Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28495 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28495 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30505/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 524/2018, depositata il 21/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila 21 marzo 2018, n. 524, che ha accolto il gravame di RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato il decreto che aveva ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 43.526,11, a titolo di ‘oneri gestionali, inerenti i servizi erogati, sulla base delle tabelle millesimali, e/o i consumi registrati mediante letture e misure a contatore’.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Con atto datato 4 maggio 2020, il difensore della controricorrente ha dichiarato che con sentenza del 10 dicembre 2019 il Tribunale di Lanciano ha dichiarato il fallimento della società. Al riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’intervenuta modifica dell’art. 43 della legge fallimentare per effetto dell’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità (v., ex multis , Cass. n. 15928/2021).
CONSIDERATO CHE
In via preliminare rispetto all’esame dei cinque motivi in cui si articola il ricorso è necessario ad avviso del Collegio il rilievo d’ufficio di una questione.
Come si è appena detto, il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza impugnata è stato reso, su domanda di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, che avverso il decreto ha proposto opposizione. La sentenza impugnata è stata emessa, così si legge nella intestazione, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e nella parte dedicata allo ‘svolgimento del processo’ il giudice d’app ello si limita a dire che la ‘società RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE‘ aveva proposto rituale opposizione al decreto e che l’appello è stato proposto da
RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ‘società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE‘, né ult eriori specificazioni circa la vicenda che ha interessato le due società sono contenute nel ricorso e nel controricorso.
Come noto (v. al riguardo il quadro tracciato dalle sezioni unite nella pronuncia n. 21970/2021) le modificazioni che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività sono varie e di diversa intensità, da minima a massima. Si va dal mutamento della denominazione, la quale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato, alla cessione e all’affitto di azienda o di ramo d’azienda, ove muta il gestore della stessa, senza modificazione né soggettiva del concedente, né oggettiva dell’azienda come universitas facti , alla trasformazione, la quale del pari, sebbene sotto un’altra forma, lascia permanere l’ente nella sua originaria identità, sino alla fusione e alla scissione, in cui, al contrario, almeno in alcuni casi e per taluni dei soggetti partecipanti (società incorporate, società fuse, società scissa che assegni l’intero suo patrimonio a più società), il mutamento è radicale, con la scomparsa di essi dalla scena giuridica, allo stesso modo dello scioglimento e della liquidazione della società, seguite dalla cancellazione dal registro delle imprese, con conseguenze molto diverse sul piano processuale, che vanno dal semplice mutamento del nome della medesima parte alla successione a titolo particolare ovvero a quella universale, con o senza interruzione del processo.
È pertanto necessario chiarire a quale titolo la ricorrente è entrata nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo e ha proposto appello nei confronti della decisione che lo ha definito in primo grado, al fine di verificare la sua legittimazione processuale e l’integrità del contraddittorio. Si impone pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 384 c.p.c., l’assegnazione alle parti di un termine per il deposito di osservazioni su tale questione.
P.Q.M.
La Corte assegna alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione della legittimazione della società RAGIONE_SOCIALE e/o della integrità del contraddittorio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda