Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 597 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 597 Anno 2026
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20801/2023 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 216/2023, depositata in data 14/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2447/2018, accoglieva l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Taormina e, per l’effetto, revocava il decreto n. 897/2012, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 290.942,00 per compensi professionali, e condannava il RAGIONE_SOCIALE opponente al pagamento dell’importo di euro 10.956,50 per ciascuno dei due giudizi.
All’esito del giudizio d’appello proposto dal COGNOME, la Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 216/2023, depositata il 14/03/2023, ha confermato la sentenza di primo grado e condannato il COGNOME al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, la Corte d’appello: i) ha disatteso il motivo con cui il COGNOME aveva dedotto l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal RAGIONE_SOCIALE perché la procura conferita a suo tempo al difensore non era stata preceduta da alcun provvedimento autorizzativo della Giunta e invocato, per l’effetto, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ritenendo l’eccezione nuova oltre che infondata perché, trattandosi di legittimatio ad processum il suo difetto ben poteva essere sanato, come in effetti era avvenuto, mediante la produzione nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di una delibera della Giunta contenente l’espressa volontà di ratificare la condotta processuale antecedente (Cass. n. 3449/1994); ii) ha rigettato anche il motivo con cui il COGNOME lamentava che, una volta accertato l’inadempimento della transazione (non novativa) intercorsa con il RAGIONE_SOCIALE di Taormina, sulla scorta della quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la reviviscenza del rapporto originario discendente dall’inadempimento, perché l’accordo transattivo non conteneva alcun riconoscimento di debito, né alla transazione in sé e per sé considerata poteva assegnarsi effetto di riconoscimento del debito; iii) ha escluso che il Tribunale nella individuazione del valore della causa al fine di determinare l’onorario dell’appellante avesse errato, per non aver
fatto riferimento all’importo di euro 9.174,311,00, atteso che detto importo era stato invocato solo al fine di supportare la richiesta di sospensiva per un servizio non prestato né aggiudicato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di Taormina ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1. cod. proc. civ.
Entrambe le parti, in vista dell’odierna camera di consiglio, hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e ss. c.p.c., l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente si duole del fatto che il giudice a quo abbia ritenuto prodotta nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo una delibera della Giunta municipale che aveva ratificato la condotta processuale antecedente, senza indicarne né il numero né la data di adozione; ipotizza che detta delibera sia la n. 71 dell’11/03/2020 con cui il sindaco di Taormina era stato autorizzato a resistere al giudizio di appello, osservando quindi che tutto il giudizio di primo grado si era svolto senza che il giudice verificasse d’ufficio la regolare costituzione delle parti; imputa al giudice a quo di avere erroneamente ritenuto che fosse possibile ratificare il difetto di autorizzazione a stare in giudizio. Precisa che le Sezioni Unite, con la decisione n. 37434/2022, hanno ritenuto infatti che l’istituto della ratifica non opera nel campo processuale.
Il motivo è infondato.
Al netto dell’eterogeneità delle censure formulate, peraltro, neppure tutte adeguatamente argomentate, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui «In tema di legittimazione processuale, ove lo statuto comunale preveda l’autorizzazione della giunta per l’esperimento di azioni civili da parte del RAGIONE_SOCIALE, ente rappresentato dal sindaco, la presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio, ne consegue che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato» (Cass., Sez. 2, 21/07/2025, n. 20480).
L’autorizzazione a stare in giudizio, proprio come ha ritenuto il giudice a quo , attiene alla legitimatio ad processum, quale condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione dell’ente, sicché la medesima può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine per l’impugnazione, con efficacia convalidante dell’attività processuale in precedenza svolta, sempre che il giudice di merito non abbia già rilevato il difetto di legittimazione processuale, ossia l’irregolarità della costituzione del rappresentante dell’ente pubblico, traendone come conseguenza l’invalidità degli atti compiuti (Cass., Sez. 1, 8/03/2007, n. 5353; Cass., Sez. 1, 12/01/2006, n. 475; Cass., Sez. 1, 09/11/2001, n. 13881).
Nel caso di specie, dunque, l’autorizzazione della Giunta, che ha ratificato l’operato del Sindaco, ha attribuito efficacia a tutti gli atti in precedenza compiuti, rendendo efficace l’opposizione al decreto ingiuntivo originariamente proposta in assenza di autorizzazione (Cass., Sez. 1, 18/08/2023, n. 24817).
