
Sotto tale profilo il ricorso finisce per risolversi, quindi, nell’inammissibile contestazione di tali accertamenti di fatto, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.
Con il secondo motivo si denunzia « illegittimità e/o nullità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ».
La società ricorrente deduce che il Giudice di seconde cure -sull’errato presupposto del difetto di legittimazione processuale in capo alla società fallita -avrebbe omesso di pronunciarsi sulle specifiche eccezioni dell’appellante .
Il motivo è infondato.
Una volta disattese le censure di cui al primo motivo del ricorso, il secondo è da ritenere anch’esso -e di conseguenza -infondato, in quanto la dichiarazione di improseguibilità del l’appell o proposto in via principale, per difetto di legittimazione dell’appellante, aveva determinato l’assorbimento del le ulteriori questioni di merito poste a base di detta impugnazione, correttamente, quindi, non esaminate dalla corte d’appello.
Con il terzo motivo si denunzia « illegittimità e/o nullita’ della sentenza appellata per violazione dell’ art. 100 c.p.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. -sopravvenuta carenza di interesse ad agire e conseguente cessazione della materia del contendere ».
La società ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe illegittimamente rigettato l’istanza da essa formulata all’udienza del 21 gennaio 2022 di concessione di un breve
rinvio al fine di consentire il deposito di scrittura intervenuta tra la società fallita e RAGIONE_SOCIALE, comprovante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla società RAGIONE_SOCIALE. Anche questo motivo è infondato, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al secondo motivo. La dichiarazione di improseguibilità dell’appello è, infatti, da ritenersi assorbente anche con riguardo alla questione che la società appellante avrebbe voluto documentare e per la quale aveva chiesto il rinvio a suo dire ingiustamente negato, in quanto la definitiva negazione della legittimazione del fallito preclude la disamina del merito di qualunque questione da que- sti proposta.
Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole come segue: a) per RAGIONE_SOCIALE, in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; b), per Unicredit RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE, in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Ric. n. 17879/2022 – Sez. 3 – Ad. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte
della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-