Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21257 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24517/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-ricorrente-
-contro-
CONDOMINIO COGNOME COGNOME in persona del legale rappres. p.t, rappres. e difeso dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania n° 1249/2020 pubblicata in data 15/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.05.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza del 17.1.19 il Tribunale di Catania, pronunciando sulla domanda del condominio ‘INDIRIZZO‘ sito in Acireale, nei confr onti dell’Agenzia del D emanio, dichiarava non fondato il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell’attore, fondato sul provvedimento emesso l’1.9.15.
Con sentenza del 15.7.2020, la Corte territoriale rigettava l’appello dell’A genzia del D emanio, osservando che: l’impugnante , con unico motivo, aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per l’invalidità della notifica della citazione, in quanto erroneamente effettuata, dapprima all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, e poi pres so i propri uffici territoriali siti in Palermo, e non invece presso la sede legale e centrale di Roma; il Tribunale avrebbe dovuto disporre perciò la rinnovazione della notifica, ex art. 291 cpc; non era, anzitutto, contestato che la citazione fosse st ata notificata all’Agenzia del Demanio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania in data 9.10.15, mentre non era fondato l’assunto dell’appellante secondo cui la legittimità di stare in giudizio degli uffici periferici sarebbe stata limitata al contenzioso tributario; al riguardo, a seguito della riforma intervenuta con il dlgs n.300/99 – divenuta operativa a decorrere dall’1.1.2001 – per effetto della quale le funzioni statali concernenti i tributi erariali erano stat e attribuite all’Agenzia delle E ntrate quale soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, mentre agli uffici periferici era stata attribuita la stessa capacità di stare in giudizio che, in base al dlgs. n. 546/92 (artt. 10 e 11), la legittimazione processuale spettava agli uffici finanziari che avevano emesso l’atto, in via concorrente ed alterna tiva al direttore dell’A genzia, secondo il modello della preposizione institoria; le competenze delle strutture territoriali erano disciplinate dal regolamento di amministrazione dell’Agenzia che s’articola
in 17 direzioni territoriali, tra le quali la direzione regionale Sicilia, con sede a Palermo e ufficio a Catania, che s’occupa vano della gestione del contenzioso attinente agli immobili dello Stato, attività svolta con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; correttamente dunque era stata evocata in giudizio l’Agenzia del demanio, direzione regionale Sicilia, ex art. 144 cpc, pe r la domanda d’annullamento dell’atto impositivo emesso dal predetto ufficio periferico, unitamente all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania che avrebbe dovuto, nel rispetto degli accordi con l’Agenzia del demanio, informare tempestivamente dell’avvenuta notific a l’ufficio periferico dell’Agenzia competente .
L’Agenzia del Demanio ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza d’appello, con un unico motivo. Il condominio resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 10 e 11 dlgs. n. 546/92, in relazione all’art . 360, n.4, cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto che il Tribunale avesse correttamente dichiarato la contumacia dell’Agenzia del Demanio, riconoscendo ai suoi uffici periferici la stessa autonoma legittimazione processuale, sulla scorta di norme riguardanti la diversa disciplina inerente all’Agenzia delle Entrate, senza considerare la natura eccezionale delle citate norme.
Pertanto, la ricorrente assume che: rispetto all’Agenzia del D emanio, in assenza di norme derogatorie dettate in tema di capacità di stare in giudizio, era da applicare la disciplina codicistica ordinaria che individua nella sede legale dell’ente il luogo in cui procedere alla notificazione della citazione in questi one, essendo l’ente centrale, e non gli uffici periferici, muniti d ella legittimazione processuale; né era possibile attribuire rilievo alla notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, considerata la facoltatività del patrocinio dell’Agenzia del demanio.
Il motivo è infondato.
Occorre muovere dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, seppur riguardante l’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo, gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod.civ., configurandosi detti uffici quali organi dell’Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenza dell’imputabilità all’organo rappresentato dell’attività da loro svolta, con l’ulteriore conseguenza della sussistenza della legittimazione passiva ed attiva concorrente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario (Cass., n. 8703/2009).
Gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod.civ., configurandosi quali organi dell’Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, sicché l’attività da loro svolta è imputabile all’organo rappresentato e sussiste la loro concorrente legittimazione passiva ed attiva anche nel processo innanzi al giudice ordinario (Cass., n. 16830/2014; n. 1113/2015).
Premesso ciò, va osservato che argomentazioni non dissimili da quelle suesposte possono essere adottate con riferimento all’Agenzia del Demanio. Invero, a norma del l’art. 6 del Regolamento d’amministrazione dell’Agenzia del Demanio , quest’ultima s’articola in 17 direzioni territoriali tra cui la direzione regionale Sicilia, con sede a Palermo e ufficio a Catania, che si occupano del contenzioso attivo e passivo attinente agli immobili dello Stato , attività svolta con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ; essa cura l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di
razionalizzarne e valorizzarne l’impiego ed è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione nonchè dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Orbene, la ricostruzione del rapporto tra l ‘Agenzia del Demanio e gli uffici periferici in termini di procura institoria – analogamente a quanto si verifica per l’Agenzia delle Entrate -con conseguente imputabilità all’ente pubblico preponente dell’attività posta in essere dall’ufficio locale preposto, impone a quest’ultimo di riconoscere la legittimazione attiva e passiva, concorrente con quella dell’ente, in relazione ai rapporti sorti dagli atti compiuti dall’ufficio periferico.
Tale connotazione del suddetto rapporto è emersa a seguito della riforma intervenuta con il d.lgs. n. 300 del 1999, il cui art. 57 ha previsto l’is tituzione delle Agenzie fiscali (tra cui l’Agenzia del Demanio) che in base alla previsione del successivo D.M. 28 dicembre 2000, art. 73, comma 4, sono divenute operative a far tempo dall’1 gennaio 2001, contestualmente subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza degli uffici ministeriali. In particolare, ai sensi dell’art. 61, comma 1 del medesimo d.Lgs., tali agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43.
Pertanto, la motivazione della Corte d’appello sull’invalidità della notificazione del provvedimento impositorio alla Direzione generale di Roma del Demanio, invece che all’ufficio periferico competente, è corretta in
quanto rispettosa dei principi generali disciplinanti le Agenzie fiscali, e dunque, applicabili anche all’Agenzia del Demanio.
Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, opera l’esenzione dal contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.400,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.