Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24517/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania n° 1249/2020 pubblicata in data 15/07/2020;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 16.05.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 17.1.19 il Tribunale di Catania, pronunciando sulla domanda del condominio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sito in Acireale, nei confr onti AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, dichiarava non fondato il credito vantato dalla convenuta nei confronti AVV_NOTAIO‘attore, fondato sul provvedimento emesso l’1.9.15.
Con sentenza del 15.7.2020, la Corte territoriale rigettava l’appello AVV_NOTAIO‘A genzia del D RAGIONE_SOCIALE, osservando che: l’impugnante , con unico motivo, aveva eccepito la nullità AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado per l’invalidità AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIOa citazione, in quanto erroneamente effettuata, dapprima all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catania, e poi pres so i propri uffici territoriali siti in Palermo, e non invece RAGIONE_SOCIALE la sede legale e centrale di RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale avrebbe dovuto disporre perciò la rinnovazione AVV_NOTAIOa notifica, ex art. 291 cpc; non era, anzitutto, contestato che la citazione fosse st ata notificata all’RAGIONE_SOCIALE Catania in data 9.10.15, mentre non era fondato l’assunto AVV_NOTAIO‘appellante secondo cui la legittimità di stare in giudizio degli uffici periferici sarebbe stata limitata al contenzioso tributario; al riguardo, a seguito AVV_NOTAIOa riforma intervenuta con il dlgs n.300/99 – divenuta operativa a decorrere dall’1.1.2001 – per effetto AVV_NOTAIOa quale le funzioni statali concernenti i tributi erariali erano stat e attribuite all’RAGIONE_SOCIALE quale soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, mentre agli uffici periferici era stata attribuita la stessa capacità di stare in giudizio che, in base al dlgs. n. 546/92 (artt. 10 e 11), la legittimazione processuale spettava agli uffici finanziari che avevano emesso l’atto, in via concorrente ed alterna tiva al direttore AVV_NOTAIO‘A genzia, secondo il moRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa preposizione institoria; le competenze RAGIONE_SOCIALE strutture territoriali erano disciplinate dal regolamento di amministrazione AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE che s’articola
in 17 direzioni territoriali, tra le quali la RAGIONE_SOCIALE, con sede a Palermo e ufficio a Catania, che s’occupa vano AVV_NOTAIOa gestione del contenzioso attinente agli immobili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attività svolta con il patrocinio AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; correttamente dunque era stata evocata in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, ex art. 144 cpc, pe r la domanda d’annullamento AVV_NOTAIO‘atto impositivo emesso dal predetto ufficio periferico, unitamente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catania che avrebbe dovuto, nel rispetto degli accordi con l’RAGIONE_SOCIALE, informare tempestivamente AVV_NOTAIO‘avvenuta notific a l’ufficio periferico AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE competente .
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza d’appello, con un unico motivo. Il condominio resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 10 e 11 dlgs. n. 546/92, in relazione all’art . 360, n.4, cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto che il Tribunale avesse correttamente dichiarato la contumacia AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo ai suoi uffici periferici la stessa autonoma legittimazione processuale, sulla scorta di norme riguardanti la diversa disciplina inerente all’RAGIONE_SOCIALE, senza considerare la natura eccezionale RAGIONE_SOCIALE citate norme.
Pertanto, la ricorrente assume che: rispetto all’RAGIONE_SOCIALE, in assenza di norme derogatorie dettate in tema di capacità di stare in giudizio, era da applicare la disciplina codicistica ordinaria che individua nella sede legale AVV_NOTAIO‘ente il luogo in cui procedere alla notificazione AVV_NOTAIOa citazione in questi one, essendo l’ente centrale, e non gli uffici periferici, muniti d ella legittimazione processuale; né era possibile attribuire rilievo alla notifica effettuata RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, considerata la facoltatività del patrocinio AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
Occorre muovere dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, seppur riguardante l’RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, gli uffici periferici AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un moRAGIONE_SOCIALE simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod.civ., configurandosi detti uffici quali organi AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenza AVV_NOTAIO‘imputabilità all’organo rappresentato AVV_NOTAIO‘attività da loro svolta, con l’ulteriore conseguenza AVV_NOTAIOa sussistenza AVV_NOTAIOa legittimazione passiva ed attiva concorrente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario (Cass., n. 8703/2009).
Gli uffici periferici AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un moRAGIONE_SOCIALE simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod.civ., configurandosi quali organi AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, sicché l’attività da loro svolta è imputabile all’organo rappresentato e sussiste la loro concorrente legittimazione passiva ed attiva anche nel processo innanzi al giudice ordinario (Cass., n. 16830/2014; n. 1113/2015).
Premesso ciò, va osservato che argomentazioni non dissimili da quelle suesposte possono essere adottate con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE. Invero, a norma del l’art. 6 del Regolamento d’amministrazione AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE , quest’ultima s’articola in 17 direzioni territoriali tra cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede a Palermo e ufficio a Catania, che si occupano del contenzioso attivo e passivo attinente agli immobili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , attività svolta con il patrocinio AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; essa cura l’amministrazione dei beni immobili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il compito di
razionalizzarne e valorizzarne l’impiego ed è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione nonchè dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività, individuati con decreto del AVV_NOTAIO finanze.
Orbene, la ricostruzione del rapporto tra l ‘RAGIONE_SOCIALE e gli uffici periferici in termini di procura institoria – analogamente a quanto si verifica per l’RAGIONE_SOCIALE -con conseguente imputabilità all’ente pubblico preponente AVV_NOTAIO‘attività posta in essere dall’ufficio locale preposto, impone a quest’ultimo di riconoscere la legittimazione attiva e passiva, concorrente con quella AVV_NOTAIO‘ente, in relazione ai rapporti sorti dagli atti compiuti dall’ufficio periferico.
Tale connotazione del suddetto rapporto è emersa a seguito AVV_NOTAIOa riforma intervenuta con il d.lgs. n. 300 del 1999, il cui art. 57 ha previsto l’is tituzione RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali (tra cui l’RAGIONE_SOCIALE) che in base alla previsione del successivo D.M. 28 dicembre 2000, art. 73, comma 4, sono divenute operative a far tempo dall’1 gennaio 2001, contestualmente subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza degli uffici ministeriali. In particolare, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 61, comma 1 del medesimo d.Lgs., tali agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43.
Pertanto, la motivazione AVV_NOTAIOa Corte d’appello sull’invalidità AVV_NOTAIOa notificazione del provvedimento impositorio alla RAGIONE_SOCIALE, invece che all’ufficio periferico competente, è corretta in
quanto rispettosa dei principi generali disciplinanti le Agenzie fiscali, e dunque, applicabili anche all’RAGIONE_SOCIALE.
Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, opera l’esenzione dal contributo unificato per le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore AVV_NOTAIOa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.400,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.