2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 1965 e ss. cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo omesso di considerare che l’inadempimento della transazione non novativa comporta
la reviviscenza del rapporto precedente e quindi, nella specie, «di quello basato sulle fatture», di cui al prospetto riepilogativo allegato che ne costituiva parte integrante da cui era scaturito l’ammontare della somma oggetto della transazione. A riprova di tanto, il ricorrente adduce il fatto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di una prova scritta la quale non poteva che essere la transazione (nella sua interezza), la quale conteneva un’inconfutabile ricognizione dei crediti vantati nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inversione dell’onere della prova e quindi sua dispensa dall’onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, che nella specie era mancata.
Il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.
Tutto lo sforzo confutativo del ricorrente non è sorretto dall’adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. quanto al contenuto nella transazione nel suo complesso.
Non basta, infatti, che a pag. 12 del ricorso il ricorrente riferisca che il prospetto allegato alla transazione era stato debitamente prodotto in primo grado, a pag. 4 delle note difensive del 3/11/2008, perché, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, RAGIONE_SOCIALE e altri c/ Italia, il principio di principio di autosufficienza del ricorso consacrato nella previsione di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduca il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950 e successiva giurisprudenza conforme).
La censura è infondata nella parte in cui trae dalla giurisprudenza di questa Corte il convincimento che la transazione, avendo comportato il riconoscimento del rapporto fondamentale, avesse per ciò solo fatto rivivere il credito portato dalle fatture.
Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, dell’effettivo espletamento dello stesso nonché dell’entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass., Sez. 2, 20/08/2019, n. 21522; Cass., Sez. 2, 27/01/2010, n. 1741; Cass., Sez. 2, 20/04/2006, n. 9254); una fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e tenuto conto che proviene dalla parte che intende avvalersene, non può servire a provare la corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita o gli altri elementi costitutivi del contratto e, per di più, nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non costituisce, in favore della parte che l’abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass., Sez. 3, 12/07/2023, n. 19944; Cass., Sez. 6-3, 11/03/2011, n. 5915).
Anche ammesso che operasse la presunzione di cui all’art. 1988 cod. civ. circa la sussistenza del rapporto fondamentale e quindi che il ricorrente fosse dispensato dall’onere di provare l’ an (quindi l’avvenuto conferimento dell’incarico), non lo era dall’onere di provare il quantum e, in assenza del riconoscimento da parte del RAGIONE_SOCIALE di essere debitore delle somme (asseritamente) indicate nelle fatture allegate all’atto transattivo, ben poteva il giudice a quo , come in effetti è avvenuto, procedere ad una valutazione del quantum . Del tutto assertivamente dunque il ricorrente deduce (v. p. 11 del ricorso) che il Tribunale avesse commesso un errore là dove aveva proceduto «ad una valutazione del quantum modificando sostanzialmente il contenuto della transazione dalla quale, se correttamente interpretata, detto elemento poteva facilmente desumersi».
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione delle disposizioni contenute nel d.m. 127/2004, dell’errata ricognizione delle
norme di riferimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
L’errore del Tribunale, prima, e della Corte d’appello, poi, sarebbe stato quello di ritenere le controversie dinanzi al giudice amministrativo di valore indeterminabile, in contrasto con l’art. 6, comma 3, del d.m. 12/2004, nel testo ratione temporis applicabile, secondo cui nelle cause avanti gli organi della giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del codice di rito quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento ne consentono l’applicazione.
Perciò, avendo al momento della redazione della fattura indicato il valore della causa in euro 9.174.311,00 su detto valore avrebbe dovuto essere calcolato il suo onorario.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, dalla quale non si evince affatto che la liquidazione degli onorari del ricorrente era avvenuta in contrasto con l’art. 6 del d.m. 12/2004, ma solo che l’importo di euro 9.174.311,00 non era il valore della causa, sebbene come tale fosse stato indicato quale fascia di riferimento del valore della controversia ai fini dell’onorario dall’odierno ricorrente, bensì l’importo a supporto della richiesta di sospensiva per un servizio non prestato né aggiudicato. Detta ratio decidendi , che il ricorrente non ha colto e quindi non ha confutato, giusta o sbagliata che sia, resiste quindi alle sue critiche.
All’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto che la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE di Taormina non ha i caratteri della memoria illustrativa.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore del controricorrente, che liquida in euro 9.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % ed agli accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente
COGNOME NOME COGNOME CONDELLO